Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'opera non si vende al prezzo fissato, prima di svenderla a sottoprezzo o mandarla al macero l'editore deve interpellare l'autore, offrendogli di acquistare le copie al prezzo di svendita o di macero.
La tutela dell'opera invenduta
L'art. 133 protegge l'interesse dell'autore quando l'opera non si vende al prezzo fissato e l'editore decide di liberarsi delle copie residue. Prima di procedere a una svendita a sottoprezzo o, peggio, all'invio al macero degli esemplari, l'editore non può agire liberamente: deve interpellare l'autore. È una tutela contro la dispersione svilente dell'opera all'insaputa del suo creatore.
Il diritto di prelazione dell'autore
L'interpello si traduce in una sorta di diritto di prelazione: l'autore può scegliere di acquistare le copie invendute. E a condizioni di favore: il prezzo è calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o a uso di macero, non sul prezzo di copertina. L'autore può così recuperare gli esemplari a un costo molto basso, salvandoli dalla distruzione o dalla svendita.
Perché questa tutela
La norma protegge un duplice interesse dell'autore. C'è un profilo economico - poter acquisire le copie a prezzo minimo, ad esempio per rivenderle in proprio o farne dono - ma soprattutto un profilo morale e affettivo: evitare che la propria opera finisca al macero senza che l'autore abbia avuto la possibilità di intervenire. La distruzione delle copie può essere percepita come una mortificazione del lavoro creativo, e la legge offre all'autore un'alternativa.
Un obbligo procedurale per l'editore
Per l'editore, l'art. 133 si traduce in un preciso obbligo procedurale: non può svendere o mandare al macero le copie senza aver prima dato all'autore la possibilità di acquistarle. È un passaggio obbligato che precede ogni decisione di smaltimento del residuo di magazzino. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce inadempimento, con le relative conseguenze, e si collega anche alle cause di estinzione del contratto (art. 134).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Le copie da macero
L'opera di Tizio resta in gran parte invenduta. Prima di mandare le copie al macero, l'editore deve interpellare Tizio, offrendogli di acquistarle a un prezzo calcolato sul valore di macero. Tizio può così salvarle.
Esempio 2 - La svendita a sottoprezzo
L'editore intende svendere a sottoprezzo le copie invendute del libro di Caio. Deve prima chiedere a Caio se vuole acquistarle, al prezzo ricavabile dalla vendita a sottoprezzo, prima di immetterle sul mercato a prezzo ridotto.
Domande frequenti
Cosa deve fare l'editore con le copie invendute?
Prima di svenderle a sottoprezzo o mandarle al macero, deve interpellare l'autore offrendogli di acquistarle.
A che prezzo l'autore può acquistare le copie?
A un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o a uso di macero, quindi molto basso.
Perché la legge prevede questo interpello?
Per tutelare l'autore, sul piano economico e morale, evitando che l'opera finisca svenduta o al macero a sua insaputa.
L'editore può mandare al macero senza avvisare l'autore?
No: è un obbligo procedurale; deve prima dare all'autore la possibilità di acquistare le copie.
È una sorta di prelazione?
Sì: l'autore ha la possibilità di acquistare per primo le copie invendute, a condizioni di favore.