- L'art. 46 disciplina gli interessi dovuti sull'obbligazione doganale quando l'importatore fruisce del pagamento dilazionato previsto dall'art. 45, comma 2.
- La dilazione è agevolativa ma non gratuita: gli interessi decorrono dall'inizio della dilazione, con esclusione dei primi trenta giorni che restano esenti da interessi.
- Il tasso applicato è quello della Banca centrale europea sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE serie C, aggiornato al 1° gennaio (semestre gen-giu) e al 1° luglio (semestre lug-dic).
- Se il tasso BCE risulta inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso minimo pari allo 0,50%, a tutela dell'interesse erariale.
- Il meccanismo raccorda la disciplina nazionale con il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), che prevede anch'esso il pagamento di interessi sul credito doganale dilazionato (artt. 112-113 CDU).
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 141/2024 — Interessi sul pagamento dilazionato
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.
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Stesso numero, altri codici
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- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e finalità della norma
L'articolo 46 del D.Lgs. 141/2024 completa il quadro del pagamento dilazionato dell'obbligazione doganale introdotto dall'art. 45. La dilazione è uno strumento di agevolazione finanziaria che consente all'operatore economico di non corrispondere immediatamente i dazi e le altre imposizioni doganali al momento dell'accettazione della dichiarazione, bensì in una o più rate successive. Tuttavia, il differimento del pagamento genera un costo finanziario che lo Stato trasla sull'operatore mediante la corresponsione di interessi: l'art. 46 definisce il tasso, il periodo di maturazione e il tasso minimo applicabile.
La norma si inserisce nel raccordo tra la disciplina nazionale e il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, articoli 112 e 113). Il CDU stabilisce che, nei casi di dilazione del pagamento, gli Stati membri possono applicare un tasso d'interesse; l'art. 113 CDU prevede inoltre interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Il D.Lgs. 141/2024 declina a livello nazionale queste previsioni, adottando come parametro il tasso BCE — scelta coerente con le prassi tributarie europee e con la neutralità del benchmark rispetto al mercato bancario italiano.
La franchigia dei primi trenta giorni
Un elemento qualificante dell'art. 46 è l'esenzione degli interessi per i primi trenta giorni della dilazione. La ratio è incentivare l'utilizzo dello strumento da parte degli operatori, riducendone il costo nei periodi brevi. In pratica, chi fruisce di una dilazione di trenta giorni non paga alcun interesse: l'agevolazione è piena. Chi invece opta per dilazioni più lunghe — tipicamente nei regimi di credito d'imposta doganale o nei casi di pagamento rateale su autorizzazione dell'ADM — inizia a maturare interessi solo a partire dal trentunesimo giorno.
Questo meccanismo richiede all'ufficio doganale un calcolo preciso del numero di giorni effettivi di dilazione, al netto della franchigia. L'operatore deve conoscere la data esatta di inizio del periodo dilazionato — coincidente con la data di accettazione della dichiarazione o con una data diversa se la dilazione è concessa su base mensile o bimestrale — per determinare correttamente il debito per interessi.
Il tasso BCE e la sua pubblicazione
Il tasso di riferimento è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (MRO rate, Main Refinancing Operations). La pubblicazione avviene nella Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, ed è aggiornata due volte l'anno: il tasso al 1° gennaio si applica al primo semestre (gennaio-giugno), quello al 1° luglio al secondo semestre (luglio-dicembre). Il meccanismo semestrale semplifica il calcolo rispetto a un aggiornamento continuo ma espone l'operatore al rischio di pagare un tasso temporaneamente disallineato dal mercato se il BCE modifica i tassi nel corso del semestre.
L'adozione del tasso BCE è coerente con la scelta effettuata per altri istituti del diritto tributario nazionale (si pensi agli interessi sui rimborsi fiscali, ancorati al tasso legale, o agli interessi sulle dilazioni concesse dall'Agenzia delle entrate, ancorati al tasso BCE in vari regimi). Per l'operatore, il tasso BCE è verificabile in qualsiasi momento sul sito della BCE e nella GU serie C, eliminando incertezze sul quantum degli interessi dovuti.
Il tasso minimo dello 0,50 per cento
La disposizione finale dell'art. 46 introduce un pavimento minimo del tasso: se il tasso BCE è inferiore allo 0,50%, si applica comunque lo 0,50%. Questa clausola risponde a esigenze di tutela dell'interesse erariale in periodi di politica monetaria espansiva, come quelli sperimentati nell'area euro tra il 2016 e il 2022, quando il tasso MRO si è azzerato o è sceso a livelli prossimi allo zero. Senza il tasso minimo, la dilazione sarebbe stata pressoché gratuita, alterando l'equilibrio tra agevolazione e costo.
Lo 0,50% annuo rappresenta un livello di minimo simbolico ma non nullo: su una dilazione di 90 giorni (al netto della franchigia: 60 giorni effettivi) per un importo di obbligazione doganale di 100.000 euro, il costo degli interessi sarebbe pari a circa 82 euro — un importo contenuto che non compromette la convenienza della dilazione ma assicura un minimo ritorno finanziario allo Stato.
Raccordo con il codice doganale dell'Unione
L'art. 112 del Reg. UE 952/2013 prevede che l'autorità doganale possa accordare dilazioni di pagamento dei dazi; l'art. 113 stabilisce che siano dovuti interessi di mora in caso di ritardato pagamento, con rinvio ai tassi nazionali. L'art. 46 del D.Lgs. 141/2024 si colloca in questo solco, precisando il tasso applicabile per la dilazione ordinaria (non la mora) e raccordandosi con il tasso BCE secondo un meccanismo semestrale. Il legislatore nazionale ha così scelto un parametro di diritto unionale — il tasso BCE — invece di rinviare al tasso legale nazionale, allineandosi alle prassi dei principali Stati membri e garantendo uniformità nell'interpretazione dell'obbligazione doganale.
È importante distinguere gli interessi di cui all'art. 46 dagli interessi di mora: i primi sono il corrispettivo della dilazione regolarmente concessa; i secondi si applicano in caso di ritardato pagamento non autorizzato, ai sensi dell'art. 113 CDU, e sono generalmente più elevati.
Profili operativi per l'impresa
L'operatore economico che fruisce del pagamento dilazionato deve tenere presente alcune indicazioni pratiche:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti