Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 40 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) disciplina il diritto del collaboratore di un'opera collettiva a veder indicato il proprio nome nella riproduzione dell'opera. La disposizione tutela un aspetto del diritto morale di paternita, declinato nel particolare contesto delle opere collettive, e introduce una distinzione di regime tra le opere collettive in generale e i giornali. Si tratta di una norma che, pur breve, tocca un tema di grande sensibilita: il riconoscimento del contributo individuale all'interno di un'opera frutto del concorso di piu apporti.
La nozione di opera collettiva
Per comprendere la portata della norma occorre richiamare la nozione di opera collettiva. Si tratta di un'opera che risulta dalla riunione e dal coordinamento di contributi diversi, organizzati e diretti verso un risultato unitario, come puo avvenire per enciclopedie, raccolte, riviste e giornali. Nell'opera collettiva convivono il contributo dei singoli collaboratori e l'attivita di organizzazione e coordinamento di chi dirige l'opera nel suo complesso. Questa struttura composita pone il problema del riconoscimento dell'apporto individuale, che l'art. 40 affronta sotto il profilo del diritto del collaboratore a essere nominato.
Il diritto del collaboratore a essere nominato
La norma stabilisce che il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Il collaboratore, dunque, gode di un diritto al riconoscimento della propria paternita, che si traduce nella indicazione del suo nome quando la sua opera viene riprodotta. Il diritto e correlato all'esigenza di rendere visibile il contributo individuale all'interno dell'opera collettiva, evitando che esso resti assorbito e anonimo nel risultato unitario.
Il limite del patto contrario
Il diritto a essere nominato opera salvo patto contrario. Cio significa che le parti possono convenire diversamente, ad esempio stabilendo che il contributo non sia accompagnato dall'indicazione del nome del collaboratore. La disponibilita del diritto nelle forme consentite dalla legge riflette la natura del contesto, in cui la collaborazione si inserisce in un progetto organizzato e in cui le esigenze editoriali possono giustificare assetti diversi. In linea generale, in assenza di un patto contrario, il diritto del collaboratore a essere nominato prevale e deve essere rispettato.
Le forme d'uso
La norma precisa che l'indicazione del nome avviene nelle forme d'uso. Il riferimento alle forme d'uso rinvia alle modalita concretamente seguite nella prassi editoriale per indicare la paternita dei contributi all'interno delle opere collettive. Non si tratta quindi di una indicazione formalizzata in modo rigido, ma di un riconoscimento conforme agli usi del settore. Questa elasticita consente di adattare la modalita dell'indicazione alla varieta delle opere collettive e delle prassi editoriali, salvaguardando al contempo il nucleo del diritto del collaboratore.
Il regime speciale dei giornali
La norma introduce poi una significativa distinzione: nei giornali il diritto a essere nominati non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Il regime dei giornali e dunque inverso rispetto a quello delle altre opere collettive. La ragione di questa scelta si rinviene nella peculiare organizzazione del lavoro giornalistico, in cui il personale della redazione opera in un contesto fortemente integrato e in cui molti contributi sono funzionali alla produzione complessiva del giornale piuttosto che alla valorizzazione del singolo apporto. Anche in questo caso, peraltro, le parti possono convenire diversamente mediante patto contrario.
Il fondamento nel diritto morale di paternita
L'art. 40 si ricollega al diritto morale di paternita dell'autore, presidiato in via generale dalla legge sul diritto d'autore. Il diritto del collaboratore a vedere indicato il proprio nome e una manifestazione dell'interesse dell'autore a essere riconosciuto come tale e ad associare il proprio nome alla propria opera. La norma adatta questo principio al contesto delle opere collettive, bilanciando l'interesse del singolo collaboratore con le esigenze organizzative dell'opera complessiva e con le particolarita del settore giornalistico.
