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Art. 115 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del pagamento dei diritti di confine
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.
2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.
3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.
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