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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2096 c.c. Assunzione in prova
In vigore
Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (2) Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2095 - Articolo 2095 Codice Civile: Categorie dei prestatori di lavoro→Cod. civ. art. 2098 - Art. 2098 c.c.: Violazione delle norme sul collocamento dei pres→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2094 Codice Civile: Prestatore di lavoro subordinato→Articolo 2093 Codice Civile: Imprese esercitate da enti pubblici→Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione→Articolo 2100 Codice Civile: Obbligatorietà del cottimo→Art. 2091 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo→Art. 2090 Codice Civile: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il patto di prova: funzione e struttura
L'art. 2096 c.c. disciplina l'assunzione in prova, strumento che consente tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore di valutare concretamente la compatibilita' tra la prestazione offerta e le aspettative reciproche prima di consolidare il rapporto. Il patto di prova e' accessorio al contratto di lavoro: la sua nullita' non travolge il contratto, che rimane valido come assunzione a tempo indeterminato senza prova.
Il requisito della forma scritta
La norma richiede che l'assunzione per un periodo di prova risulti da atto scritto. La giurisprudenza e' unanime nel ritenere che tale requisito abbia valore costitutivo: un patto di prova orale o implicitamente desumibile dal comportamento delle parti e' nullo. Attenzione però: la nullita' colpisce solo il patto di prova, non il contratto di lavoro. Il dipendente assunto senza valido patto scritto e' un dipendente a tempo indeterminato a tutti gli effetti, privo del periodo di prova. Per questo motivo il datore deve assicurarsi che il patto sia redatto e firmato prima dell'inizio del rapporto, non successivamente.
L'obbligo di esperimento
L'art. 2096 non si limita a permettere il recesso durante la prova: impone a entrambe le parti un vero e proprio obbligo di consentire l'esperimento. Questo significa che il datore deve assegnare al lavoratore le mansioni concordate, nelle condizioni stabilite, per un tempo sufficiente a formarsi un giudizio. Non può assegnarlo a mansioni diverse, tenerlo inoperoso o creare condizioni che rendano impossibile la valutazione. Specularmente, il lavoratore deve impegnarsi a dimostrare le proprie capacità. Un recesso fondato su un esperimento non genuino, ad esempio un datore che licenzia in prova un lavoratore mai messo nelle condizioni di lavorare, può essere impugnato come abuso.
Il recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti godono di una libertà di recesso particolarmente ampia: nessun preavviso, nessuna indennita', nessun obbligo di motivazione. Il datore può recedere senza dover dimostrare giusta causa o giustificato motivo; il lavoratore può dimettersi senza rispettare il periodo di preavviso. È la contropartita della valutazione reciproca. Tuttavia questa libertà non e' assoluta: il recesso non può essere discriminatorio (per ragioni di sesso, età, sindacali) e deve essere esercitato in buona fede.
Il termine minimo di prova
L'art. 2096 prevede che, se la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, il recesso non può esercitarsi prima della scadenza di quel termine. I contratti collettivi definiscono spesso durate minime e massime del periodo di prova. La ratio e' chiara: se le parti hanno concordato che servono almeno trenta giorni per valutare adeguatamente il lavoratore, recedere al quinto giorno svuoterebbe di significato l'istituto. Caio, assunto con un patto di prova di sessanta giorni con termine minimo di trenta, non può essere licenziato da Tizio prima del trentesimo giorno, salvo giusta causa.
Esito positivo: stabilizzazione e anzianita'
Se il periodo di prova si conclude senza che nessuna delle parti receda, l'assunzione diviene definitiva automaticamente, senza necessità di atti formali. Il servizio prestato durante la prova viene computato nell'anzianita' di servizio del lavoratore: conta per il TFR, per il preavviso, per la maturazione delle ferie e, in caso di futuro licenziamento, per calcolare l'anzianita' ai fini delle tutele. Non e' un periodo di limbo: e' a tutti gli effetti lavoro subordinato con le conseguenti protezioni, compresi gli obblighi contributivi e assicurativi dal primo giorno.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 189/1980
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosceva al lavoratore assunto in prova il diritto all'indennità di anzianità in caso di recesso durante il periodo di prova. Il lavoratore in prova che svolge mansioni equivalenti per quantità e qualità a quelle dei colleghi assunti definitivamente non può essere trattato in modo deteriore senza ragionevole giustificazione (artt. 3 e 36 Cost.).
Domande frequenti
Se il patto di prova non e' in forma scritta, il contratto di lavoro e' nullo?
No. La nullita' colpisce solo il patto di prova, non il contratto di lavoro. Il lavoratore assunto senza valido patto scritto e' considerato dipendente a tempo indeterminato senza periodo di prova, con tutte le tutele conseguenti.
Il datore può recedere durante la prova senza dare spiegazioni?
In linea generale si', perché l'art. 2096 non richiede motivazione per il recesso in prova. Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (motivi di sesso, età, sindacali) e deve rispettare l'eventuale termine minimo previsto dal patto o dal CCNL. Un recesso abusivo, senza aver consentito un vero esperimento, e' impugnabile.
Il periodo di prova conta nell'anzianita' di servizio del lavoratore?
Si'. L'art. 2096 comma finale prevede espressamente che il servizio prestato durante il periodo di prova si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro, con rilevanza per TFR, preavviso, ferie e tutele in caso di licenziamento.
Cosa succede se il datore non assegna al lavoratore le mansioni concordate durante la prova?
Il datore viola l'obbligo di consentire l'esperimento previsto dall'art. 2096. Un recesso fondato su una valutazione effettuata in condizioni non genuine può essere impugnato dal lavoratore come abusivo, con possibile condanna al risarcimento del danno.
Quanto può durare il periodo di prova?
Il Codice Civile non fissa una durata massima generale. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono durate minime e massime differenziate per categoria e livello di inquadramento. La giurisprudenza considera abusiva una prova di durata sproporzionata rispetto alla complessita' delle mansioni da valutare.