Testo dell'articoloVigente
Art. 21 D.Lgs. 171/2005 — Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229.
2. La cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: : a) per vendita o trasferimento all’estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. 2-bis. Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l’ articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell’accertamento di cui all’ articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 21 del D.Lgs. 171/2005 disciplina le ipotesi e le procedure di cancellazione di navi e imbarcazioni da diporto dall'ATCN. La cancellazione può avvenire per vendita o trasferimento all'estero, demolizione, passaggio dalla categoria imbarcazioni a quella natanti, passaggio a un altro registro, ovvero per perdita effettiva o presunta dell'unità. Per la vendita all'estero o la re-iscrizione in un registro straniero è necessario ottenere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dell'Ufficio di conservatoria centrale (UCON), che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il nulla osta si intende concesso per silenzio-assenso.Indice dei contenuti
La cancellazione come atto speculare all'iscrizione
L'iscrizione nell'ATCN attribuisce all'unità da diporto la nazionalità italiana e il diritto di battere bandiera nazionale; la cancellazione, specularmente, la priva di questi attributi. L'articolo 21 del D.Lgs. 171/2005 disciplina il procedimento di cancellazione con un duplice obiettivo: garantire la certezza del diritto circa la nazionalità delle unità registrate e prevenire elusioni fiscali o normative mediante la dismissione della bandiera italiana in assenza di controlli. Il comma 1, già abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, riguardava la cancellazione dei natanti; il regime attuale si concentra dunque su navi e imbarcazioni da diporto.
Le cause di cancellazione: un elenco tassativo
Il comma 2 elenca le cause di cancellazione in modo tassativo: (a) vendita o trasferimento all'estero, che determina il passaggio dell'unità sotto altra bandiera; (b) demolizione, ossia la distruzione definitiva dello scafo con eliminazione fisica dell'unità; (c) passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti, che si verifica quando modifiche strutturali riducono la lunghezza dello scafo sotto i 10 metri, facendo venire meno l'obbligo di iscrizione; (d) passaggio a un altro registro, inteso come trasferimento a un registro italiano diverso o a un registro estero; (e) perdita effettiva o presunta, che comprende sia l'affondamento accertato sia la scomparsa prolungata che lascia presumere la perdita definitiva dell'unità. Le modalità specifiche di ciascuna cancellazione sono stabilite nel regolamento di attuazione del Codice.
Il procedimento per la vendita all'estero: la richiesta all'UCON
Il comma 2-bis introduce un passaggio procedimentale obbligatorio per il caso in cui il proprietario intenda vendere all'estero la propria nave o imbarcazione, oppure mantenerla in proprietà ma cancellarla dall'ATCN per iscriverla nei registri di un Paese estero. In entrambi i casi il proprietario deve presentare la richiesta tramite lo Sportello telematico del diportista (STED) al conservatore unico (UCON) e ottenere il nulla osta alla dismissione di bandiera. Il passaggio attraverso l'UCON — che è l'organo deputato alla tenuta centralizzata dell'archivio — consente all'amministrazione di effettuare le verifiche necessarie, in particolare quelle fiscali, prima che l'unità lasci definitivamente il registro italiano.
Il nulla osta alla dismissione di bandiera: termine e silenzio-assenso
Il comma 2-ter stabilisce che l'UCON rilascia il nulla osta entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del rilascio si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che disciplina i controlli fiscali preventivi alla dismissione di bandiera per evitare che l'esportazione dell'unità sia utilizzata per sottrarre l'armatore ai propri obblighi tributari. Il comma 2-quater introduce una norma di tutela del richiedente: decorso il termine di trenta giorni senza che l'UCON abbia pronunciato, il nulla osta si intende comunque rilasciato per silenzio-assenso. Questo meccanismo, in linea con i principi generali di semplificazione amministrativa, impedisce che l'inerzia dell'amministrazione blocchi indefinitamente il diritto del proprietario di disporre della propria unità.
I controlli fiscali ex legge 413/1984
Il rinvio all'articolo 15 della L. 413/1984 è particolarmente rilevante. Tale disposizione imponeva, prima della dismissione di bandiera di una nave o imbarcazione, un accertamento dell'Amministrazione finanziaria finalizzato a verificare che non vi siano debiti tributari pendenti del proprietario o dell'armatore. In pratica, la dismissione di bandiera di unità di rilevante valore — spesso superiore a quelli di molti immobili — è storicamente stata un vettore di pianificazione fiscale aggressiva; il meccanismo del nulla osta introduce un filtro che consente all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane di intervenire tempestivamente.
La perdita presunta: disciplina della scomparsa dell'unità
La causa di cancellazione per «perdita presunta» risponde a situazioni in cui l'unità scompare senza che sia accertato con certezza l'affondamento o la distruzione. In questi casi, la legge e il regolamento di attuazione stabiliscono le condizioni e i tempi dopo cui la perdita può presumersi: il proprietario può procedere alla cancellazione anche in assenza di prove dirette della distruzione, sulla base della mancata notizia dell'unità per un periodo prolungato. La cancellazione per perdita presunta può avere rilevanti conseguenze assicurative e successorie, nonché ai fini del recupero dei crediti garantiti da ipoteca sull'unità.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti