Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore.

I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'art. 62 della legge sul diritto d'autore disciplina le indicazioni obbligatorie sui supporti fonografici che riproducono opere dell'ingegno.
  • I supporti non possono essere distribuiti se non recano stabilmente apposte determinate informazioni.
  • Le indicazioni richieste sono: titolo dell'opera, nome dell'autore, nome dell'artista interprete o esecutore e data di fabbricazione.
  • I complessi orchestrali o corali sono identificati con il loro nome d'uso.
  • La norma tutela la riconoscibilita' dell'opera e dei suoi autori, oltre alla trasparenza verso il pubblico.
Indice dei contenuti

L'art. 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si colloca nella disciplina dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore e detta una regola precisa per la circolazione dei supporti fonografici: chi distribuisce dischi e supporti che riproducono opere dell'ingegno deve apporvi stabilmente una serie di indicazioni che identificano l'opera, i suoi autori e gli interpreti. E' una norma che coniuga la tutela degli aventi diritto con l'esigenza di trasparenza e informazione del pubblico.

La funzione delle indicazioni obbligatorie

L'apposizione delle indicazioni non e' un mero adempimento burocratico. Essa garantisce che l'opera riprodotta sia sempre riconducibile al suo autore e agli artisti che l'hanno interpretata, assicurando la riconoscibilita' dell'opera e il rispetto del diritto morale alla paternita'. Allo stesso tempo, fornisce al pubblico informazioni essenziali su ciò che acquista: il titolo, gli autori, gli interpreti e la data di fabbricazione del supporto.

Il contenuto delle indicazioni richieste

La norma elenca con precisione gli elementi che devono comparire stabilmente sul supporto: il titolo dell'opera riprodotta, il nome dell'autore, il nome dell'artista interprete o esecutore e la data della fabbricazione. Si tratta di un nucleo informativo minimo, pensato per individuare in modo univoco l'opera e i soggetti che vi hanno contribuito. La menzione dell'interprete, accanto a quella dell'autore, riflette la distinzione tra chi crea l'opera e chi la esegue, entrambi titolari di posizioni giuridiche tutelate.

Il caso dei complessi orchestrali e corali

La disposizione prevede una regola specifica per i complessi orchestrali o corali, che vanno indicati con il loro nome d'uso. La previsione tiene conto della realta' delle esecuzioni collettive, nelle quali sarebbe impraticabile elencare ogni singolo componente: e' sufficiente, e corretto, identificare il complesso con la denominazione con cui e' comunemente conosciuto.

Il divieto di distribuzione senza indicazioni

L'aspetto più incisivo della norma e' il divieto di distribuzione: i supporti privi delle indicazioni richieste non possono essere posti in circolazione. La carenza informativa non e' una semplice irregolarita' formale, ma un ostacolo alla distribuzione stessa. ciò attribuisce alle indicazioni una funzione di condizione per la commercializzazione, rafforzando la tutela degli aventi diritto e l'interesse del pubblico a un'informazione corretta.

Il requisito della stabilita' dell'apposizione

La legge richiede che le indicazioni siano apposte stabilmente. Non basta un'etichetta provvisoria o facilmente rimovibile: le informazioni devono accompagnare il supporto in modo permanente, in maniera che restino leggibili e associate all'opera per tutta la sua circolazione. La stabilita' garantisce che l'identificazione non si perda nel passaggio da un soggetto all'altro.

Collocazione sistematica

L'art. 62 si inserisce nel più ampio sistema della legge sul diritto d'autore, che protegge sia i diritti di utilizzazione economica sia i diritti morali e i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori. La disciplina delle indicazioni sui supporti completa questo quadro sul versante della circolazione materiale delle riproduzioni, assicurando che il riconoscimento degli autori e degli interpreti accompagni concretamente il prodotto immesso sul mercato.

Indicazioni pratiche

Per chi produce o distribuisce supporti che riproducono opere dell'ingegno, la norma impone una verifica preliminare: nessun supporto può essere immesso in commercio se non reca stabilmente apposte tutte le indicazioni richieste. La predisposizione corretta delle etichette e delle informazioni non e' un dettaglio editoriale, ma una condizione di legittimita' della distribuzione, oltre che un atto di rispetto verso gli autori e gli interpreti dell'opera.

La tutela dell'artista interprete o esecutore

La menzione obbligatoria dell'artista interprete o esecutore riflette il riconoscimento, nel sistema della legge sul diritto d'autore, di una posizione autonoma in capo a chi esegue l'opera. L'interprete non e' il creatore dell'opera, ma il suo apporto e' giuridicamente protetto attraverso i diritti connessi. L'indicazione del suo nome sul supporto non e' dunque un dettaglio editoriale, ma l'attuazione concreta del riconoscimento della sua qualita' di interprete, a garanzia della riconoscibilita' del contributo personale all'esecuzione dell'opera riprodotta.

Trasparenza verso il pubblico e funzione informativa

Accanto alla tutela degli aventi diritto, le indicazioni obbligatorie assolvono una funzione informativa verso il pubblico. Chi acquista un supporto fonografico ha interesse a conoscere quale opera vi e' riprodotta, chi ne e' l'autore, chi la esegue e quando il supporto e' stato fabbricato. La completezza di queste informazioni consente scelte consapevoli e contribuisce alla trasparenza del mercato dei supporti che riproducono opere dell'ingegno. La norma, in questa prospettiva, tutela non solo gli autori ma anche i destinatari finali delle riproduzioni.

Il divieto di distribuzione come presidio di effettivita'

L'aspetto più incisivo resta il collegamento tra carenza delle indicazioni e divieto di distribuzione. Subordinando la circolazione del supporto alla presenza stabile delle indicazioni, la norma conferisce effettivita' all'obbligo: non si tratta di una prescrizione la cui violazione resti priva di conseguenze sul piano della commercializzazione, ma di una condizione che incide direttamente sulla possibilita' di immettere il prodotto sul mercato. così la disciplina assicura che il riconoscimento degli autori e degli interpreti accompagni effettivamente ogni supporto posto in circolazione.

La collocazione nel sistema dei diritti connessi

L'art. 62 va inquadrato nel sistema dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, che la legge dedica, tra l'altro, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di fonogrammi. La disciplina delle indicazioni sui supporti completa, sul versante della circolazione materiale, la tutela riconosciuta a questi soggetti. Mentre altre norme attribuiscono diritti di natura economica e morale, l'art. 62 ne presidia la riconoscibilita' concreta, imponendo che il supporto rechi traccia stabile dell'opera, dell'autore e degli interpreti. Si realizza così un collegamento tra la titolarita' dei diritti e la loro visibilita' sul prodotto immesso in commercio.

Adempimenti per produttori e distributori

Sul piano operativo, la norma impone a produttori e distributori una verifica preliminare alla messa in commercio: ogni supporto deve recare, in forma stabile, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, quello dell'artista interprete o esecutore e la data di fabbricazione. La predisposizione corretta delle etichette e delle informazioni e' condizione per la distribuzione, e non un mero accessorio editoriale. L'omissione, oltre a precludere la circolazione del supporto, si pone in contrasto con la tutela degli aventi diritto e con l'interesse del pubblico a un'informazione corretta sul prodotto acquistato.

Casi pratici

Caso 1: distribuzione di supporti privi di indicazioni

Tizio intende distribuire una partita di supporti fonografici che riproducono opere musicali, ma sui supporti manca l'indicazione del nome dell'autore e dell'interprete. In assenza delle indicazioni richieste, la norma osta alla distribuzione: i supporti non possono essere posti in circolazione finché non vengano correttamente integrati.

Caso 2: identificazione del complesso corale

Caio produce un supporto che riproduce l'esecuzione di un'opera da parte di un coro. Anziche' elencare i nomi di tutti i coristi, riporta la denominazione con cui il coro e' comunemente conosciuto. ciò soddisfa la regola sulla menzione dei complessi orchestrali o corali tramite il nome d'uso.

Domande frequenti

Quali indicazioni devono comparire sui supporti fonografici?

Il titolo dell'opera riprodotta, il nome dell'autore, il nome dell'artista interprete o esecutore e la data della fabbricazione, apposti stabilmente sul supporto.

Cosa accade se un supporto non reca le indicazioni richieste?

La norma vieta la distribuzione dei supporti privi delle indicazioni obbligatorie: la carenza informativa preclude la loro immissione in commercio.

Come si indicano i complessi orchestrali o corali?

Con il loro nome d'uso, cioe' la denominazione con cui sono comunemente conosciuti, senza necessita' di elencare ogni singolo componente.

Perche' si deve indicare sia l'autore sia l'interprete?

Perche' si tratta di posizioni distinte: l'autore crea l'opera, l'interprete o esecutore la esegue. Entrambi sono titolari di posizioni giuridiche tutelate dalla legge.

Cosa significa che le indicazioni devono essere apposte stabilmente?

Che devono accompagnare il supporto in modo permanente e leggibile, senza poter essere facilmente rimosse, per tutta la durata della sua circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.