Indice
- Il prestito eseguito da biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, per fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non richiede autorizzazione del titolare del diritto.
- Riguarda gli esemplari a stampa (esclusi spartiti e partiture musicali).
- Per fonogrammi e videogrammi (opere cinematografiche/audiovisive) il prestito è libero solo dopo 18 mesi dal primo atto di distribuzione, o 24 mesi dalla realizzazione se la distribuzione non è avvenuta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto . . . e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 69 L. 184/1983: Registro delle tutele: annotazione provvedimenti
- Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 — Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
- Art. 69 Cod. Amb. — programmi di intervento
- Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
- Art. 69 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di comunicazione
- Art. 69 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
In sintesi
Indice dei contenuti
Il prestito da parte di biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, a fini di promozione culturale e studio personale, non richiede autorizzazione; riguarda libri a stampa e, per i fonogrammi e videogrammi, dopo determinati termini.
Un'eccezione a favore della cultura
L'art. 69 introduce un'importante eccezione al diritto esclusivo: il prestito effettuato da biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, per i soli fini di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione del titolare del diritto. È una norma che bilancia la tutela dell'autore con l'interesse pubblico all'accesso alla cultura e alla conoscenza.
L'oggetto del prestito libero
L'esenzione non è generalizzata, ma limitata a categorie precise. Riguarda anzitutto gli esemplari a stampa delle opere, con l'eccezione degli spartiti e delle partiture musicali, che ne restano esclusi. Si estende poi ai fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, sonore o meno.
I termini per gli audiovisivi
Per i supporti audiovisivi la libertà di prestito è subordinata al decorso di termini precisi: almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, oppure - se il diritto di distribuzione non è stato esercitato - almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione dell'opera. La finestra temporale protegge lo sfruttamento commerciale iniziale prima di consentire il prestito libero.
L'equilibrio tra accesso e tutela
La disposizione realizza un compromesso tipico del diritto d'autore: garantisce l'accesso pubblico alle opere attraverso il sistema bibliotecario, ma circoscrive l'eccezione a finalità non commerciali, a categorie determinate di supporti e, per gli audiovisivi, a un periodo successivo allo sfruttamento di mercato. L'interesse culturale e quello economico trovano così un punto di equilibrio.
Domande frequenti
Il prestito in biblioteca richiede l'autorizzazione dell'autore?
No, se è eseguito da biblioteche e discoteche dello Stato o di enti pubblici per promozione culturale e studio personale.
Cosa può essere prestato liberamente?
Gli esemplari a stampa (esclusi spartiti e partiture) e, a certe condizioni, fonogrammi e videogrammi di opere audiovisive.
Da quando si può prestare liberamente un film?
Decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di distribuzione, o 24 mesi dalla realizzazione se la distribuzione non è avvenuta.
Gli spartiti musicali rientrano nell'eccezione?
No: spartiti e partiture musicali sono espressamente esclusi dal prestito libero degli esemplari a stampa.
Vale anche per le biblioteche private o commerciali?
La norma riguarda biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, con finalità di promozione culturale e studio personale.