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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto (suoni, voci o immagini), qualunque sia la tecnologia utilizzata.
  • Spettano in esclusiva anche la riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito degli esemplari, oltre all'esecuzione e comunicazione al pubblico.
  • La cessione del diritto di riproduzione o distribuzione non comprende, salvo patto contrario, quella del diritto di esecuzione o comunicazione al pubblico.
  • Per la radiodiffusione restano ferme le norme della sezione precedente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto (suoni, voci o immagini), qualunque sia la tecnologia utilizzata.
  • Spettano in esclusiva anche la riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito degli esemplari, oltre all'esecuzione e comunicazione al pubblico.
  • La cessione del diritto di riproduzione o distribuzione non comprende, salvo patto contrario, quella del diritto di esecuzione o comunicazione al pubblico.
  • Per la radiodiffusione restano ferme le norme della sezione precedente.
Indice dei contenuti

L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualsiasi supporto, qualunque sia la tecnologia, e di riprodurre, distribuire, noleggiare, dare in prestito ed eseguire pubblicamente gli esemplari così realizzati.

Un diritto neutro rispetto alla tecnologia

L'art. 61, nella sua formulazione attuale, riconosce all'autore il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata. È una norma deliberatamente "neutra": non si lega a un formato specifico (disco, nastro, file digitale), così da restare applicabile all'evoluzione tecnologica. Tutela il controllo dell'autore sulla fissazione della propria opera su supporto.

Il ventaglio dei diritti esclusivi

Accanto all'adattamento e alla registrazione, la norma elenca gli altri diritti esclusivi: riprodurre, distribuire, noleggiare e dare in prestito gli esemplari dell'opera così registrata, nonché eseguirla pubblicamente e comunicarla al pubblico con qualunque supporto. È un catalogo completo che copre l'intera filiera dello sfruttamento, dalla copia alla diffusione.

Diritti distinti e cessioni separate

Un punto pratico fondamentale: la cessione del diritto di riproduzione o di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o comunicazione al pubblico. I diritti sono autonomi: chi acquista la facoltà di produrre e vendere i supporti non acquisisce automaticamente quella di eseguire l'opera in pubblico. Nei contratti, ogni diritto va considerato e regolato separatamente.

Il rinvio alla radiodiffusione

La norma chiude precisando che, per la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle disposizioni della sezione precedente. È un coordinamento che tiene distinto il regime della diffusione radiotelevisiva da quello della registrazione e riproduzione su supporto, oggetto specifico di questo articolo.

Domande frequenti

Cosa può fare in esclusiva l'autore con la propria opera registrata?

Adattarla e registrarla su qualunque supporto e tecnologia, riprodurla, distribuirla, noleggiarla, darla in prestito ed eseguirla pubblicamente.

Il diritto vale anche per le tecnologie nuove?

Sì: la norma è neutra e si applica a qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.

Cedere il diritto di riproduzione include l'esecuzione pubblica?

No, salvo patto contrario: i diritti sono autonomi e la cessione dell'uno non comprende l'altro.

Perché è importante distinguere i diritti nei contratti?

Perché ciascuno (riproduzione, distribuzione, esecuzione pubblica, comunicazione al pubblico) va ceduto o concesso separatamente per essere validamente acquisito.

E per la radiodiffusione?

Resta regolata dalle norme della sezione precedente, non da questo articolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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