Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di imbarcazioni da diporto

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

1. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 1-bis. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell’Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea, o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.

4. Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4-bis. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all’ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 19 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) disciplina le formalità necessarie per iscrivere un'imbarcazione da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Il proprietario - o l'utilizzatore in locazione finanziaria con procura autenticata - deve presentare allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità UE o, in assenza di marcatura CE, un'attestazione di idoneità rilasciata da organismo notificato, nonché la dichiarazione di potenza del motore. Per le unità provenienti da altri Stati UE è sufficiente il certificato di cancellazione dal registro di provenienza. Sono previste procedure specifiche per unità costruite da cantieri privati, per imbarcazioni da Paesi terzi e per l'annotazione dell'uso commerciale.
Indice dei contenuti

Il quadro generale dell'iscrizione nell'ATCN

L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) costituisce l'atto amministrativo fondante della «nazionalità» di un'imbarcazione da diporto: attribuisce il diritto di battere bandiera italiana, abilita alla navigazione nelle acque nazionali e internazionali e rende opponibili ai terzi i diritti reali sull'unità. L'articolo 19 del D.Lgs. 171/2005 è la norma cardine di questa procedura per le imbarcazioni (unità con scafo da 10 a 24 metri), da distinguersi dalle navi da diporto (oltre 24 m) e dai natanti (fino a 10 m). La centralizzazione digitale dell'archivio - operativa tramite lo Sportello telematico del diportista (STED) - ha semplificato le pratiche un tempo disperse tra vari Uffici di iscrizione territoriali.

Legittimazione e procura: chi può presentare la domanda

La domanda di iscrizione può essere presentata direttamente dal proprietario oppure dall'utilizzatore in locazione finanziaria che agisca «in nome e per conto del proprietario». In quest'ultimo caso è richiesta una procura con sottoscrizione autenticata: un requisito formale che garantisce la certezza circa l'identità del soggetto che agisce e la piena consapevolezza del proprietario-locatore. La procura deve essere conferita nelle forme previste dall'ordinamento civile (atto notarile o autentica da parte di pubblico ufficiale abilitato ai sensi del D.P.R. 445/2000). L'assenza di procura autentica comporta l'improcedibilità dell'istanza.

La documentazione tecnica: marcatura CE e attestazione di idoneità

Il documento tecnico principale per le imbarcazioni con marcatura CE è la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 (che ha recepito la Direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto). Per le unità prive di marcatura CE - ad esempio quelle costruite prima dell'entrata in vigore della normativa CE o importate da Paesi terzi senza omologazione europea - la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del D.Lgs. 5/2016, ovvero autorizzato ai sensi del D.Lgs. 104/2011 (che disciplina i requisiti delle navi da diporto maggiori). In entrambi i casi deve essere allegata la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo, redatta su modulo ministeriale conforme alla norma armonizzata EN/ISO 8665.

Imbarcazioni provenienti dall'Unione europea: semplificazioni procedurali

Per le unità provenienti da un altro Stato membro UE dotate di marcatura CE, ai documenti di cui al comma 1 si aggiunge - in sostituzione del titolo di proprietà - il certificato di cancellazione dal registro di origine. Se tale certificato riporta già i dati tecnici dell'unità, esso sostituisce anche la dichiarazione di conformità UE. Qualora lo Stato di provenienza non preveda l'obbligo di iscrizione, il certificato di cancellazione è sostituito da una dichiarazione del proprietario o del suo legale rappresentante. Per le imbarcazioni comunitarie prive di marcatura CE è invece necessaria l'attestazione di idoneità rilasciata da organismo notificato. Il comma 3 estende una procedura analoga alle unità iscritte nei registri di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione: in tal caso è sufficiente il certificato di cancellazione dal registro straniero oppure un attestato provvisorio dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, che documenti l'avvio della procedura di cancellazione. Dal documento devono in ogni caso risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.

Unità costruite da cantieri professionali e autocertificazione

Il comma 1-bis prevede una procedura speciale per le imbarcazioni costruite, completate o assemblate da un cantiere professionale che ne sia anche proprietario originario. In luogo del titolo di proprietà il cantiere presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale autocertifica di essere costruttore e unico proprietario dell'unità, indicando nome, caratteristiche tecniche del modello e codice identificativo dello scafo (CIN). Rimane ferma l'applicazione della normativa tributaria vigente, in particolare in materia di IVA e imposte sui trasferimenti. Questa semplificazione agevola i cantieri navali nei casi in cui l'unità non sia stata ancora ceduta e la costruzione sia avvenuta nell'ambito dell'attività di impresa.

L'annotazione dell'uso commerciale e la «commercial yacht» designation

Il comma 4-bis disciplina l'iscrizione di un'imbarcazione destinata all'uso commerciale. Oltre alla documentazione ordinaria, il richiedente deve presentare il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva che identifichi l'impresa o la società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2 del Codice (locazione, noleggio, insegnamento nautico, immersioni subacquee, assistenza all'ormeggio, traino, somministrazione di cibo e bevande). L'iscrizione riporta in questo caso la denominazione «imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali - commercial yacht», che compare anche sulla licenza di navigazione. È espressamente ammessa la mutabilità della destinazione: il proprietario può sempre trasformare un'imbarcazione da uso privato a uso commerciale e viceversa, purché si proceda alla modifica dell'annotazione nell'ATCN.

Unità storiche e da Paesi terzi pre-1998: disciplina transitoria

Il comma 4 disciplina le imbarcazioni provenienti da Paesi terzi che siano state costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati dell'Area Economica Europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, data di entrata in vigore della direttiva che per prima ha introdotto la marcatura CE nel settore nautico. Per queste unità la documentazione tecnica è sostituita dall'attestazione di idoneità di un organismo notificato o autorizzato. Si tratta di una norma di flessibilità che evita di penalizzare imbarcazioni storicamente regolari nelle acque europee solo per il fatto di provenire da un mercato extra-UE, riconoscendo la conformità originaria alle norme dell'area economica europea.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'iscrizione provvisoria e quella ordinaria?

L'iscrizione ordinaria ai sensi dell'articolo 19 richiede il titolo di proprietà definitivo, mentre quella provvisoria (articolo 20) si basa sulla fattura di acquisto e deve essere completata entro sei mesi con il titolo di proprietà, pena il venir meno dell'iscrizione.

Un'imbarcazione senza marcatura CE può essere iscritta nell'ATCN?

Sì: al posto della dichiarazione di conformità UE è necessaria un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del D.Lgs. 5/2016 o autorizzato ai sensi del D.Lgs. 104/2011.

Chi può fare da procuratore per l'iscrizione di un'imbarcazione in leasing?

L'utilizzatore in locazione finanziaria, a condizione di essere munito di procura con sottoscrizione autenticata rilasciata dal proprietario-locatore; la procura deve identificare chiaramente il soggetto delegato e le operazioni autorizzate.

Cosa succede se l'imbarcazione acquistata all'estero non ha il certificato di cancellazione dal registro?

Se il Paese di provenienza non prevede l'obbligo di registrazione, il certificato di cancellazione è sostituito da una dichiarazione del proprietario o del suo legale rappresentante attestante l'assenza di iscrizione; per i Paesi terzi si applicano le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Come si annota il passaggio da uso privato a uso commerciale di un'imbarcazione già iscritta?

Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione il certificato di iscrizione al registro delle imprese (o dichiarazione sostitutiva) che attesti l'attività commerciale esercitata; l'ATCN e la licenza di navigazione vengono aggiornati con la denominazione «commercial yacht».

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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