Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 D.Lgs. 141/2024 – Obbligo del pagamento dei diritti di confine

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

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In sintesi

  • Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di pagare i diritti di confine: i due obblighi sono autonomi e cumulativi, salvo il caso in cui la merce sia stata sequestrata o confiscata.
  • In caso di sequestro o confisca, i diritti di confine non sono «dovuti» in senso stretto, ma rilevano comunque ai fini del calcolo delle sanzioni penali o amministrative che vi siano commisurate in modo proporzionale.
  • Il ricettatore è obbligato solidalmente - insieme al colpevole del reato/illecito doganale - al pagamento dei diritti di confine, estendendo la responsabilità tributaria anche al di fuori del circuito dell'autore materiale.
  • La norma raccorda il piano sanzionatorio (pena/sanzione) con il piano tributario (debito doganale), impedendo che il pagamento della sanzione funga da «riscatto» del debito doganale o viceversa.
  • Il principio del cumulo multa + diritti di confine implica che l'esposizione finanziaria complessiva dell'operatore può raggiungere il triplo dei diritti originariamente dovuti: dazi + multa fino al 200% dei dazi.
Indice dei contenuti

Il principio del doppio binario: sanzione e debito tributario

L'articolo 115 del D.Lgs. 141/2024 enuncia uno dei principi fondamentali del diritto doganale sanzionatorio: la separazione e cumulazione tra l'obbligazione tributaria (pagamento dei diritti di confine) e l'obbligazione sanzionatoria (pagamento della multa penale o della sanzione amministrativa). Questo «doppio binario» è una caratteristica strutturale del diritto tributario-punitivo italiano - condivisa con altri settori come le imposte dirette e l'IVA - che il D.Lgs. 141/2024 riafferma espressamente per il diritto doganale.

La ratio è chiara: la multa o la sanzione serve a punire la condotta illecita e a svolgere una funzione deterrente; i diritti di confine servono invece a ripristinare l'equilibrio tributario, recuperando le somme che l'erario (o il bilancio UE, nel caso dei dazi doganali) avrebbe dovuto riscuotere in condizioni di regolarità. Se bastasse pagare la multa per liberarsi anche dal debito doganale, l'autore dell'illecito si troverebbe paradossalmente in una posizione migliore di chi ha dichiarato correttamente (che ha pagato i dazi senza incorrere in sanzioni). Il comma 1 dell'art. 115 impedisce questa «sussunzione» del debito tributario nella sanzione.

L'eccezione: sequestro o confisca della merce

Il comma 1 fa salvo «il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata». Questa eccezione ha una logica economica precisa: se la merce è sequestrata o confiscata, non entra nel circuito commerciale italiano e non genera il presupposto economico dell'importazione in consumo. Esigere sia la multa sia i diritti di confine su una merce che lo Stato ha già apprensionato costituirebbe un doppio prelievo sproporzionato. Il codice doganale tradizionale ha sempre previsto questa «compensazione» implicita.

Il comma 2 introduce però una precisazione di grande rilievo pratico: anche quando la merce è sequestrata o confiscata - e i diritti non sono quindi «dovuti» in senso stretto - i diritti di confine rilevano comunque ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative che siano commisurate ad essi in modo proporzionale. In altre parole, il valore dei dazi calcolato sulla merce sequestrata/confiscata continua a operare come parametro per determinare l'entità della sanzione: se il codice doganale prevede una multa dal 100% al 200% dei diritti evasi, tale percentuale si applica ai diritti calcolati sulla merce anche se questa è stata poi confiscata. La confisca non riduce la sanzione a zero.

La solidarietà del ricettatore

Il comma 3 introduce una norma di grande rilievo pratico: al pagamento dei diritti di confine «è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore». Il ricettatore è il soggetto che - sapendo che la merce proviene da contrabbando o da un illecito doganale - l'acquista, la riceve o la occulta. La disciplina penale generale della ricettazione è contenuta nell'art. 648 c.p.; per il diritto doganale, l'art. 115 comma 3 aggiunge a questa responsabilità penale una responsabilità tributaria solidale per i diritti di confine.

