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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda il ritratto fotografico eseguito su commissione.
  • Salvo patto contrario, la persona fotografata (o i suoi successori o aventi causa) può pubblicarlo o riprodurlo senza il consenso del fotografo.
  • È però dovuto un equo corrispettivo al fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione.
  • Il nome del fotografo, se figura sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda il ritratto fotografico eseguito su commissione.
  • Salvo patto contrario, la persona fotografata (o i suoi successori o aventi causa) può pubblicarlo o riprodurlo senza il consenso del fotografo.
  • È però dovuto un equo corrispettivo al fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione.
  • Il nome del fotografo, se figura sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Indice dei contenuti

Il ritratto fotografico su commissione può, salvo patto contrario, essere pubblicato dalla persona ritratta o dai suoi successori senza il consenso del fotografo, salvo un equo corrispettivo se l'uso è commerciale.

Il ritratto su commissione: chi può usarlo

L'art. 98 disciplina una situazione frequente: la fotografia-ritratto eseguita su commissione, cioè realizzata su richiesta della persona che si fa ritrarre. La norma riconosce a quest'ultima - e ai suoi successori o aventi causa - la facoltà di pubblicare, riprodurre o far riprodurre il ritratto senza il consenso del fotografo. È un'eccezione ai diritti del fotografo, giustificata dal fatto che il ritratto è stato commissionato dalla persona stessa.

L'equo corrispettivo per l'uso commerciale

La libertà della persona ritratta non azzera però i diritti economici del fotografo. Se la riproduzione è utilizzata commercialmente, chi la sfrutta deve corrispondere al fotografo un equo corrispettivo. Si distingue dunque l'uso personale della propria immagine - libero - dallo sfruttamento commerciale, che comporta una remunerazione del fotografo per il valore della sua opera.

L'obbligo di indicare il nome

Resta fermo un profilo di tutela morale: il nome del fotografo, quando figura sulla fotografia originaria, deve essere indicato anche nelle riproduzioni. La persona ritratta può servirsi liberamente dell'immagine, ma non può cancellare l'attribuzione al fotografo: il riconoscimento della paternità dello scatto va preservato.

Una regola derogabile

Tutto il meccanismo opera "salvo patto contrario": fotografo e committente possono accordarsi diversamente, ad esempio attribuendo al fotografo un controllo maggiore o, viceversa, rinunciando al corrispettivo. La norma fissa un equilibrio di default tra il diritto della persona a disporre della propria immagine e quello del fotografo a essere remunerato e riconosciuto, lasciando spazio all'autonomia delle parti. Si applicano inoltre le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 88.

Domande frequenti

Chi commissiona un ritratto può pubblicarlo liberamente?

Sì, salvo patto contrario: la persona ritratta e i suoi successori possono pubblicarlo o riprodurlo senza il consenso del fotografo.

Il fotografo non ha più diritti sul ritratto su commissione?

Ha diritto a un equo corrispettivo se la riproduzione è utilizzata commercialmente, e a vedere indicato il proprio nome se figura sull'originale.

Va indicato il nome del fotografo?

Sì, quando figura sulla fotografia originaria deve essere indicato anche nelle riproduzioni.

La regola si può cambiare con un accordo?

Sì: opera "salvo patto contrario"; fotografo e committente possono accordarsi diversamente.

Vale per qualunque fotografia?

No: riguarda specificamente il ritratto fotografico eseguito su commissione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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