Testo dell'articoloVigente
Art. 95 D.Lgs. 174/2016 — Disponibilità e valutazione della prova
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
4. Il giudice, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'articolo 95 del Codice di giustizia contabile disciplina le regole di valutazione della prova. Il giudice decide secondo diritto, ponendo a fondamento le prove dedotte dalle parti o dal PM e i fatti non specificamente contestati. Può ricorrere alle nozioni di comune esperienza senza bisogno di prova formale. Le prove sono valutate secondo prudente apprezzamento, con possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti. Una norma peculiare consente al giudice di considerare, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso causale, i pareri consultivi resi dalla Corte dei conti agli enti locali.Il principio del libero convincimento e la decisione secondo diritto
L'articolo 95 del D.Lgs. 174/2016 regola le modalità di valutazione della prova nel giudizio contabile, fondando il sistema sul principio del libero convincimento del giudice, temperato dal vincolo della decisione secondo diritto. Il comma 1 enuncia la regola principale: il giudice pronuncia secondo diritto, ponendo a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. La clausola «quando la legge lo consente, secondo equità» ha applicazione molto limitata nel giudizio di responsabilità contabile, dove la liquidazione del danno si fonda di regola su criteri giuridicamente definiti.
Il principio del libero convincimento consente al giudice di valutare le prove acquisite senza essere vincolato a gerarchie predeterminate di efficacia probatoria, ad eccezione delle prove legali (atto pubblico, confessione, giuramento, escluso quest'ultimo ai sensi dell'articolo 94). Questa libertà valutativa è tuttavia soggetta all'obbligo di motivazione, che deve rendere conto del ragionamento probatorio seguito dal giudice.
Il principio di non contestazione e i fatti pacifici
Una delle disposizioni più rilevanti dell'articolo 95 è quella contenuta nel comma 1 sui fatti non specificamente contestati. I fatti che le parti costituite non contestano esplicitamente si considerano pacifici e non richiedono prova: il giudice li pone direttamente a fondamento della decisione. Questo principio, mutuato dall'articolo 115 c.p.c. nella versione modificata dalla riforma del 2009, ha conseguenze operative importanti: la parte che intende contestare un fatto deve farlo in modo specifico, indicando le ragioni del disaccordo, non limitandosi a una generica negazione.
Nel giudizio contabile il principio di non contestazione opera in modo peculiare, in quanto il pubblico ministero è parte necessaria e anche i suoi enunciati fattuali possono diventare pacifici se non contestati dalla parte convenuta. Tuttavia, il giudice ha comunque il potere di acquisire prove d'ufficio ai sensi dell'articolo 94, comma 1, per accertare fatti che ritiene rilevanti anche se non contestati, al fine di garantire la corretta ricostruzione del danno erariale.
Le nozioni di comune esperienza
Il comma 2 consente al giudice di porre a fondamento della decisione, senza necessità di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Questo istituto — corrispondente al «fatto notorio» del processo civile ex articolo 115, comma 2, c.p.c. — riguarda cognizioni di dominio pubblico, scientifiche o tecniche generalmente accettate, regole di esperienza consolidate. Nel giudizio contabile possono essere rilevanti, ad esempio, le dinamiche normali dei prezzi di mercato per valutare la congruità di una spesa pubblica, o le regole generali di buona amministrazione per apprezzare la gravità di una violazione.
L'utilizzo delle nozioni di comune esperienza richiede tuttavia cautela: il giudice deve verificare che la «notorietà» del fatto sia effettiva e non controversa, e deve renderne conto nella motivazione. L'abuso di questo strumento potrebbe tradursi in una valutazione probatoria arbitraria non sorretta da elementi concreti.
La valutazione del comportamento delle parti come argomento di prova
Il comma 3 attribuisce al giudice la facoltà di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. Si tratta di un istituto analogo a quello previsto dall'articolo 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre elementi valutativi dall'atteggiamento processuale delle parti: rifiuto ingiustificato di esibire documenti, reticenze nell'interrogatorio non formale, inottemperanza a ordini del giudice, comportamenti contradditori.
Nel processo contabile, dove il convenuto è spesso un funzionario che ha avuto accesso privilegiato a documenti amministrativi, il comportamento ostativo alla prova può essere particolarmente significativo. Il rifiuto di produrre documenti in possesso del convenuto, pur non costituendo prova diretta del fatto, può rafforzare il convincimento del giudice sulla sussistenza del danno o sulla colpa grave.
Il valore probatorio dei pareri consultivi della Corte dei conti
Il comma 4 introduce una norma senza precedenti nel panorama processuale: il giudice, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità (colpa grave) e del nesso di causalità, può considerare i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, se prodotti in giudizio e nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio. Questa disposizione nasce dall'esigenza di valorizzare la funzione consultiva e di controllo della Corte, che esprime pareri su atti e procedimenti degli enti territoriali in materie contabilistiche e finanziarie.
La rilevanza pratica è enorme: se un ente locale ha ottenuto un parere favorevole della Corte dei conti su un determinato atto di spesa, il funzionario che ha dato esecuzione a quell'atto può fare leva sul parere per escludere o attenuare la propria colpa grave. Il parere non ha effetto esimente assoluto, ma è un elemento che il giudice deve considerare nella valutazione complessiva dell'elemento soggettivo. Si tratta di un correttivo al rigore del giudizio contabile, che tiene conto della buona fede del funzionario che si è attenuto alle indicazioni dell'organo di controllo.
Coordinamento con le altre norme probatorie del codice
L'articolo 95 si coordina strettamente con l'articolo 94 sui mezzi di prova e con l'articolo 96 sull'istruttoria collegiale. Le regole di valutazione qui stabilite si applicano alle prove acquisite con qualsiasi mezzo previsto dall'articolo 94. Il libero convincimento del giudice opera dunque su un materiale probatorio che può includere documenti, testimonianze, consulenze tecniche, interrogatorio non formale, argomenti di prova comportamentali e nozioni di comune esperienza, in un quadro valutativo unitario orientato dalla motivazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti