- Le autorità competenti nazionali devono determinare il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative tenendo conto di dieci parametri tassativamente elencati, tra cui gravità, intenzionalità, capacità finanziaria del responsabile, profitti realizzati, perdite di terzi e cooperazione con l'autorità.
- Nell'applicare le sanzioni, le autorità devono collaborare strettamente tra loro per garantire che le misure siano efficaci, proporzionate e adeguate, evitando duplicazioni e sovrapposizioni nei casi transfrontalieri.
- L'articolo si applica alle autorità nazionali nell'esercizio dei poteri sanzionatori ex art. 111; la disciplina sanzionatoria per gli emittenti significativi (ART/EMT) è invece assegnata all'ABE dagli articoli 131 e seguenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 Reg. (UE) 2023/1114 — Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
e) l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
g) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
h) precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
i) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;
j) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Stesso numero, altri codici
- Art. 112 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione e riesame
- Art. 112 Cod. Amb. — utilizzazione agronomica
- Art. 112 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
- Art. 112 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle società
- Art. 112 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di proporzionalità nelle sanzioni MiCA
L'articolo 112 MiCA è la norma che calibra il potere sanzionatorio delle autorità competenti nazionali, imponendo una valutazione circostanziata e proporzionale di ogni violazione prima di irrogare una sanzione. Il legislatore europeo ha scelto un approccio per parametri plurimi, anziché fissare tabelle rigide, per consentire alle autorità di modulare la risposta sanzionatoria in modo adeguato alla concreta fattispecie.
Questo approccio è coerente con la tradizione del diritto finanziario UE: si trova un analogo diretto nell'art. 70 della Direttiva MiFID II (2014/65/UE) e nell'art. 30 del Regolamento MAR (596/2014), che elencano criteri simili per la determinazione delle sanzioni nei rispettivi ambiti. Il richiamo a criteri condivisi facilita l'armonizzazione delle prassi sanzionatorie tra Stati membri, limitando le asimmetrie che potrebbero incentivare l'arbitraggio regolatorio verso i Paesi con autorità più indulgenti.
Analisi dei dieci parametri sanzionatori
Il paragrafo 1 elenca dieci criteri («tra cui» indica una lista non esaustiva ma tendenzialmente completa) che l'autorità deve valutare:
a) Gravità e durata della violazione. Non tutte le violazioni sono uguali: una mancata notifica del white paper una tantum è diversa da una sistematica omissione degli obblighi di informativa agli investitori protratta per anni. La gravità considera l'entità del rischio creato per il mercato e per i clienti; la durata amplifica il disvalore della condotta.
b) Intenzionalità o negligenza. La distinzione non incide sulla qualificazione della violazione (MiCA sanziona anche le violazioni colpose) ma è rilevante per la quantificazione della sanzione. Un CASP che ha deliberatamente omesso di comunicare un conflitto di interessi è più gravemente sanzionabile di uno che vi ha omesso per mera negligenza organizzativa.
c) Grado di responsabilità. Questo parametro consente di differenziare la posizione del soggetto formalmente responsabile (es. l'ente) da quella dei soggetti che hanno materialmente agito (es. i vertici aziendali). Rileva in particolare quando la violazione è imputabile a un singolo dirigente senza il coinvolgimento dei vertici, o viceversa quando i vertici hanno indotto o consapevolmente tollerato la condotta illecita.
d) Capacità finanziaria. Una sanzione pari a 100.000 euro ha un effetto deterrente ben diverso su un piccolo CASP con 1 milione di fatturato rispetto a un grande exchange con 500 milioni di fatturato. Il criterio consente di commisurare la sanzione alla solidità patrimoniale del destinatario, assicurando l'effetto dissuasivo anche verso i soggetti più grandi.
e) Profitti realizzati e perdite evitate. È il criterio di maggiore rilievo economico: la sanzione deve essere calibrata in modo da eliminare il vantaggio economico ottenuto dalla violazione. Se l'emittente ha risparmiato 2 milioni di euro omettendo di costituire la riserva di attività, la sanzione deve essere almeno pari a tale risparmio per non rendere conveniente la violazione.
f) Perdite subite da terzi. Le perdite degli investitori e dei clienti causate dalla violazione sono un indicatore dell'impatto sociale della condotta. Il loro accertamento può essere complesso (nesso causale, quantificazione delle perdite di mercato) ma laddove possibile devono essere prese in considerazione.
g) Livello di cooperazione. L'autorità premia la collaborazione nella determinazione della sanzione, ferma la necessità di recuperare i profitti illeciti. Un soggetto che ha autodichiarato la violazione, ha collaborato attivamente all'accertamento e ha adottato misure immediate è sanzionato in misura inferiore rispetto a chi ha ostacolato le indagini.
h) Precedenti violazioni. La recidiva aggrava la sanzione: indica una carenza strutturale nel sistema di compliance del soggetto o, peggio, una deliberata noncuranza delle regole.
i) Misure adottate per evitare la ripetizione. L'adozione volontaria e tempestiva di misure correttive (rafforzamento dei controlli interni, formazione del personale, revisione delle procedure) è un elemento mitigante, che segnala la volontà del soggetto di riallinearsi alla conformità.
j) Conseguenze sugli interessi dei possessori e dei clienti retail. La tutela degli investitori al dettaglio è un obiettivo primario di MiCA: le violazioni che impattano sui clienti retail sono trattate con maggiore severità rispetto a quelle che coinvolgono solo investitori istituzionali.
Coordinamento transfrontaliero per evitare duplicazioni
Il paragrafo 2 impone alle autorità competenti di collaborare strettamente nell'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi transfrontalieri, al fine di evitare che lo stesso soggetto sia sanzionato due volte per la stessa condotta da autorità di Stati diversi (duplicazione), o che i poteri di vigilanza siano esercitati in modo sovrapposto e confliggente (sovrapposizione).
Il divieto di duplicazione si ricollega al principio ne bis in idem di diritto europeo, riconosciuto dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE: una persona non può essere sanzionata due volte per lo stesso fatto. Nei casi transfrontalieri, dove un CASP opera in più Paesi sotto vigilanza di più autorità, il coordinamento previsto dall'art. 112, par. 2 è il meccanismo operativo per garantire questo principio in pratica.
Raccordo con il sistema ABE per emittenti significativi
L'art. 112 si applica alle autorità nazionali nell'esercizio dei poteri sanzionatori ex art. 111. Per gli emittenti di ART significativi e di EMT significativi la competenza sanzionatoria primaria è però dell'ABE, ai sensi degli articoli 131 e seguenti (art. 131 disciplina le sanzioni pecuniarie; artt. 132-133 le penalità di mora; art. 134 le procedure investigative). In questo scenario l'art. 112 rileva per le autorità nazionali che mantengono poteri residui di supervisione sulle entità significative (es. per gli aspetti non coperti dalla competenza ABE) o che devono coordinare le proprie azioni con quelle dell'ABE.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti