← Torna a Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 28 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) disciplina la nozione di potenza del motore rilevante ai fini del Codice e stabilisce le modalità con cui tale potenza deve essere attestata e documentata. La potenza del motore corrisponde alla potenza massima di esercizio definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665, e deve essere dichiarata dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore su un apposito modulo ministeriale. La dichiarazione di potenza costituisce un documento di bordo obbligatorio. Questa disciplina è strumentale all'applicazione di altre norme del Codice, in particolare quelle sull'obbligo di patente nautica legate alla cilindrata e alla potenza del motore installato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 D.Lgs. 171/2005 — Potenza dei motori

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo. articolo precedente articolo successivo

Commento

La definizione normativa di potenza del motore

Il comma 1 dell'articolo 28 fissa la definizione tecnica di «potenza del motore» rilevante ai fini del Codice della nautica da diporto: essa corrisponde alla potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. Questa norma internazionale, elaborata in seno all'International Organization for Standardization (ISO) e recepita a livello europeo (EN), definisce i metodi di misurazione e dichiarazione della potenza dei motori per natanti e imbarcazioni da diporto. Il rinvio a una norma tecnica armonizzata garantisce uniformità di misura tra costruttori e Paesi dell'Unione europea, riducendo il rischio di manipolazioni o disomogeneità nelle dichiarazioni. La «potenza massima di esercizio» è quella rilevabile nelle condizioni di impiego più gravose, ed è dunque il parametro più cautelativo per valutare l'effettiva capacità propulsiva dell'impianto motore.

Chi rilascia la dichiarazione di potenza

Il comma 2 stabilisce che per ciascun motore la dichiarazione di potenza è rilasciata dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Quest'ultimo decreto, che attua la direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d'acqua, definisce come «importatore» qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato UE un prodotto proveniente da un paese terzo. La dichiarazione deve essere redatta su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la forma standardizzata garantisce che le informazioni siano presentate in modo uniforme e verificabile da parte delle autorità di controllo. La responsabilità della correttezza della dichiarazione ricade sul soggetto che la rilascia.

La dichiarazione di potenza come documento di bordo

Il comma 3 prevede che la dichiarazione di potenza del motore faccia parte dei documenti di bordo. Questo significa che deve essere tenuta a bordo dell'unità durante la navigazione, analogamente alla licenza di navigazione e al certificato di sicurezza. L'obbligo di tenere a bordo la dichiarazione di potenza risponde a esigenze di controllo: le autorità marittime, durante ispezioni o verifiche, possono così accertare che la potenza del motore installato sia conforme a quella dichiarata e che l'eventuale obbligo di patente nautica — che scatta al superamento di determinate soglie di cilindrata e potenza ai sensi dell'articolo 39 — sia effettivamente rispettato.

Collegamento con l'obbligo di patente nautica

L'articolo 28 non è norma isolata nel sistema del Codice: esso si collega direttamente all'articolo 39, che fissa le soglie di potenza e cilindrata al di sopra delle quali scatta l'obbligo di patente nautica per la navigazione entro le sei miglia dalla costa e nelle acque interne. In particolare, l'articolo 39, comma 1, lettera b), richiama i valori di cilindrata e la potenza superiore a 30 kW (pari a circa 40,8 CV). La potenza massima di esercizio dichiarata ai sensi dell'articolo 28 costituisce dunque il parametro di riferimento per stabilire se il motore dell'unità superi o meno queste soglie. Una dichiarazione di potenza errata o non corrispondente alla realtà potrebbe determinare l'elusione dell'obbligo di patente, con conseguenti profili di responsabilità in capo al dichiarante.

Coordinamento con la normativa sui prodotti da diporto

Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, richiamato dall'articolo 28, comma 2, costituisce il riferimento tecnico principale per la costruzione e l'immissione in commercio delle unità da diporto e dei motori per la nautica. Questo decreto attua la direttiva 2013/53/UE e fissa i requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità e le modalità di marcatura CE. La dichiarazione di potenza prevista dall'articolo 28 si affianca alla dichiarazione di conformità UE (DoC), che attesta la conformità del motore ai requisiti della direttiva. Le due dichiarazioni hanno funzioni diverse: la prima attesta la potenza ai fini amministrativi e di controllo della navigazione, la seconda certifica la conformità tecnica ai requisiti di sicurezza armonizzati a livello europeo.

Aspetti sanzionatori e conseguenze della mancanza

L'assenza a bordo della dichiarazione di potenza, o la difformità tra la dichiarazione e la potenza effettiva del motore, può essere sanzionata ai sensi delle disposizioni penali e amministrative del Codice della nautica da diporto, che al Titolo IX prevede un sistema articolato di sanzioni. In particolare, qualora la mancanza della dichiarazione sia combinata con l'assenza di patente nautica in una situazione in cui questa sarebbe obbligatoria, si potrebbe configurare la violazione dell'articolo 39, con le conseguenti sanzioni penali. Dal punto di vista pratico, le autorità di polizia marittima verificano durante i controlli a bordo la corrispondenza tra la potenza dichiarata e le caratteristiche tecniche del motore installato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che cos'è la potenza massima di esercizio ai fini del Codice della nautica?

È la potenza del motore definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665, misurata nelle condizioni di impiego più gravose. È il parametro tecnico di riferimento per determinare l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'articolo 39.

Chi deve rilasciare la dichiarazione di potenza del motore?

La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore del motore, su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La dichiarazione di potenza deve essere tenuta a bordo?

Sì. L'articolo 28, comma 3, la include espressamente tra i documenti di bordo, che devono essere presenti sull'unità durante la navigazione e esibiti alle autorità su richiesta.

A cosa serve concretamente la dichiarazione di potenza?

Serve principalmente a stabilire se sussiste o meno l'obbligo di patente nautica: l'articolo 39 fissa soglie di cilindrata e potenza (superiore a 30 kW) al di sopra delle quali è richiesta la patente anche per navigare entro sei miglia dalla costa.

La dichiarazione di potenza è diversa dalla dichiarazione di conformità CE?

Sì. La dichiarazione di potenza attesta la potenza massima di esercizio ai fini amministrativi, mentre la dichiarazione di conformità UE certifica la conformità del motore ai requisiti tecnici di sicurezza armonizzati a livello europeo ai sensi del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.