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Dimissioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso, modulo telematico, giusta causa
Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.
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Che cosa sono le dimissioni
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso: a cosa serve e quanto dura
Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.
Se non lavoro il preavviso
Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.
Decorrenza
Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
Devo per forza lavorare il preavviso?
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'industria del vetro e delle lampade impiega manodopera a ciclo continuo, con turni e impianti che non tollerano vuoti improvvisi di organico. Per questo le regole sulle dimissioni assumono un rilievo organizzativo concreto: il coordinamento tra recesso codicistico, procedura telematica e preavviso contrattuale serve a garantire una transizione ordinata, evitando contenziosi sulla liquidazione finale.
Natura e perfezionamento delle dimissioni
Le dimissioni costituiscono esercizio del diritto di recesso unilaterale dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). Essendo atto recettizio, producono effetto al momento della conoscenza da parte del datore e non necessitano di accettazione. Nel comparto vetrario, dove la continuita' produttiva dei forni e' un valore, il rispetto delle forme e dei tempi e' la prima tutela contro contestazioni reciproche.
Forma telematica come requisito di validita'
Dal 2016 il recesso del lavoratore deve passare per il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), inoltrato online o tramite soggetto abilitato. Senza questa forma le dimissioni sono inefficaci. Il legislatore ha previsto una revoca entro sette giorni: una valvola di sicurezza contro le dimissioni in bianco o estorte, particolarmente utile in contesti industriali con pressioni organizzative.
Il preavviso nel contratto Assovetro
La durata del preavviso non e' di legge ma e' fissata dalle tabelle del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) vigente, modulata su categoria di inquadramento e anzianita'. Trattandosi di valori soggetti ai rinnovi, vanno sempre letti sull'edizione aggiornata del contratto. Per i lavoratori a turni continui la corretta pianificazione del preavviso agevola la copertura dei cicli e previene addebiti.
Conseguenze del mancato rispetto del termine
Chi cessa senza osservare il preavviso e' tenuto all'indennita' sostitutiva ex art. 2118, co. 2 c.c., commisurata alla retribuzione del periodo non lavorato; l'importo può essere trattenuto dalle spettanze finali. Se invece e' l'azienda a esonerare dalla prestazione, deve comunque corrispondere la retribuzione del periodo. Le voci computabili seguono il CCNL e si verificano sulle tabelle vigenti.
Recesso per giusta causa
L'art. 2119 c.c. permette di dimettersi senza preavviso in presenza di una causa che impedisce la prosecuzione del rapporto: mancata corresponsione della retribuzione, gravi inadempimenti datoriali, violazioni in materia di salute e sicurezza, tema centrale in un settore con esposizione a calore e materiali pericolosi. La giusta causa esonera dall'indennita' e, nei limiti di legge, può aprire l'accesso agli ammortizzatori.
Profili previdenziali e buone prassi
Le dimissioni ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI, riservata alla disoccupazione involontaria; restano salve le eccezioni di legge come la giusta causa e la maternita'/paternita'. Conviene quindi conservare la ricevuta telematica, calcolare il preavviso sulle tabelle contrattuali aggiornate e verificare il proprio diritto agli ammortizzatori sulle circolari INPS, evitando sorprese in fase di conguaglio.
Domande frequenti
Le dimissioni Assovetro richiedono il modulo telematico?
Si'. Sono valide solo se trasmesse con il modulo telematico ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, online o tramite patronato, sindacato o consulente abilitato.
Come si determina il preavviso?
In base alle tabelle del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) vigente, graduate per categoria e anzianita'. Vanno verificate sull'edizione aggiornata del contratto applicato.
Entro quando posso ripensarci?
Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico e' possibile revocare le dimissioni, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015.
Cosa rischio se non do il preavviso?
Il datore puo' trattenere l'indennita' sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.), pari alla retribuzione del periodo non lavorato, dalle competenze di fine rapporto.
Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?
Solo nei casi previsti dalla legge, come la giusta causa o il periodo tutelato di genitorialita'. Le dimissioni ordinarie non danno diritto. Verificare le circolari INPS aggiornate.