L'obbligazione solidale del ricettatore ha importanti conseguenze operative. Prima di tutto, ADM può richiedere il pagamento dei diritti di confine direttamente al ricettatore, senza dover prima escutere il colpevole principale: la solidarietà è «piena», non sussidiaria. In secondo luogo, la responsabilità tributaria del ricettatore nasce indipendentemente dall'esito del procedimento penale a suo carico: anche se viene prosciolto dal reato di ricettazione (per intervenuta prescrizione, insufficienza di prove, ecc.), il debito tributario per i diritti di confine può essere preteso in via autonoma. In terzo luogo, il ricettatore che paghi i diritti di confine ha azione di regresso contro il debitore principale (il colpevole dell'illecito doganale originario), nei limiti delle norme generali sull'obbligazione solidale (art. 1299 c.c.).

Raccordo con il CDU e il sistema di garanzie

Il principio dell'art. 115 si raccorda con la disciplina dell'obbligazione doganale prevista dal CDU (artt. 77-88). Il CDU prevede che il debitore dell'obbligazione doganale sorta irregolarmente (art. 79 CDU - da non confondere con l'art. 79 D.Lgs. 141/2024) è, oltre al dichiarante, anche chiunque partecipi all'infrazione e chiunque abbia acquisito o detenuto le merci sapendo che si trattava di un'infrazione. L'art. 115, comma 3 D.Lgs. 141/2024 è dunque la trasposizione nazionale di questo principio unionale, riferita al caso specifico del ricettatore, e ne rafforza l'applicabilità con un esplicito rinvio alla solidarietà civilistica.

Sul piano delle garanzie doganali, l'ADM può richiedere a un operatore - particolarmente a chi riceva frequentemente merce la cui origine doganale non è chiara - di prestare garanzia fideiussoria per i diritti eventualmente dovuti. L'art. 115 consolida questa possibilità: la garanzia copre non solo i diritti in senso stretto ma anche la responsabilità solidale che può derivare in caso di ricettazione inconsapevole o colposa.

Implicazioni pratiche per operatori e acquirenti commerciali

Le implicazioni dell'art. 115 riguardano sia gli operatori del commercio internazionale sia i soggetti che acquistano merci di incerta provenienza sul mercato interno. Per i primi, la norma enfatizza il rischio finanziario «totale» di un illecito doganale: oltre alla sanzione (fino al 200% dei dazi), rimangono dovuti i dazi stessi, per un esborso complessivo che può raggiungere il triplo dell'importo originariamente sottoposto a tassazione. Per i secondi - acquirenti di merce a prezzo anomalmente basso che potrebbe provenire da contrabbando - l'art. 115 comma 3 è un monito chiaro: l'acquisto consapevole di merce di contrabbando espone non solo al rischio penale della ricettazione, ma anche al pagamento dei diritti doganali evasi, in solido con l'autore del contrabbando.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Pagare la multa doganale libera anche dal pagamento dei dazi evasi?

No. L'art. 115, comma 1 D.Lgs. 141/2024 stabilisce espressamente che il pagamento della multa (o della sanzione amministrativa) non estingue l'obbligo di pagare i diritti di confine. I due obblighi sono autonomi e cumulativi.

Se la merce è confiscata, si devono comunque pagare i dazi?

No, in quel caso i diritti di confine non sono dovuti. Tuttavia, il comma 2 chiarisce che l'importo dei diritti viene comunque utilizzato come parametro per calcolare le sanzioni proporzionali (es. multa dal 100% al 200% dei dazi): la confisca non riduce la base di calcolo sanzionatorio.

Chi è il ricettatore e perché deve pagare i diritti doganali?

Il ricettatore è chi acquista, riceve o occulta merce sapendo che proviene da contrabbando o da un illecito doganale. L'art. 115, comma 3 lo obbliga solidalmente con il colpevole al pagamento dei diritti di confine. La responsabilità tributaria è autonoma da quella penale per ricettazione ex art. 648 c.p.

ADM può chiedere il pagamento dei diritti direttamente al ricettatore?

Sì. L'obbligazione è solidale in senso pieno, non sussidiaria. ADM può escutere il ricettatore senza dover prima tentare il recupero dal colpevole principale. Il ricettatore che paga ha poi azione di regresso verso l'autore dell'illecito.

Qual è l'esposizione finanziaria complessiva in caso di contrabbando?

L'operatore che commette un illecito doganale rischia di dover pagare: (1) i dazi evasi, (2) la multa (fino al 200% dei dazi), e nelle fattispecie più gravi, anche (3) le aggravanti dell'art. 88. Il totale può raggiungere il triplo dei diritti originariamente dovuti, più eventuali interessi di mora.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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