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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • È istituito un registro pubblico generale delle opere protette dalla legge.
  • Vi sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito, con nome dell'autore, del produttore, data di pubblicazione e altre indicazioni.
  • Alla SIAE è affidata la tenuta di un registro specifico (in particolare per i programmi per elaboratore).
  • Nota storica: il testo cita il "Ministero della cultura popolare" (organo soppresso); un comma è stato abrogato dalla L. 220/2016. Le funzioni sono oggi presso il Ministero della cultura / la SIAE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46) Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.

Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Presso l'amministrazione competente è istituito un registro pubblico generale delle opere protette; alla SIAE è affidata la tenuta di un registro per i programmi per elaboratore. La registrazione fa fede, salvo prova contraria, dell'esistenza dell'opera e della pubblicazione.

Il registro pubblico delle opere

L'art. 103 istituisce un registro pubblico generale delle opere protette dal diritto d'autore. Vi si annotano le opere soggette all'obbligo di deposito, con le indicazioni essenziali: nome dell'autore, del produttore, data di pubblicazione e altri dati stabiliti dal regolamento. Il registro svolge una funzione di pubblicità: rende conoscibili le opere e i relativi dati identificativi.

Una nota sull'organo e sugli aggiornamenti

Il testo originario colloca il registro "presso il Ministero della cultura popolare", organo soppresso nel 1944: è un riferimento storico, da intendersi adeguato all'attuale assetto (oggi le funzioni in materia fanno capo al Ministero della cultura e alla SIAE). L'articolo, inoltre, è stato oggetto di modifiche: un comma è stato abrogato dalla L. 14 novembre 2016, n. 220. È un esempio della stratificazione normativa della legge del 1941.

Il ruolo della SIAE e il software

Alla SIAE è affidata la tenuta di un registro specifico. Particolarmente rilevante è il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (software), introdotto con l'estensione della tutela del diritto d'autore ai programmi: chi vuole può registrarvi il proprio software, ottenendo un riscontro pubblico della sua esistenza e titolarità a una certa data.

Il valore della registrazione: non costitutivo

È essenziale chiarire la portata della registrazione. Essa non è costitutiva del diritto d'autore: il diritto sorge con la creazione dell'opera, non con la sua iscrizione. La registrazione ha valore di pubblicità e opera come presunzione - salvo prova contraria - circa l'esistenza dell'opera e i dati annotati (autore, data di pubblicazione). È quindi un utile strumento probatorio, soprattutto per datare con certezza un'opera (si pensi al software), ma non condiziona l'esistenza della tutela, che è automatica fin dalla creazione.

Domande frequenti

Cos'è il registro pubblico generale delle opere?

Un registro dove sono annotate le opere protette soggette a deposito, con nome dell'autore, del produttore e data di pubblicazione.

La registrazione è necessaria per avere il diritto d'autore?

No: il diritto sorge con la creazione dell'opera. La registrazione ha valore di pubblicità e di presunzione, salvo prova contraria.

Si può registrare un software?

Sì: la SIAE tiene un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Il riferimento al Ministero della cultura popolare è attuale?

No: è storico; le funzioni fanno oggi capo al Ministero della cultura e alla SIAE. Un comma è stato abrogato dalla L. 220/2016.

A cosa serve registrare un'opera?

A darle pubblicità e a precostituire una prova - utile a datare l'opera - pur non essendo condizione della tutela.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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