Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 150 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Il compenso è dovuto solo se il prezzo di vendita è almeno 3.000 euro.
  • È calcolato per scaglioni decrescenti: 4% fino a 50.000 €; 3% tra 50.000,01 e 200.000 €; 1% tra 200.000,01 e 350.000 €; 0,5% tra 350.000,01 e 500.000 €; 0,25% oltre 500.000 €.
  • L'importo totale del compenso non può superare 12.500 euro per ciascuna vendita.
Indice dei contenuti

Il compenso di seguito è dovuto solo se il prezzo di vendita è almeno 3.000 euro; è calcolato a scaglioni decrescenti (dal 4% allo 0,25%) e non può superare complessivamente 12.500 euro per ciascuna vendita.

Quanto vale il diritto di seguito

L'art. 150 quantifica il compenso del diritto di seguito. Introduce anzitutto una soglia minima: il compenso è dovuto solo se il prezzo di vendita raggiunge almeno 3.000 euro. Le rivendite di importo inferiore non generano alcun compenso, per evitare di gravare il mercato di adempimenti su transazioni di modesto valore.

Il meccanismo a scaglioni

Superata la soglia, il compenso si calcola per scaglioni con aliquote decrescenti all'aumentare del prezzo: 4% sulla parte fino a 50.000 euro, 3% sulla parte tra 50.000 e 200.000, 1% tra 200.000 e 350.000, 0,5% tra 350.000 e 500.000, 0,25% sulla parte oltre 500.000. È un sistema progressivo a rovescio: la percentuale si riduce sui valori più alti, così come avviene in molti ordinamenti europei per non scoraggiare le grandi transazioni d'arte.

Il tetto massimo

A completare il meccanismo c'è un tetto assoluto: l'importo totale del compenso non può superare 12.500 euro per ciascuna vendita, per quanto elevato sia il prezzo. È un limite che bilancia l'interesse dell'autore con quello del mercato: anche per le opere vendute a cifre milionarie, il compenso di seguito resta contenuto entro una soglia prevedibile, evitando di incidere in misura eccessiva sulle transazioni più rilevanti.

La logica complessiva

Il sistema dell'art. 150 realizza un equilibrio: garantisce all'artista una partecipazione effettiva al valore delle rivendite (soglia bassa, aliquota iniziale del 4%), ma con aliquote decrescenti e un tetto massimo che evitano di penalizzare il mercato dell'arte. Il calcolo richiede attenzione, perché va applicato per scaglioni sulle diverse fasce di prezzo, non con un'unica percentuale sull'intero importo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La vendita sotto soglia

Un'opera viene rivenduta a 2.500 euro tramite una galleria. Non è dovuto alcun compenso di seguito: il prezzo è inferiore alla soglia minima di 3.000 euro fissata dall'art. 150.

Esempio 2 - Il calcolo a scaglioni

Un'opera di Tizio è venduta a 100.000 euro. Il compenso si calcola a scaglioni: 4% sui primi 50.000 (2.000 €) più 3% sui successivi 50.000 (1.500 €), per un totale di 3.500 euro, comunque entro il tetto di 12.500.

Domande frequenti

Quando è dovuto il compenso di seguito?

Solo se il prezzo di vendita è almeno 3.000 euro; sotto questa soglia non è dovuto nulla.

Come si calcola il compenso?

Per scaglioni con aliquote decrescenti: 4% fino a 50.000 €, 3% fino a 200.000, 1% fino a 350.000, 0,5% fino a 500.000 e 0,25% oltre.

C'è un importo massimo?

Sì: il compenso totale non può superare 12.500 euro per ciascuna vendita.

L'aliquota si applica sull'intero prezzo?

No: si applica per scaglioni alle diverse fasce di prezzo, non con un'unica percentuale sull'importo totale.

Perché le aliquote sono decrescenti?

Per garantire all'artista una partecipazione effettiva senza scoraggiare le grandi transazioni del mercato dell'arte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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