Indice
In sintesi
- Riguarda le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore (postume).
- La durata dei diritti economici è di settant'anni.
- Il termine decorre dalla morte dell'autore, non dalla pubblicazione.
- Resta escluso il caso disciplinato dall'articolo 85-ter.
- Conferma l'ancoraggio della durata alla vita dell'autore anche per le opere postume.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 31 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 — Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non rientrano nell'articolo 85-ter, i diritti esclusivi di utilizzazione economica durano settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Ratio della norma
La disposizione chiarisce il regime delle opere postume, cioè pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore. Per evitare che la semplice posticipazione della pubblicazione allunghi indefinitamente la protezione, la norma àncora comunque il termine alla morte dell'autore, in coerenza con il criterio generale dei settant'anni post mortem.
Analisi del testo
Per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, e che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. Il dies a quo resta quindi la morte, non la pubblicazione postuma.
Quando si applica
La regola riguarda le opere inedite divulgate dopo la scomparsa dell'autore, purché non si rientri nell'ipotesi dell'articolo 85-ter, che disciplina in modo specifico talune pubblicazioni di opere già cadute in pubblico dominio.
Connessioni con altre norme
La disposizione va letta insieme all'articolo 25, che fissa in settant'anni dalla morte dell'autore la durata generale dei diritti, e all'articolo 85-ter, espressamente richiamato come eccezione. Insieme delineano il trattamento delle opere divulgate dopo la morte dell'autore.
Domande frequenti
Quanto durano i diritti su un'opera postuma?
Settant'anni, calcolati a partire dalla morte dell'autore.
Il termine parte dalla pubblicazione?
No: decorre dalla morte dell'autore, non dalla pubblicazione postuma.
Qual è l'eccezione prevista?
Il caso disciplinato dall'articolo 85-ter, espressamente escluso dalla norma.
Perché il termine è ancorato alla morte?
Per evitare che il rinvio della pubblicazione prolunghi artificialmente la durata della protezione.
Cosa sono le opere postume?
Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte del loro autore.