Indice
In sintesi
- Riguarda la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere anonime o pseudonime.
- Il termine decorre dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma.
- Se, prima della scadenza, l'autore si rivela (o la rivelazione è fatta dagli aventi diritto dell'art. 23), si applica la durata ordinaria dell'art. 25 (vita dell'autore più settant'anni).
- Nota: il testo base indica cinquant'anni, ma per effetto della L. 52/1996 (recepimento della direttiva 93/98/CEE) il termine di protezione è stato elevato a settant'anni dalla pubblicazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art.
25. 14
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per le opere anonime o pseudonime i diritti di utilizzazione economica durano a partire dalla prima pubblicazione; se l'autore si rivela entro il termine, si applica la durata ordinaria (vita più settant'anni).
La durata quando l'autore non è noto
L'art. 27 risolve un problema specifico: come calcolare la durata dei diritti quando l'opera è anonima o pseudonima e manca, almeno inizialmente, il nome dell'autore. Per le opere ordinarie il termine si computa dalla morte dell'autore; ma se l'autore è ignoto, questo criterio non è utilizzabile. La legge àncora allora la durata a un evento certo e conoscibile: la prima pubblicazione dell'opera.
Il termine e la sua estensione
Il testo originario fissava la durata in cinquant'anni dalla prima pubblicazione. Occorre però leggere la norma alla luce dell'armonizzazione europea: la L. 6 febbraio 1996, n. 52, che ha recepito la direttiva 93/98/CEE, ha elevato a settant'anni i termini di protezione. Oggi, dunque, per le opere anonime o pseudonime il termine è di settant'anni dalla prima pubblicazione. È un esempio importante di come il testo storico vada integrato con le riforme successive.
L'effetto della rivelazione
L'anonimato non è necessariamente definitivo. Se, prima della scadenza del termine, l'autore si rivela - o la rivelazione è fatta dalle persone legittimate dopo la sua morte (art. 23) o da soggetti da lui autorizzati - viene meno la ragione del regime speciale. In tal caso si applica la durata ordinaria prevista dall'art. 25, cioè il termine computato sulla vita dell'autore più settant'anni dalla morte. L'opera "rientra" così nel regime comune.
Un regime coerente
L'art. 27 realizza un equilibrio: garantisce certezza sulla durata anche quando l'autore è ignoto (ancorandola alla pubblicazione), ma consente di tornare al regime ordinario non appena l'identità emerga. La rivelazione deve avvenire nelle forme stabilite dall'articolo seguente (art. 28). Il sistema tutela così sia l'esigenza di certezza del pubblico e degli utilizzatori, sia il diritto dell'autore a far valere, una volta rivelatosi, la pienezza della protezione.
Domande frequenti
Da quando si calcola la durata per un'opera anonima?
Dalla prima pubblicazione dell'opera, qualunque sia la forma in cui è avvenuta.
Quanto dura oggi la protezione di un'opera anonima?
Settant'anni dalla prima pubblicazione: il testo indicava cinquant'anni, ma la L. 52/1996 ha elevato il termine a settanta.
Cosa accade se l'autore si rivela?
Si applica la durata ordinaria dell'art. 25, computata sulla vita dell'autore più settant'anni dalla morte.
Chi può fare la rivelazione?
L'autore stesso, le persone legittimate dopo la sua morte (art. 23) o soggetti da lui autorizzati, nelle forme dell'art. 28.
Perché un regime speciale per le opere anonime?
Perché manca il riferimento alla morte dell'autore: la durata va ancorata a un evento certo, la prima pubblicazione.