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La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno per la legge (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto in un periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per il CCNL, ai fini delle maggiorazioni, è quello svolto fra le 22 e le 6. Per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni dell’art. 43 sono, nella chimica: notturno +30%, festivo +40%, straordinario festivo o domenicale +60%, straordinario notturno +65%; nella ceramica: notturno +30%, festivo +35%, straordinario notturno +45%.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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Le maggiorazioni dell’art. 43 del CCNL

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa l’art. 43 del CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse per tipo di prestazione e per settore. Le percentuali non sono cumulabili: si applica la maggiore.

Tipo di prestazione Chimica, gomma, plastica, vetro Ceramica, terracotta, gres
Lavoro notturno (22-6) +30% +30% (non in turni avvicendati); +10% nei turni avvicendati
Lavoro nei giorni festivi +40% +35%
Domenica festiva con riposo compensativo +20% –
Domenica per gli addetti a turni avvicendati – +10% (turni diurni), +20% (turni notturni)
Straordinario notturno +65% +45%
Straordinario festivo o domenicale +60% +45% (oltre le 8 ore)
Straordinario festivo notturno +70% –
Turni a ciclo continuo notturni +40% –
Turni diurni avvicendati +3% –
Fonte: art. 43 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017; il rinnovo del 16 luglio 2024 non lo modifica). Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria individuale (più l’utile di cottimo per i cottimisti) o sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia. La maggiore assorbe la minore.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL nazionale non prevede un’indennità di turno distinta: compensa i turni con le maggiorazioni percentuali dell’art. 43 (+3% turni diurni avvicendati, +40% ciclo continuo notturno nella chimica; +10% notturno nei turni avvicendati nella ceramica).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nelle aziende a ciclo continuo questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo in un’azienda di gomma-plastica. In busta paga trova la maggiorazione del 40% per i turni a ciclo continuo notturni (art. 43); la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia, in un’azienda chimica, è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compare la maggiorazione del 40% per il festivo (60% se è anche straordinario) e, se la domenica festiva è compensata con un riposo, la maggiorazione del 20%.

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Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nelle aziende a ciclo continuo si lavora anche la domenica e il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce una maggiorazione (nella chimica +20% se c’è riposo compensativo, +40% se festiva).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No: per l’art. 43 le percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Per esempio nella chimica lo straordinario notturno (+65%) assorbe il notturno ordinario (+30%).
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL: nella chimica, gomma, plastica e vetro il notturno ordinario è maggiorato del 30%, lo straordinario notturno del 65%, il turno a ciclo continuo notturno del 40%; nella ceramica il notturno ordinario del 30% (10% nei turni avvicendati) e lo straordinario notturno del 45%.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione sono quelle dell’art. 43 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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