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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione.
  • Si presume produttore chi è indicato come tale sulla pellicola.
  • Se l'opera è registrata ai sensi dell'art. 103, secondo comma, prevale la presunzione lì stabilita.
  • I diritti del produttore operano nei limiti fissati dagli articoli successivi (artt. 46-49).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.

Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione.
  • Si presume produttore chi è indicato come tale sulla pellicola.
  • Se l'opera è registrata ai sensi dell'art. 103, secondo comma, prevale la presunzione lì stabilita.
  • I diritti del produttore operano nei limiti fissati dagli articoli successivi (artt. 46-49).
Indice dei contenuti

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica del film spetta a chi ha organizzato la produzione; si presume produttore chi è indicato come tale sulla pellicola.

Il produttore al centro dello sfruttamento

Dopo aver individuato i coautori (art. 44), la legge stabilisce chi gestisce economicamente il film: l'art. 45 attribuisce l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica a chi ha organizzato la produzione, cioè al produttore. È una scelta coerente con la realtà industriale del cinema, dove la realizzazione dell'opera richiede investimenti, coordinamento e assunzione del rischio imprenditoriale.

La presunzione "sulla pellicola"

Per dare certezza ai rapporti, la norma introduce una presunzione: si considera produttore chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. È una regola pratica che consente di individuare con immediatezza il titolare dei diritti senza dover ricostruire i rapporti interni alla produzione. Si tratta di una presunzione, quindi superabile con prova contraria.

Il rinvio all'art. 103

La disposizione coordina questa presunzione con quella derivante dalla registrazione ai sensi dell'art. 103, secondo comma. Quando l'opera è registrata in quei termini, prevale la presunzione collegata alla registrazione: un meccanismo che rafforza la certezza giuridica sulla titolarità dei diritti, dando rilievo all'iscrizione formale.

Coautori e produttore: l'equilibrio

L'art. 45 va letto insieme agli articoli che lo seguono: il produttore esercita i diritti economici, ma entro limiti precisi (artt. 46-49) posti a tutela dei coautori - dal divieto di elaborazioni senza consenso al diritto di compenso per gli autori della musica. Il sistema bilancia l'esigenza di uno sfruttamento unitario dell'opera con la salvaguardia degli apporti creativi.

Domande frequenti

A chi spettano i diritti economici di un film?

A chi ha organizzato la produzione, cioè al produttore, che ne cura lo sfruttamento entro i limiti di legge.

Come si individua il produttore?

Si presume produttore chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica; è una presunzione superabile con prova contraria.

Cosa succede se l'opera è registrata ai sensi dell'art. 103?

Prevale la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 103, collegata alla registrazione.

Il produttore può fare tutto del film?

No: esercita i diritti nei limiti degli articoli successivi, che tutelano i coautori (es. consenso per elaborazioni, compensi per la musica).

I coautori perdono ogni diritto economico?

L'esercizio dei diritti economici spetta al produttore, ma restano ai coautori i diritti morali e prerogative specifiche previste dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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