Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Si applica quando l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato.
  • Prima di svendere a sottoprezzo gli esemplari o di mandarli al macero, l'editore deve interpellare l'autore.
  • L'autore può scegliere di acquistarli, a un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o a uso di macero.
Indice dei contenuti

Se l'opera non si vende al prezzo fissato, prima di svenderla a sottoprezzo o mandarla al macero l'editore deve interpellare l'autore, offrendogli di acquistare le copie al prezzo di svendita o di macero.

La tutela dell'opera invenduta

L'art. 133 protegge l'interesse dell'autore quando l'opera non si vende al prezzo fissato e l'editore decide di liberarsi delle copie residue. Prima di procedere a una svendita a sottoprezzo o, peggio, all'invio al macero degli esemplari, l'editore non può agire liberamente: deve interpellare l'autore. È una tutela contro la dispersione svilente dell'opera all'insaputa del suo creatore.

Il diritto di prelazione dell'autore

L'interpello si traduce in una sorta di diritto di prelazione: l'autore può scegliere di acquistare le copie invendute. E a condizioni di favore: il prezzo è calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o a uso di macero, non sul prezzo di copertina. L'autore può così recuperare gli esemplari a un costo molto basso, salvandoli dalla distruzione o dalla svendita.

Perché questa tutela

La norma protegge un duplice interesse dell'autore. C'è un profilo economico - poter acquisire le copie a prezzo minimo, ad esempio per rivenderle in proprio o farne dono - ma soprattutto un profilo morale e affettivo: evitare che la propria opera finisca al macero senza che l'autore abbia avuto la possibilità di intervenire. La distruzione delle copie può essere percepita come una mortificazione del lavoro creativo, e la legge offre all'autore un'alternativa.

Un obbligo procedurale per l'editore

Per l'editore, l'art. 133 si traduce in un preciso obbligo procedurale: non può svendere o mandare al macero le copie senza aver prima dato all'autore la possibilità di acquistarle. È un passaggio obbligato che precede ogni decisione di smaltimento del residuo di magazzino. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce inadempimento, con le relative conseguenze, e si collega anche alle cause di estinzione del contratto (art. 134).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Le copie da macero

L'opera di Tizio resta in gran parte invenduta. Prima di mandare le copie al macero, l'editore deve interpellare Tizio, offrendogli di acquistarle a un prezzo calcolato sul valore di macero. Tizio può così salvarle.

Esempio 2 - La svendita a sottoprezzo

L'editore intende svendere a sottoprezzo le copie invendute del libro di Caio. Deve prima chiedere a Caio se vuole acquistarle, al prezzo ricavabile dalla vendita a sottoprezzo, prima di immetterle sul mercato a prezzo ridotto.

Domande frequenti

Cosa deve fare l'editore con le copie invendute?

Prima di svenderle a sottoprezzo o mandarle al macero, deve interpellare l'autore offrendogli di acquistarle.

A che prezzo l'autore può acquistare le copie?

A un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o a uso di macero, quindi molto basso.

Perché la legge prevede questo interpello?

Per tutelare l'autore, sul piano economico e morale, evitando che l'opera finisca svenduta o al macero a sua insaputa.

L'editore può mandare al macero senza avvisare l'autore?

No: è un obbligo procedurale; deve prima dare all'autore la possibilità di acquistare le copie.

È una sorta di prelazione?

Sì: l'autore ha la possibilità di acquistare per primo le copie invendute, a condizioni di favore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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