Indice
La guida
TFR e fine rapporto nel CCNL della ristorazione collettiva
Un diritto di legge (art. 2120 c.c.) con un nodo tutto del settore: cosa accade al TFR quando la commessa passa da un’impresa all’altra. Calcolo, rivalutazione, anticipo e destinazione.
Il TFR è un diritto di legge (art. 2120 c.c.): per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’ISTAT. Con almeno otto anni di servizio si può chiedere un anticipo fino al 70%. Il TFR può restare in azienda o andare alla previdenza complementare. Al cambio appalto matura presso ciascun datore: il pregresso non si trasferisce automaticamente al subentrante.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Cos’è il TFR e come si calcola
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). È un diritto di legge, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
Le quote accantonate negli anni si rivalutano ogni anno con il coefficiente di legge: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sul TFR si applica una tassazione separata di favore. Il CCNL (art. 217) rinvia alla legge 297/1982: per le frazioni di anno il TFR si computa per dodicesimi e le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario contano come mese intero, quelle inferiori no.
Cosa rientra nella base di calcolo
Concorre al TFR la retribuzione annua nelle sue componenti continuative (art. 2120 c.c.): paga base, contingenza, tredicesima e quattordicesima (artt. 183 e 184) e in genere le voci non occasionali. Per gli scatti di anzianità l’art. 217, comma 5, esclude dalla quota annua l’importo degli scatti nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021. Restano fuori i rimborsi spese e gli emolumenti occasionali.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Quota annua | Retribuzione annua / 13,5 (art. 2120 c.c.) |
| Rivalutazione | 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT |
| Anticipo | Fino al 70%, con ≥ 8 anni di servizio, una volta |
| Destinazione | In azienda o a previdenza complementare |
| Tassazione | Separata, di favore |
| Erogazione | All’atto della cessazione e comunque entro 30 giorni (art. 218, c. 2 CCNL) |
L’anticipo del TFR
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per:
- spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- congedi previsti dalla legge (parentale, formazione).
Il CCNL non disciplina gli anticipi: valgono la legge e gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Destinazione del TFR e previdenza complementare
All’assunzione il lavoratore sceglie se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare (negoziale o aperto). Il fondo di riferimento del CCNL è Fon.Te (art. 185): adesione volontaria, con contributo dello 0,55% a carico del lavoratore e dello 0,55% a carico del datore sulla retribuzione utile per il TFR, oltre al TFR maturando (3,45% o 6,91% della retribuzione utile). I lavoratori a termine possono aderire se il contratto dura più di tre mesi. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). La scelta di destinare il TFR futuro alla previdenza complementare è in genere irreversibile.
TFR e cambio appalto: il punto critico
È uno degli aspetti più delicati del settore. Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Quando la commessa passa a una nuova impresa, anche se l’anzianità è riconosciuta per la clausola sociale, occorre distinguere:
- la gestione uscente liquida o definisce il TFR maturato fino al passaggio (nei cambi di gestione i rapporti con il subentrante si intendono instaurati ex novo, art. 229 CCNL);
- il subentrante accantona il TFR dal momento della (nuova) assunzione.
Salvo accordi specifici, non c’è automatico trasferimento del TFR pregresso al nuovo datore. È quindi essenziale verificare, nel cambio appalto, come viene trattato il TFR già maturato.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella ristorazione collettiva?
Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le quote accantonate negli anni precedenti si rivalutano annualmente con un coefficiente di legge (1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi).
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Sì. Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, o nei casi previsti dalla legge (congedi). Il CCNL non detta regole proprie: valgono la legge e gli accordi aziendali di miglior favore.
Cosa succede al TFR quando cambia l'azienda appaltatrice?
Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Al cambio appalto i rapporti con il subentrante si intendono instaurati ex novo (art. 229 CCNL): la gestione uscente liquida il TFR maturato fino al passaggio, mentre il subentrante accantona dal momento dell'assunzione. Restano garantiti gli scatti di anzianità e i trattamenti dell'art. 230.
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Sì. Il lavoratore può lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare; il fondo di riferimento del CCNL è Fon.Te (art. 185). Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l'adesione è automatica, con rinuncia entro 60 giorni; la scelta di destinare il TFR futuro è in genere irreversibile.
Quando mi pagano il TFR alla fine del rapporto?
Il CCNL (art. 218) dispone che il TFR sia corrisposto all'atto della cessazione dal servizio; quando ragioni tecniche della centralizzazione delle paghe lo impediscono, la liquidazione avviene comunque entro trenta giorni dalla cessazione.