Il coordinamento sistematico
La disposizione va letta in coordinamento con la disciplina generale delle opere collettive e con quella dei diritti morali d'autore. Il sistema riconosce, da un lato, i diritti di chi organizza e dirige l'opera collettiva e, dall'altro, i diritti dei singoli collaboratori sui rispettivi contributi. L'art. 40 si concentra su uno specifico diritto del collaboratore, quello a essere nominato, e ne definisce il regime in relazione alla natura dell'opera. Questa collocazione sistematica consente di apprezzare la norma come tassello di un piu ampio equilibrio tra interessi individuali e interessi collettivi nell'ambito delle opere a piu mani.
Rilievo pratico e attualita
Sul piano pratico, l'art. 40 conserva attualita ogni volta che ci si interroghi sul riconoscimento del contributo individuale all'interno di un'opera collettiva. La distinzione tra opere collettive in generale e giornali resta un criterio guida per stabilire se, in assenza di patto contrario, il collaboratore abbia diritto a vedere indicato il proprio nome. La norma invita le parti a regolare espressamente il punto nei rapporti di collaborazione, cosi da prevenire incertezze. Nel suo complesso, la disposizione presidia un profilo essenziale del diritto morale d'autore, calibrandolo sulle specificita delle opere a struttura composita.
L'equilibrio tra apporto individuale e progetto unitario
L'art. 40 esprime un equilibrio tra l'interesse del singolo collaboratore al riconoscimento del proprio apporto e l'interesse di chi organizza l'opera collettiva a un risultato unitario e coerente. Nelle opere a struttura composita questi due interessi possono entrare in tensione: il collaboratore aspira a vedere associato il proprio nome al contributo, mentre l'esigenza editoriale puo richiedere assetti differenti. La norma compone questa tensione riconoscendo, come regola generale e salvo patto contrario, il diritto del collaboratore a essere nominato, ma temperandolo con la possibilita di accordi diversi e con il regime speciale dei giornali. In linea generale, il diritto morale di paternita non e assoluto e incondizionato in questo ambito, ma si modula in funzione della natura dell'opera e degli accordi tra le parti. La disposizione offre cosi un criterio flessibile, capace di adattarsi alla varieta delle situazioni concrete senza sacrificare il nucleo del riconoscimento dovuto all'autore del contributo.
Casi pratici
Caso 1: il collaboratore di un'enciclopedia
Tizio redige una voce destinata a un'opera collettiva diversa da rivista o giornale. Al momento della pubblicazione si chiede se abbia diritto a vedere indicato il proprio nome. In linea generale, ai sensi dell'art. 40 L. 633/1941, in assenza di patto contrario Tizio ha diritto a che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera, nelle forme d'uso del settore editoriale.
Caso 2: il redattore di un giornale
Caio fa parte del personale della redazione di un giornale e rivendica l'indicazione del proprio nome accanto ai contributi. In linea generale, secondo l'art. 40 L. 633/1941, nei giornali tale diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione: in mancanza di un accordo che lo preveda, Caio non puo pretenderne l'indicazione, ferma restando la possibilita di pattuirlo.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 40 L. 633/1941?
Prevede che il collaboratore di un'opera collettiva diversa da rivista o giornale abbia diritto, salvo patto contrario, a vedere indicato il proprio nome nella riproduzione della sua opera, nelle forme d'uso.
Il diritto a essere nominati e derogabile?
Si. Il diritto opera salvo patto contrario: le parti possono convenire diversamente, ma in assenza di un accordo che lo escluda il diritto del collaboratore a essere nominato deve essere rispettato.
Qual e il regime per i giornali?
Nei giornali il diritto a essere nominati non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione: il regime e dunque inverso rispetto a quello delle altre opere collettive.
Cosa si intende per 'forme d'uso'?
Il riferimento alle forme d'uso rinvia alle modalita concretamente seguite nella prassi editoriale per indicare la paternita dei contributi, consentendo un adattamento alla varieta delle opere collettive.
A quale diritto si ricollega l'art. 40?
Si ricollega al diritto morale di paternita dell'autore, presidiato dalla legge sul diritto d'autore, adattandolo al contesto delle opere collettive e alla peculiarita del lavoro giornalistico.