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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2006 c.c. Smarrimento e sottrazione del titolo

In vigore

Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

In sintesi

  • No ammortamento al portatore: i titoli al portatore smarriti o sottratti non possono essere ammortizzati, salvo leggi speciali.
  • Diritto differito del denunciante: chi denuncia lo smarrimento all'emittente e ne fornisce la prova ha diritto alla prestazione solo alla scadenza della prescrizione del titolo.
  • Liberazione del debitore in buona fede: il debitore che paga prima della prescrizione al portatore è liberato, salvo prova di mala fede.
  • Azioni al portatore, eccezione giudiziale: per le azioni al portatore il tribunale può autorizzare il denunciante a esercitare i diritti anche prima della prescrizione, con cauzione.
  • Diritto di regresso: è sempre salvo il diritto del denunciante verso il possessore del titolo ritrovato.
Indice dei contenuti

Il principio: i titoli al portatore non si ammortizzano

L'articolo 2006 del Codice Civile affronta uno dei casi più delicati della disciplina dei titoli di credito: lo smarrimento o la sottrazione di un titolo al portatore. La scelta del legislatore e' netta: in linea generale non e' ammesso l'ammortamento di questi titoli. L'ammortamento, il procedimento giudiziale che priva il titolo di efficacia e permette al creditore originario di far valere il proprio diritto, e' riservato ai titoli nominativi e all'ordine; il titolo al portatore circola per semplice tradizione e chiunque lo presenti e' legittimato a riscuoterlo, rendendo impossibile il blocco preventivo.

La denuncia all'emittente: diritto differito

La norma offre però un rimedio parziale: Tizio, che ha smarrito un'obbligazione al portatore, può denunciare il fatto all'emittente e fornirne la prova (ricevuta d'acquisto, estratto conto, numero di serie). Da quel momento l'emittente e' a conoscenza della situazione, ma non può bloccare il pagamento al portatore che eventualmente si presenti. Tuttavia, decorso il termine di prescrizione del titolo senza che nessuno l'abbia presentato, Tizio ha diritto alla prestazione e agli accessori (interessi, dividendi arretrati): il titolo e' ormai inutilizzabile da chiunque lo abbia trovato o rubato.

La liberazione del debitore in buona fede

Se nel frattempo Caio, possessore del titolo smarrito, si presenta allo sportello e ottiene il pagamento, il debitore e' liberato. L'eccezione e' fondamentale: la liberazione non opera se si prova che il debitore conosceva il vizio del possesso del presentatore, ovvero sapeva che il titolo era stato smarrito o sottratto. In quel caso il pagamento doloso o colposo non estingue l'obbligazione verso il legittimo titolare.

Il caso speciale delle azioni al portatore

Per le azioni al portatore, categoria oggi praticamente scomparsa nell'ordinamento italiano, la norma prevede uno strumento ulteriore: il denunciante può rivolgersi al tribunale e ottenere, previa eventuale cauzione, l'autorizzazione a esercitare i diritti societari (voto, dividendi, opzione) anche prima della prescrizione, fino a quando il titolo non venga presentato da terzi. Si tratta di un'autorizzazione cautelare che bilancia l'interesse del socio con la certezza dei terzi.

Il diritto di regresso finale

In ogni caso rimane integro il diritto del denunciante verso il possessore del titolo: se il titolo viene ritrovato e riscosso da chi lo aveva sottratto o trovato, il legittimo titolare conserva l'azione di arricchimento ingiustificato o di risarcimento del danno. La norma non cancella il credito, ma lo trasforma da diritto cartolare (esercitabile con la presentazione del titolo) in diritto personale verso l'autore dell'illecito.

Rapporto con le leggi speciali

L'art. 2006 e' norma residuale: le leggi speciali possono derogare e prevedere forme di ammortamento anche per alcuni titoli al portatore. Storicamente la normativa sui buoni fruttiferi postali ha consentito procedure amministrative di sostituzione; la disciplina antiriciclaggio ha poi eliminato la maggior parte dei titoli al portatore di importo rilevante, rendendo questa norma sempre meno frequentemente invocata nella pratica.

Domande frequenti

Si può ammortizzare un titolo al portatore smarrito?

No, salvo leggi speciali. L'ammortamento non e' ammesso per i titoli al portatore: chi lo presenta e' legittimato a riscuoterlo.

Cosa fare se si smarrisce un titolo al portatore?

Denunciare subito lo smarrimento all'emittente con prova documentale: si acquisisce il diritto alla prestazione decorso il termine di prescrizione del titolo.

Il debitore che paga il portatore e' sempre liberato?

Si', salvo che si provi che conosceva il vizio del possesso del presentatore, cioè sapeva che il titolo era smarrito o sottratto.

Come si tutelano i possessori di azioni al portatore smarrite?

Possono chiedere al tribunale di essere autorizzati a esercitare i diritti sociali anche prima della prescrizione, con eventuale cauzione.

Cosa rimane al denunciante se il titolo viene riscosso da altri?

Rimane il diritto personale verso il possessore del titolo: azione di arricchimento ingiustificato o risarcimento del danno.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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