Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli artisti che sostengono le prime parti hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della prestazione e apposto stabilmente sui supporti (fonogrammi, videogrammi, pellicole).
Il diritto al nome degli interpreti principali
L'art. 83 declina il diritto morale di paternità per gli artisti interpreti ed esecutori, riconoscendo a chi sostiene le prime parti il diritto a vedere indicato il proprio nome. È il riconoscimento pubblico del contributo artistico di chi ha un ruolo di primo piano nell'opera, parallelo al diritto dell'autore a essere identificato come tale.
Dove va indicato il nome
La tutela opera su due fronti. Da un lato, il nome deve comparire nella comunicazione al pubblico della prestazione: quando l'esecuzione o rappresentazione viene diffusa, l'interprete principale deve essere identificato. Dall'altro, il nome deve essere stabilmente apposto sui supporti che contengono la fissazione - fonogrammi, videogrammi, pellicole cinematografiche - così da accompagnare in modo duraturo ogni copia dell'opera registrata.
Il presupposto: le "prime parti"
Il diritto è riconosciuto specificamente a chi sostiene le prime parti. È una scelta coerente con il sistema: la legge gradua le tutele in base al rilievo del contributo. Per gli interpreti principali, la cui prestazione caratterizza l'opera, il riconoscimento del nome è un diritto pieno, funzionale anche alla loro identità e carriera professionale.
Un diritto morale con valore professionale
Come per gli autori, l'indicazione del nome ha una doppia valenza: morale, perché protegge il legame tra l'artista e la propria prestazione, e professionale, perché costruisce riconoscibilità e reputazione. Per questo la legge ne fa un diritto e non una semplice prassi di cortesia: la corretta menzione è dovuta.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il nome sui titoli e sul supporto
Tizio interpreta la prima parte in un'opera. Ha diritto a che il suo nome sia indicato quando la prestazione è comunicata al pubblico e stabilmente apposto sui supporti che la contengono (ad esempio sulla copertina e nei dati del fonogramma o del videogramma).
Esempio 2 - L'omissione
Caio, interprete principale, viene omesso dai dati del supporto che contiene la sua esecuzione. Può far valere il diritto dell'art. 83 all'indicazione stabile del proprio nome sui supporti contenenti la fissazione.
Domande frequenti
Chi ha diritto all'indicazione del nome secondo l'art. 83?
Gli artisti interpreti ed esecutori che sostengono le prime parti nell'opera drammatica, letteraria o musicale.
Dove deve comparire il nome?
Nella comunicazione al pubblico della prestazione e, stabilmente, sui supporti che la contengono (fonogrammi, videogrammi, pellicole).
Vale per qualunque interprete?
Il diritto è riconosciuto specificamente a chi sostiene le prime parti, cioè agli interpreti principali.
È un diritto morale?
Sì: è un profilo del diritto morale di paternità dell'artista, con rilievo anche professionale e reputazionale.
L'omissione del nome è una violazione?
Sì: la menzione è un diritto, non una cortesia; la sua omissione lede il diritto dell'interprete principale.