Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore detta una regola tecnica ma economicamente significativa nell'ambito del cosiddetto diritto di seguito: il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e calcolato al netto dell'imposta. La disposizione individua con precisione la base di calcolo su cui vanno applicate le aliquote che determinano il compenso spettante all'autore (o ai suoi eredi) in occasione delle rivendite successive di opere delle arti figurative e di manoscritti.
Il diritto di seguito in sintesi
Il diritto di seguito (droit de suite) attribuisce all'autore di un'opera d'arte figurativa o di un manoscritto il diritto a percepire una percentuale sul prezzo di ogni rivendita successiva alla prima cessione, quando vi partecipa un professionista del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie, mercanti). Si tratta di un istituto di matrice solidaristica, volto a far partecipare l'artista all'incremento di valore della propria opera nel tempo, valore che spesso si manifesta dopo la prima vendita. L'art. 150 fissa le aliquote, decrescenti per scaglioni; l'art. 151 ne completa la disciplina precisando come si determina l'importo su cui calcolarle.
Perche il prezzo al netto dell'imposta
La scelta di assumere come base il prezzo al netto dell'imposta risponde a un'esigenza di coerenza economica. L'IVA non costituisce parte del corrispettivo che remunera il bene, ma un tributo che grava sull'operazione e che il venditore riscuote per conto dell'erario. Calcolare le percentuali del diritto di seguito sul prezzo lordo significherebbe far gravare l'aliquota anche su una componente fiscale estranea al valore dell'opera, gonfiando artificialmente il compenso. L'art. 151 elimina in radice questa distorsione, ancorando il calcolo al valore effettivo della transazione.
Funzione di uniformita e certezza
La regola ha anche una funzione di certezza applicativa. In un mercato in cui partecipano operatori diversi e in cui i regimi fiscali possono variare, fissare un criterio uniforme - il netto d'imposta - evita disparita di trattamento e contenziosi sulla quantificazione del compenso. Chi e tenuto al versamento (tipicamente il professionista che interviene nella vendita) sa con esattezza su quale importo applicare le aliquote, e l'avente diritto puo verificare agevolmente la correttezza del calcolo.
Soggetti coinvolti nel calcolo
Nel meccanismo del diritto di seguito si individuano l'autore o i suoi aventi causa quali beneficiari del compenso, il professionista del mercato dell'arte quale soggetto obbligato e, per la gestione collettiva, l'organismo deputato alla riscossione e ripartizione. L'art. 151 incide trasversalmente su tutti questi soggetti, perche definisce l'unita di misura comune su cui si fonda l'intero meccanismo: il prezzo netto. Una corretta applicazione presuppone quindi che il professionista scorpori l'imposta prima di applicare le percentuali di legge.
Coordinamento con la disciplina europea
La disciplina italiana del diritto di seguito recepisce gli orientamenti dell'Unione europea in materia, volti ad armonizzare il droit de suite tra gli Stati membri per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato dell'arte. La regola del prezzo al netto dell'imposta si inserisce coerentemente in questo quadro, assicurando che il compenso sia parametrato al valore reale dell'opera e non alle differenze dei regimi fiscali nazionali, in linea con la finalita di tutela dell'autore comune all'intero sistema.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gallerie, case d'asta e mercanti, l'art. 151 si traduce in un preciso adempimento di calcolo: individuare il prezzo di aggiudicazione o di vendita, scorporare l'imposta, applicare a quel netto le aliquote dell'art. 150. Una gestione accurata di questo passaggio previene errori di liquidazione e contestazioni da parte degli aventi diritto o degli organismi di gestione collettiva, ed e parte integrante della corretta amministrazione di una compravendita di opere soggette al diritto di seguito.
Distinzione tra base imponibile e compenso
La regola dell'art. 151 aiuta a non confondere due grandezze distinte: il prezzo lordo della transazione, comprensivo dell'imposta, e il valore netto su cui si commisura il compenso. Solo quest'ultimo rileva ai fini del diritto di seguito. Tenere ferma questa distinzione evita errori di liquidazione e contestazioni, soprattutto in operazioni di valore elevato in cui la componente fiscale puo essere significativa. La norma realizza cosi un criterio semplice e oggettivo, idoneo a essere applicato in modo uniforme dai diversi operatori del mercato dell'arte.
Tutela dell'autore e funzione solidaristica
Il diritto di seguito risponde a una logica di equita: consente all'artista di partecipare al maggior valore che la propria opera acquista nel tempo, valore al quale, dopo la prima cessione, egli sarebbe altrimenti estraneo. L'art. 151, fissando una base di calcolo corretta e prevedibile, presidia l'effettivita di questa tutela: un compenso parametrato al valore reale dell'opera, e non alterato da componenti fiscali, e un compenso giusto. La disposizione, pur tecnica, e dunque parte integrante del disegno di protezione dell'autore che caratterizza l'intera legge sul diritto d'autore.
Il ruolo della gestione collettiva
Nella pratica, la riscossione e la ripartizione del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito sono spesso affidate a un organismo di gestione collettiva, che opera come intermediario tra i professionisti del mercato dell'arte e gli aventi diritto. In questo contesto, la regola dell'art. 151 sul prezzo al netto dell'imposta assume valore operativo immediato: l'organismo deve calcolare il compenso sulla base corretta, verificando lo scorporo dell'imposta dal prezzo di vendita. Una base di calcolo chiara e uniforme agevola il lavoro di intermediazione, riduce il contenzioso e assicura agli autori una liquidazione trasparente e verificabile, in coerenza con la finalita di tutela perseguita dall'istituto.
Casi pratici
Caso 1: vendita all'asta
Un dipinto e rivenduto da una casa d'aste a un prezzo che include l'imposta. Tizio, responsabile della liquidazione, scorpora la componente fiscale e applica le percentuali dell'art. 150 al solo prezzo netto, determinando correttamente il compenso spettante all'autore in base all'art. 151.
Caso 2: contestazione sull'importo
Caio, avente diritto al compenso, riceve una liquidazione che gli pare eccessivamente bassa. Verificando il calcolo, accerta che il professionista ha correttamente assunto come base il prezzo al netto dell'imposta, come impone l'art. 151: la liquidazione risulta conforme alla legge e la contestazione viene meno.
Domande frequenti
Su quale importo si calcola il diritto di seguito?
Sul prezzo della vendita calcolato al netto dell'imposta, secondo l'art. 151 L. 633/1941, applicandovi le percentuali decrescenti previste dall'art. 150.
Perche si esclude l'imposta dalla base di calcolo?
Perche l'IVA non remunera il valore dell'opera ma e un tributo sull'operazione; includerla gonfierebbe artificialmente il compenso dovuto all'autore.
Cos'e il diritto di seguito?
E il diritto dell'autore di opere d'arte figurativa e manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo delle rivendite successive cui partecipa un professionista del mercato dell'arte.
Chi e tenuto a versare il compenso?
Di regola il professionista del mercato dell'arte che interviene nella rivendita, che deve scorporare l'imposta e applicare le aliquote al prezzo netto.
La regola vale anche per i manoscritti?
Si. Il diritto di seguito, e con esso il criterio del prezzo netto, riguarda sia le opere delle arti figurative sia i manoscritti rientranti nell'ambito di applicazione della legge.