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Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

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Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

2. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.

3. Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.

4. Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.

5. L’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività.

6. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.