Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Ristorazione Collettiva

Il periodo di prova nel CCNL della ristorazione collettiva

Durata graduata per livello, forma scritta obbligatoria, recesso libero ma non illimitato. E una specificità del settore: chi passa da un appalto all’altro non rifà la prova.

In sintesi

Il periodo di prova (art. 110 CCNL) va da 15 giorni per il 6° e il 7° livello a 180 giorni per i Quadri, e conta solo i giorni di effettiva prestazione. Il patto deve essere scritto, altrimenti il rapporto è subito definitivo. Durante la prova il recesso è libero ma non può essere discriminatorio o ritorsivo. Chi entra per cambio appalto, già addetto da almeno sei mesi, non rifà la prova.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

A cosa serve il periodo di prova

Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto: l’azienda valuta l’idoneità professionale, il lavoratore valuta condizioni e ambiente. Durante la prova il rapporto è già pienamente in essere (retribuzione, contributi, sicurezza), ma il recesso è agevolato.

Nel settore della ristorazione in appalto la prova ha un rilievo particolare per i nuovi ingressi su commessa; non si applica invece, di norma, a chi transita da un appalto all’altro per effetto della clausola sociale, già “collaudato” sulle stesse mansioni.

La durata cresce con il livello

L’art. 110, comma 4, del CCNL gradua la durata della prova per livello: più breve per i livelli esecutivi (6°, 6° Super, 7°) e più lunga per i livelli alti e i Quadri. Per i contratti a tempo determinato vale invece l’art. 85: la prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale.

Tabella della durata per livello

Durata del periodo di prova a tempo indeterminato (art. 110 CCNL)
Livello Durata massima
Quadri (A e B) 180 giorni
1° livello 150 giorni
2° livello 75 giorni
3° livello 45 giorni
4° e 5° livello 30 giorni
6° livello Super 20 giorni
6° e 7° livello 15 giorni

Ai fini del computo contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, entro il massimo di sei mesi dell’art. 10 della legge 604/1966 (art. 110, c. 5): malattia, infortunio e assenze non contano e la prova si allunga di altrettanti giorni. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello (c. 2): vedi la tabella dei minimi.

Forma scritta e contenuto del patto

Il patto di prova è valido solo se scritto e sottoscritto non oltre l’inizio del rapporto. La clausola deve indicare:

  • la durata della prova;
  • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
  • la data di decorrenza del rapporto.

Senza forma scritta non c’è prova: il rapporto si considera fin dall’inizio definitivo.

Recesso durante la prova

Nel periodo di prova o alla sua fine entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e con diritto al TFR (art. 110, c. 1). Restano però fermi i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (per sesso, religione, opinioni, appartenenza sindacale) o ritorsivo, e può essere contestato il recesso intimato quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova.

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Esito della prova e clausola sociale

Superata la prova senza disdetta scritta, il rapporto prosegue stabilmente e il periodo si computa nell’anzianità (c. 3). Chi viene riassunto entro due anni nella stessa azienda con la stessa qualifica, avendo già superato la prova, non la ripete (c. 6). Nella ristorazione collettiva va ricordato che chi entra in azienda per effetto del cambio appalto, già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, è assunto dalla gestione subentrante senza periodo di prova: il nuovo rapporto si intende instaurato ex novo, ma senza prova (artt. 226 e 229 del CCNL 8 febbraio 2018). L’obbligo di assunzione può non riguardare chi svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell’impianto (art. 226, c. 1).

Casi pratici

Tizio — Addetto mensa neoassunto
Tizio è assunto al 6° livello in una mensa scolastica con una prova di 15 giorni, indicata nel patto scritto insieme a livello e mansioni. Durante la prova si ammala per cinque giorni: la prova si prolunga di altrettanti giorni, perché si computano solo i giorni di lavoro effettivo (art. 110, c. 5).
Caia — Passaggio da un appalto all’altro
Caia lavora come cuoca su una commessa ospedaliera da tre anni. Cambia il gestore: per clausola sociale viene assunta dalla subentrante per le stesse mansioni. Non le viene imposto un nuovo periodo di prova, essendo già stata addetta alla commessa e iscritta al LUL da oltre sei mesi.
Sempronio — Recesso sospetto durante la prova
Sempronio (4° livello) riceve il recesso in prova pochi giorni dopo aver segnalato una carenza igienico-sanitaria in cucina. Sospetta un recesso ritorsivo: anche in prova un recesso di questo tipo è nullo. Si rivolge al sindacato per valutare l’impugnazione.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL ristorazione collettiva?

Dipende dal livello (art. 110 CCNL): 180 giorni per i Quadri, 150 per il 1° livello, 75 per il 2°, 45 per il 3°, 30 per il 4° e il 5°, 20 per il 6° Super, 15 per il 6° e il 7°. Si contano solo le giornate di effettiva prestazione, entro il massimo di sei mesi. Per i contratti a termine la prova è di 10 giorni lavorativi (art. 85).

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì. Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova e il lavoratore acquisisce piena stabilità.

Al cambio di appalto devo rifare il periodo di prova?

No, di regola. Per effetto della clausola sociale del settore, il lavoratore già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi passa all'impresa subentrante per le stesse mansioni senza nuovo periodo di prova, mantenendo livello e anzianità.

Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?

Durante la prova o alla sua fine il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso e con diritto al TFR (art. 110, c. 1). Restano nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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