- Gli enti creditizi che intendono emettere ART (token collegati ad attività) seguono una procedura semplificata rispetto agli emittenti ordinari: redazione e approvazione del white paper, notifica preventiva all'autorità competente almeno 90 giorni lavorativi prima dell'emissione.
- La notifica deve includere un programma operativo, un parere giuridico che esclude la riconducibilità a cripto-attività escluse o a EMT, e una descrizione dettagliata di governance, gestione del rischio, continuità operativa e sicurezza dei dati.
- L'autorità competente verifica la completezza della notifica entro 20 giorni lavorativi; se incompleta sospende i termini e richiede integrazioni entro ulteriori 20 giorni lavorativi.
- L'autorità competente trasmette le informazioni complete alla BCE (e, se pertinente, alla banca centrale nazionale); la BCE può esprimere parere negativo preclusivo dell'offerta pubblica per rischi alla politica monetaria o ai sistemi di pagamento.
- Gli enti creditizi emittenti di ART sono esentati dagli obblighi specifici degli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42, in quanto già soggetti alla regolamentazione bancaria prudenziale.
- L'ABE elabora RTS per specificare la procedura di approvazione del white paper, con delega alla Commissione europea per l'adozione definitiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per gli enti creditizi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ente creditizio:
a) redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token collegato ad attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente;
b) notifica alla rispettiva autorità competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token collegato ad attività, fornendole le informazioni seguenti: i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11. i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.
i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire;
ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica;
— una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;
— un token di moneta elettronica;
iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;
iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;
v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;
vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;
vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;
viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.
2. Un ente creditizio che ha precedentemente notificato l’autorità competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token collegato ad attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ente creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.
3. L’autorità competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ente creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ente creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b). L’ente creditizio non presenta un’offerta al pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività fino a quando la notifica è incompleta.
4. L’ente creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.
5. L’autorità competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro o qualora il token collegato ad attività abbia come valuta di riferimento una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro. La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’autorità competente. L’autorità competente esige che l’ente creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.
6. L’autorità competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
7. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.
8. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: perché un regime speciale per le banche
L'articolo 17 MiCA introduce un regime ad hoc per gli enti creditizi che intendono emettere token collegati ad attività (ART). La scelta del legislatore europeo è coerente con il principio di proporzionalità che ispira l'intero regolamento: le banche sono già soggette a un quadro prudenziale e di vigilanza stringente, il cui rispetto garantisce ex ante l'idoneità a gestire rischi finanziari complessi. Richiedere a un ente creditizio di ottenere un'ulteriore autorizzazione come emittente di ART — identica a quella prevista dall'articolo 21 per i soggetti non bancari — sarebbe una duplicazione onerosa e sostanzialmente inutile.
Il meccanismo scelto è quello della notifica preventiva con procedura di silenzio-assenso temperata: l'ente non deve attendere un provvedimento positivo espresso, ma deve notificare l'autorità competente con congruo anticipo e attendere la scadenza del termine senza che intervengano impedimenti. La verifica dell'autorità è limitata alla completezza formale della documentazione, non si estende a un esame di merito comparabile all'autorizzazione ordinaria.
Requisiti sostanziali: white paper e notifica
La procedura si articola in due obblighi paralleli e cumulativi. Il primo è la redazione e approvazione del white paper secondo le norme di cui all'articolo 19: il documento deve contenere tutte le informazioni prescritte dal Titolo III MiCA, comprese le caratteristiche del token, i diritti dei possessori, la politica di riserva di attività e i rischi principali. Il white paper è soggetto all'approvazione formale dell'autorità competente secondo le RTS che l'ABE è incaricata di elaborare ai sensi del paragrafo 8.
Il secondo obbligo è la notifica preventiva da effettuare almeno 90 giorni lavorativi prima della prima emissione. Si noti che il termine è espresso in «giorni lavorativi» e non in giorni di calendario: ciò riflette la prassi dei testi di diritto finanziario UE (si confronti con la terminologia della direttiva 2014/65/UE — MiFID II) e significa che il periodo effettivo in termini di calendario può superare i quattro mesi a seconda del calendario delle festività nazionali.
