Indice
In sintesi
- Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente (art. 52) ha limiti di frequenza.
- Per le rappresentazioni: una volta la settimana.
- Per i concerti: ogni cinque (o frazioni di cinque) concerti.
- La durata della stagione è quella risultante dai manifesti o programmi pubblicati prima dell'inizio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 53 D.Lgs. 504/1995 — Soggetti obbligati
- Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero
- Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 53 Cod. Amb. — finalita
- Art. 53 D.Lgs. 159/2011 — (Limite della garanzia patrimoniale)
- Art. 53 D.Lgs. 209/2005 — Attività esercitabili
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle stagioni teatrali o di concerti di almeno due mesi, il diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli può essere esercitato una volta a settimana per le rappresentazioni e ogni cinque concerti per i concerti.
Limitare la frequenza della radiodiffusione
L'art. 53 pone limiti di frequenza all'esercizio del diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli dal vivo (art. 52). La ragione è di equilibrio: una diffusione troppo assidua degli spettacoli rischierebbe di danneggiare chi li organizza e gli autori, riducendo l'interesse del pubblico a partecipare dal vivo. La legge contingenta quindi la facoltà dell'ente entro tetti precisi.
I tetti per rappresentazioni e concerti
I limiti sono distinti per tipo di spettacolo. Per le rappresentazioni teatrali, la radiodiffusione può avvenire una volta la settimana. Per i concerti, è ammessa ogni cinque concerti, o frazioni di cinque. È un dosaggio che consente la diffusione radiofonica senza saturarla, preservando il valore dello spettacolo dal vivo.
Il presupposto: la stagione di almeno due mesi
I limiti operano nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi. Si tratta cioè di cicli organizzati e prolungati di spettacoli, per i quali ha senso contingentare la diffusione su base periodica. Per individuare la durata della stagione si guarda a un dato oggettivo: i manifesti o i programmi pubblicati prima dell'inizio, che fissano in anticipo l'ambito temporale di riferimento.
Una tutela degli interessi in gioco
L'articolo bilancia gli interessi della radiodiffusione con quelli degli organizzatori e degli autori degli spettacoli. Limitando la frequenza, evita che la trasmissione radiofonica si sostituisca alla fruizione dal vivo, salvaguardando il modello economico degli spettacoli a stagione. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Domande frequenti
Con quale frequenza si possono radiodiffondere le rappresentazioni?
Una volta la settimana, nelle stagioni di durata non inferiore a due mesi.
E i concerti?
Ogni cinque concerti, o frazioni di cinque.
Come si determina la durata della stagione?
In base ai manifesti o ai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Perché limitare la frequenza?
Per non danneggiare organizzatori e autori e preservare il valore della fruizione dal vivo.
La norma è ancora attuale?
Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.