Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

Dimissioni nel CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso, procedura telematica e tutele

Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

In sintesi

Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Istituti trattati
Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso nei servizi alla persona

Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

Indennità di mancato preavviso

Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

Genitori entro i 3 anni del bambino

Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — OSS che cambia struttura
Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
Caia — neomamma e convalida
Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni nel CCNL Croce Rossa Italiana richiedono il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, revocabile entro 7 giorni.
  • Il recesso del lavoratore segue l'art. 2118 c.c.: preavviso di durata fissata dal CCNL per livello e anzianità.
  • Nei servizi di cura e assistenza il preavviso tutela la continuità del servizio: va gestito con particolare attenzione.
  • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): senza preavviso, con indennità sostitutiva a carico del datore.
  • Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all'Ispettorato del lavoro.
Indice dei contenuti

Nei servizi di soccorso e assistenza della Croce Rossa la continuità della prestazione è un valore in sé: ogni uscita va programmata perché non lasci scoperti turni e attività sensibili. Per questo il preavviso, qui, non è una formalità ma una garanzia organizzativa, da coordinare con la procedura telematica di legge.

Forma telematica delle dimissioni

Anche per il personale CRI le dimissioni volontarie sono valide solo se rassegnate con il modulo telematico ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, compilabile online o con l'assistenza di patronati e sindacati. La comunicazione informale non basta. Il dipendente conserva la facoltà di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione.

Il preavviso e la continuità del servizio

Il recesso del lavoratore richiede il preavviso ex art. 2118 c.c., la cui durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità. In un'organizzazione di cura, sostituire un operatore richiede tempo: il preavviso consente di riorganizzare i turni senza pregiudicare gli utenti. La quantificazione esatta va letta sul CCNL vigente, non stimata.

Decorrenza e calcolo

Per prassi il preavviso decorre dall'inizio o dalla metà del mese, secondo il contratto, e si computa in giorni di calendario salvo diversa previsione. La corretta individuazione del dies a quo incide sulla data di cessazione e sulle competenze di fine rapporto.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il servizio senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. È possibile concordare l'esonero dal preavviso, con i relativi effetti sull'indennità.

Dimissioni per giusta causa

Di fronte a inadempimenti gravi del datore - retribuzioni non corrisposte, condotte vessatorie, demansionamento - il lavoratore può dimettersi per giusta causa ex art. 2119 c.c. senza preavviso, con diritto all'indennità sostitutiva. Il motivo va indicato nel modulo telematico e dev'essere dimostrabile.

Tutela rafforzata dei neogenitori

Per la madre o il padre lavoratore, fino ai 3 anni di vita del bambino, le dimissioni sono efficaci solo dopo la convalida presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. È una garanzia contro le dimissioni estorte o in bianco, particolarmente significativa in un ente che impiega largamente personale assistenziale.

Domande frequenti

Come si presentano le dimissioni in Croce Rossa?

Con il modulo telematico obbligatorio ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, online o tramite patronato/sindacato. La comunicazione informale non rende valide le dimissioni.

Perché il preavviso è così importante nei servizi di assistenza?

Perché garantisce la continuità del servizio agli utenti: consente di riorganizzare turni e sostituzioni. La durata è fissata dal CCNL per livello e anzianità, ex art. 2118 c.c.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico, sempre per via telematica.

Cosa rischio se non do il preavviso?

Il datore può trattenere dalle competenze finali l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, salvo esonero concordato.

Sono neogenitore: ci sono tutele particolari?

Sì. Fino ai 3 anni di vita del bambino le dimissioni sono efficaci solo dopo la convalida presso l'Ispettorato del lavoro, a tutela contro le dimissioni in bianco.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.