Indice
In sintesi
- I diritti di pubblicazione dell'opera e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale né per esecuzione forzata.
- Il divieto vale finché tali diritti spettano personalmente all'autore.
- Possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
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- Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I diritti di pubblicazione e utilizzazione dell'opera non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati finché spettano personalmente all'autore; possono invece esserlo i proventi e gli esemplari dell'opera.
Un diritto legato alla persona
L'art. 111 protegge il rapporto strettissimo tra l'autore e la propria opera, sottraendo i diritti d'autore alle aggressioni dei creditori. Finché i diritti di pubblicazione e di utilizzazione spettano personalmente all'autore, non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati, né per via contrattuale né attraverso l'esecuzione forzata. L'autore non può essere spogliato del controllo sulla propria creazione per soddisfare i debiti.
La ragione: tutela della personalità
La regola si spiega con la natura personale del diritto d'autore, che intreccia profili patrimoniali e profili morali. Decidere se e come pubblicare e sfruttare un'opera è una scelta che riguarda l'identità e la libertà dell'autore: la legge la sottrae alla logica puramente economica dell'esecuzione forzata, proteggendo l'autore anche da sé stesso e dai propri creditori.
Cosa invece può essere aggredito
L'impignorabilità non è però totale. La norma distingue il diritto dai suoi frutti: possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione (i compensi, i diritti d'autore maturati) e gli esemplari dell'opera già realizzati. I creditori, in altre parole, possono soddisfarsi sul denaro e sulle copie materiali, ma non sul diritto in sé, che resta in capo all'autore.
Il limite "personale"
Il punto chiave è l'espressione "finché spettano personalmente all'autore". La protezione opera solo fino a quando i diritti sono in capo al creatore. Una volta che l'autore li abbia ceduti a un terzo (un editore, un produttore), quei diritti entrano nel patrimonio del cessionario e seguono le regole ordinarie: in capo a chi li ha acquistati non godono più dell'impignorabilità prevista dall'art. 111.
Domande frequenti
I diritti d'autore si possono pignorare?
No, finché spettano personalmente all'autore: non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati.
Cosa possono aggredire i creditori dell'autore?
I proventi dell'utilizzazione (i compensi maturati) e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.
Perché i diritti dell'autore sono impignorabili?
Per la natura personale del diritto d'autore: la scelta se e come pubblicare e sfruttare l'opera è sottratta all'esecuzione forzata.
L'impignorabilità vale anche dopo la cessione?
No: una volta ceduti a un terzo, i diritti seguono le regole ordinarie e non godono più della protezione dell'art. 111.
Si possono sequestrare le copie dell'opera?
Sì: gli esemplari dell'opera possono essere pignorati o sequestrati, a differenza del diritto in sé.