Il contenuto della notifica è tassativamente elencato alle lettere da i) a viii) del paragrafo 1, lettera b). Meritano attenzione particolare:
Procedura di verifica e sospensione dei termini
Il paragrafo 3 disciplina in modo preciso la fase istruttoria dell'autorità competente. Il termine di 20 giorni lavorativi decorre dal ricevimento della notifica e ha per oggetto esclusivamente la verifica della completezza formale delle informazioni: l'autorità non valuta nel merito l'opportunità dell'emissione, ma accerta che tutti i dati elencati nel paragrafo 1 siano stati forniti.
Se la notifica è incompleta, l'autorità lo comunica immediatamente all'ente e fissa un termine non superiore a 20 giorni lavorativi per le integrazioni. Il decorso del periodo di 90 giorni lavorativi è sospeso fino alla scadenza di tale termine. Questa sospensione è uno strumento a tutela dell'autorità: evita che l'ente possa «consumare» il termine dei 90 giorni presentando una notifica lacunosa in modo strumentale. Invece, le richieste di chiarimento successive alla prima richiesta di integrazione non sospendono il termine: una volta sanata la lacuna iniziale, i 90 giorni riprendono a decorrere senza ulteriori interruzioni.
L'ente non può procedere all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione del token fintantoché la notifica non sia completa. Si tratta di un divieto assoluto e non derogabile, presidio fondamentale dell'ordine pubblico finanziario europeo.
Il ruolo della BCE e delle banche centrali nazionali
Il paragrafo 5 introduce un elemento di assoluto rilievo sistemico: il parere della BCE (e, se pertinente, della banca centrale dello Stato membro). L'autorità competente deve trasmettere senza indugio le informazioni complete alla BCE; quest'ultima dispone di 20 giorni lavorativi per emettere il proprio parere.
Il potere della BCE non è meramente consultivo: se la BCE (o la banca centrale nazionale) esprime un parere negativo per rischi al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, l'autorità competente è tenuta a impedire l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione del token. Si tratta di un veto sostanziale, esercitato in via indiretta ma vincolante per l'autorità nazionale.
Questa previsione riflette la preoccupazione del legislatore europeo per l'impatto che i token con paniere di valute di riferimento potrebbero avere sulla stabilità monetaria, preoccupazione emersa già nel dibattito sul progetto «Libra/Diem» di Meta nel 2019-2021 e che ha fortemente influenzato l'elaborazione del testo MiCA.
Esonero dagli obblighi ordinari degli emittenti ART
Il paragrafo 4 stabilisce che gli enti creditizi emittenti di ART sono esonerati dagli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42. L'elenco comprende:
L'esonero non è totale: gli enti creditizi restano soggetti a tutti gli altri obblighi del Titolo III non espressamente esclusi, tra cui quelli dell'articolo 36 (riserva di attività), 37 (custodia della riserva), 38 (investimento della riserva) e 46-47 (piani di risanamento e rimborso).
Adempimento semplificato per emissioni successive
Il paragrafo 2 prevede un meccanismo di riutilizzo della documentazione già presentata: l'ente che ha notificato una precedente emissione di ART non è tenuto a ripresentare le informazioni già trasmesse, a condizione che siano identiche e che l'ente confermi espressamente per iscritto che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate. Questo alleggerisce significativamente l'onere amministrativo per le banche con programmi ricorrenti di emissione di token.
RTS e completamento del quadro normativo
Il paragrafo 8 delega all'ABE, in cooperazione con ESMA e BCE, l'elaborazione di RTS che specifichino la procedura di approvazione del white paper. Il termine per la presentazione alla Commissione era il 30 giugno 2024, allineato con l'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III MiCA per ART ed EMT. Le RTS definiscono il formato della domanda, i criteri di valutazione dell'autorità e le modalità di interlocuzione, colmando le lacune che il testo primario non poteva disciplinare nel dettaglio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti