Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2000 c.c. – Riunione e frazionamento dei titoli

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

In sintesi

  • Disciplina la riunione e il frazionamento dei titoli di credito emessi in serie.
  • più titoli possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta del possessore.
  • I titoli multipli possono essere frazionati in titoli di taglio minore.
  • Le operazioni avvengono a richiesta e a spese del possessore, a tutela della flessibilita' di gestione.
Indice dei contenuti

L'art. 2000 del codice civile disciplina la riunione e il frazionamento dei titoli di credito emessi in serie. La norma si colloca nella parte del codice dedicata ai titoli di credito e, in particolare, alla disciplina dei titoli emessi in serie, categoria che comprende strumenti destinati alla circolazione di massa, caratterizzati dall'omogeneita' e dalla fungibilita'. La disposizione riconosce al possessore la possibilita' di modificare la materiale documentazione del proprio diritto, riunendo più titoli in un unico documento o, al contrario, frazionando un titolo multiplo in titoli di taglio minore. Si tratta di una previsione di carattere pratico, volta ad assicurare flessibilita' nella gestione dei titoli, senza incidere sulla sostanza dei diritti incorporati.

I titoli emessi in serie

Presupposto della norma e' la categoria dei titoli emessi in serie. Si tratta di titoli creati in pluralita', secondo modelli uniformi, e destinati a una circolazione standardizzata. La loro caratteristica e' la fungibilita': i titoli della medesima serie sono tra loro omogenei e intercambiabili, incorporando diritti di contenuto identico. Proprio questa omogeneita' rende possibili e sensate le operazioni di riunione e frazionamento: poiché i titoli sono fungibili, e' indifferente che il diritto sia documentato da più titoli singoli o da un unico titolo multiplo, fermo restando il complessivo contenuto del diritto incorporato.

La riunione in un titolo multiplo

Il primo comma stabilisce che i titoli emessi in serie 'possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore'. L'operazione di riunione consente di concentrare in un solo documento il diritto altrimenti rappresentato da una pluralita' di titoli. ciò risponde a evidenti esigenze di praticita': la gestione di un unico titolo multiplo e' più agevole rispetto a quella di numerosi titoli singoli, sia in termini di custodia sia in termini di circolazione. La riunione e' rimessa all'iniziativa del possessore, che ne sopporta le spese, e non incide sulla consistenza del diritto, che resta immutato nel suo contenuto complessivo.

Il frazionamento in titoli di taglio minore

Specularmente, il secondo comma prevede che i titoli multipli 'possono essere frazionati in più titoli di taglio minore'. Il frazionamento e' l'operazione inversa: consente di suddividere un titolo multiplo in più titoli di importo o valore inferiore. Anche questa possibilita' risponde a esigenze pratiche, come quella di disporre separatamente di porzioni del diritto, ad esempio per finalita' di circolazione frazionata. Pure il frazionamento avviene su iniziativa e a spese del possessore e non altera la sostanza del diritto, ma solo il modo in cui esso e' materialmente documentato.

Il principio: a richiesta e a spese del possessore

Un elemento comune alle due operazioni e' che esse avvengono 'a richiesta e a spese del possessore'. La norma attribuisce dunque al possessore l'iniziativa e pone a suo carico i costi delle operazioni. ciò e' coerente con la natura delle operazioni, che rispondono a un interesse e a una scelta del possessore nella gestione dei propri titoli. L'emittente e' tenuto a dare corso alle richieste di riunione o frazionamento, ma le relative spese non gravano su di lui, bensi' su chi richiede la modifica della documentazione del diritto. Si realizza così un equilibrio tra la flessibilita' riconosciuta al possessore e l'addossamento a quest'ultimo dei relativi oneri.

La ratio: flessibilita' senza alterazione del diritto

La disposizione esprime un principio di fondo: le operazioni di riunione e frazionamento incidono unicamente sulla rappresentazione documentale del diritto, non sul suo contenuto. Il diritto incorporato nei titoli resta identico, mutando solo il numero e il taglio dei documenti che lo rappresentano. Questa neutralita' rispetto alla sostanza del diritto e' il presupposto che rende possibili tali operazioni: poiché i titoli in serie sono fungibili, il possessore può liberamente adattare la documentazione alle proprie esigenze, senza che ciò produca effetti sul rapporto sottostante. La norma valorizza così la flessibilita' nella gestione dei titoli, tipica degli strumenti destinati alla circolazione di massa.

Obblighi dell'emittente e modalita' operative

Le operazioni di riunione e frazionamento presuppongono la collaborazione dell'emittente, tenuto a dare corso alle richieste del possessore secondo le modalita' proprie della gestione dei titoli emessi in serie. L'emittente provvede al ritiro dei titoli e all'emissione del titolo multiplo o dei titoli frazionati corrispondenti, garantendo la corretta corrispondenza tra il diritto incorporato e la nuova documentazione. Le spese, come visto, gravano sul possessore. Questo assetto assicura che la flessibilita' riconosciuta al possessore si concili con l'ordinata gestione dei titoli da parte dell'emittente, in un equilibrio tra l'interesse alla adattabilita' e l'esigenza di regolarita' formale della circolazione.

Rilievo nella circolazione dei titoli di massa

La possibilita' di riunire e frazionare i titoli assume particolare rilievo nel contesto della circolazione di massa, propria dei titoli emessi in serie. La fungibilita' di tali strumenti e la loro destinazione a circolare in modo standardizzato rendono utili operazioni che adattino la documentazione del diritto alle esigenze di chi lo detiene. Il possessore può così concentrare o suddividere il proprio diritto in funzione delle finalita' di custodia, gestione o circolazione. La norma, valorizzando questa adattabilita', si inserisce coerentemente nella disciplina dei titoli di credito destinati al mercato, dove l'efficienza nella gestione e nella circolazione costituisce un valore essenziale.

Profili pratici nella gestione dei titoli

Sul piano applicativo, la disposizione assume rilievo nella gestione dei titoli emessi in serie. Il possessore che detenga molti titoli singoli può avere interesse a riunirli per semplificarne la custodia e la circolazione; chi detenga un titolo multiplo può avere interesse a frazionarlo per disporne in parte. In entrambi i casi, l'operazione e' rimessa alla sua iniziativa e ne sopporta i costi. La consapevolezza di tali facolta' consente una gestione più efficiente del portafoglio di titoli, nell'ambito di un sistema che, valorizzando la fungibilita' degli strumenti seriali, assicura adattabilita' alle esigenze concrete del possessore senza incidere sulla consistenza dei diritti incorporati.

Casi pratici

Caso 1: riunione per semplificare la gestione

Tizio possiede numerosi titoli emessi in serie e desidera semplificarne la custodia. Si rivolge all'emittente chiedendo la riunione dei titoli in un unico titolo multiplo. L'operazione, effettuata a richiesta e a spese di Tizio, concentra in un solo documento il diritto altrimenti rappresentato da più titoli, senza alterarne il contenuto complessivo.

Caso 2: frazionamento per disporre di una parte

Caio detiene un titolo multiplo e intende cederne solo una porzione. Chiede pertanto il frazionamento del titolo in più titoli di taglio minore, sopportandone le spese. Ottenuti i titoli frazionati, può disporne separatamente, ferma restando l'identita' del diritto incorporato, che resta immutato nella sostanza.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 2000 del codice civile?

Disciplina la riunione e il frazionamento dei titoli di credito emessi in serie, consentendo di riunire piu' titoli in un titolo multiplo o di frazionare un titolo multiplo in titoli di taglio minore.

Chi puo' chiedere la riunione o il frazionamento dei titoli?

Le operazioni avvengono su richiesta del possessore, al quale e' rimessa l'iniziativa, e si svolgono a sue spese. L'emittente e' tenuto a darvi corso senza che i costi gravino su di lui.

Le operazioni incidono sul contenuto del diritto?

No. La riunione e il frazionamento incidono solo sulla rappresentazione documentale del diritto: il diritto incorporato resta identico nel suo contenuto complessivo, mutando solo il numero e il taglio dei titoli.

Perche' i titoli emessi in serie possono essere riuniti o frazionati?

Perche' sono fungibili e omogenei: la loro intercambiabilita' rende indifferente che il diritto sia documentato da piu' titoli singoli o da un unico titolo multiplo, fermo restando il contenuto complessivo del diritto.

Chi sostiene le spese di queste operazioni?

Le spese sono a carico del possessore che richiede l'operazione, coerentemente con il fatto che riunione e frazionamento rispondono a un suo interesse nella gestione dei titoli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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