Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2151 c.c. – Spese per la coltivazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2150 - Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia coloni…→Cod. civ. art. 2152 - Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione→Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione→Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia→Art. 2154 c.c.: Anticipazioni di carattere alimentare alla famig→Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro→Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti→Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ripartizione delle spese di coltivazione
L'articolo 2151 del Codice Civile disciplina uno degli aspetti economicamente più rilevanti del contratto di mezzadria: la ripartizione delle spese necessarie per la coltivazione del podere. La norma si inserisce nel quadro più generale della compartecipazione alle spese e ai proventi che caratterizza strutturalmente il contratto associativo di mezzadria.
Il principio di ripartizione paritaria
La regola di base e' la ripartizione in parti uguali tra concedente e mezzadro di tutte le spese per la coltivazione e per le attività connesse. Il riferimento alle "attività connesse" amplia la portata della norma oltre la stretta coltivazione del suolo, ricomprendendo le attività accessorie tipicamente esercitate nelle aziende agricole: la trasformazione dei prodotti, la zootecnia, le attività di stoccaggio.
La pariteticita' della ripartizione riflette la natura associativa della mezzadria: le parti contribuiscono in egual misura alle spese di produzione, così come condividono i frutti del podere. È un principio di simmetria economica che permea l'intero istituto.
Esclusione delle spese per la manodopera
La norma esclude espressamente dalla ripartizione paritaria "le spese per la mano d'opera previste dall'articolo 2147". Si tratta della manodopera esterna eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere, che secondo l'art. 2147 e' a carico del solo mezzadro. Questa esclusione e' coerente col sistema: il mezzadro contribuisce con il lavoro familiare (il suo apporto principale), ed e' giusto che sopporti anche il costo della manodopera sostitutiva o integrativa.
Le spese ripartite paritariamente sono invece quelle per i mezzi di produzione: sementi, concimi, antiparassitari, carburanti per i macchinari, manutenzione straordinaria delle scorte morte. In pratica Tizio concedente e Caio mezzadro dividono a metà la bolletta del gasolio per il trattore, il costo dei fertilizzanti e delle sementi, ma Caio paga da solo i braccianti stagionali che ingaggia per la raccolta.
L'anticipazione delle spese da parte del concedente
Il secondo comma introduce un meccanismo di tutela per il mezzadro privo di risorse: se il mezzadro e' "sfornito di mezzi propri", il concedente deve anticipare senza interesse la quota di spese di coltivazione che compete al mezzadro, fino alla scadenza dell'anno agrario in corso. L'obbligatorietà dell'anticipazione e' significativa: non si tratta di una facolta' del concedente ma di un obbligo, funzionale a garantire la continuità dell'impresa agricola.
Il termine "sfornito di mezzi propri" non richiede una situazione di assoluta indigenza: e' sufficiente che il mezzadro non disponga della liquidita' necessaria per far fronte alla sua quota di spese nel momento in cui queste devono essere sostenute. La valutazione e' contingente e riferita al momento della spesa, non alla situazione patrimoniale generale del mezzadro.
La rivalsa sui prodotti e sugli utili
Il concedente che ha anticipato le spese si recupera le somme "mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili". Questo meccanismo e' elegante: al momento della divisione dei frutti del podere (la messa in comune dei raccolti e dei ricavi), il concedente preleva prima la propria anticipazione e poi si procede alla normale spartizione del residuo. Non c'e' interesse sull'anticipazione: e' una forma di credito infruttifero concesso nell'interesse della continuità produttiva dell'azienda.
La previsione riflette la logica della mezzadria come impresa a ciclo annuale: le spese si sostengono durante l'anno agrario, i prodotti si raccolgono e si dividono alla fine. L'anticipazione consente di finanziare il ciclo produttivo quando uno dei partecipanti e' temporaneamente illiquido, garantendo che l'impresa non si arresti per mancanza di risorse di uno dei soci.
Domande frequenti
Chi paga le spese per sementi, concimi e carburanti nella mezzadria?
Queste spese sono divise in parti uguali tra concedente e mezzadro secondo l'art. 2151 c.c. Fanno eccezione le spese per la manodopera esterna (art. 2147), che sono a carico del solo mezzadro.
Cosa succede se il mezzadro non ha i soldi per pagare la sua quota di spese?
Il concedente e' obbligato ad anticipare senza interesse le spese del mezzadro fino alla scadenza dell'anno agrario. Non si tratta di una scelta del concedente ma di un obbligo di legge funzionale alla continuità dell'impresa agricola.
Il concedente che anticipa le spese riceve interessi?
No. La legge prevede espressamente che l'anticipazione sia senza interesse. Il concedente si recupera le somme anticipate mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili al momento della divisione dei frutti del podere.
Le spese per le attività connesse alla coltivazione sono ripartite allo stesso modo?
Si'. L'art. 2151 c.c. estende la ripartizione paritaria anche alle spese per le attività connesse alla coltivazione, come la trasformazione dei prodotti, la zootecnia e le attività di stoccaggio tipicamente esercitate nell'azienda agricola.
Concedente e mezzadro possono accordarsi per ripartire le spese in modo diverso?
Si'. La norma e' dispositiva: la regola paritaria può essere derogata dalla convenzione delle parti o dagli usi locali. Rimane il vincolo delle norme imperative eventualmente applicabili, ma le parti sono libere di modulare la ripartizione in base alle loro esigenze.