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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le macchine agricole trainate escluse dall'obbligo di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 107, comma 1 del Codice della Strada sono quelle le cui caratteristiche costruttive, legate all'operatività agricola, non consentono la piena conformità alle norme di circolazione.
  • Sono espressamente escluse dall'obbligo di accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici.
  • Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, può con provvedimento ministeriale individuare ulteriori categorie di macchine agricole trainate escluse, fissando anche le modalità e le cautele per la loro circolazione.
  • L'esclusione è giustificata dalla natura strettamente operativa di questi attrezzi: costruiti per lavorare il terreno, non possono strutturalmente rispettare tutti i requisiti tecnici previsti per i veicoli stradali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 292 DPR 495/1992 — Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono: a) gli aratri; b) le seminatrici; c) gli erpici.

2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

In sintesi

  • Le macchine agricole trainate escluse dall'obbligo di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 107, comma 1 del Codice della Strada sono quelle le cui caratteristiche costruttive, legate all'operatività agricola, non consentono la piena conformità alle norme di circolazione.
  • Sono espressamente escluse dall'obbligo di accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici.
  • Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, può con provvedimento ministeriale individuare ulteriori categorie di macchine agricole trainate escluse, fissando anche le modalità e le cautele per la loro circolazione.
  • L'esclusione è giustificata dalla natura strettamente operativa di questi attrezzi: costruiti per lavorare il terreno, non possono strutturalmente rispettare tutti i requisiti tecnici previsti per i veicoli stradali.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: l'art. 107 CdS e le macchine agricole trainate

L'articolo 292 del DPR 495/1992 dà attuazione all'articolo 107 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di macchine agricole trainate. L'articolo 107 CdS disciplina in generale le macchine agricole, definendone le caratteristiche e prevedendo al comma 1 l'obbligo di accertamento dei requisiti tecnici ai fini della circolazione su strada pubblica. Tuttavia, la particolarità costruttiva di alcune macchine trainate — progettate non per la circolazione stradale ma per operare nei campi — rende impossibile o tecnicamente irragionevole la piena conformità a tutti i requisiti previsti per i veicoli stradali. Da qui la previsione di un'esclusione espressa per le categorie di macchine che, per la loro natura operativa, non possono adeguarsi ai parametri stradali senza stravolgerne la funzione agricola.

La ratio dell'esclusione: costruzione orientata all'operatività agricola

Il comma 1 dell'articolo 292 chiarisce il criterio sostanziale dell'esclusione: le macchine agricole trainate sono escluse dall'obbligo di accertamento quando «le loro caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione». Non si tratta dunque di una deroga generica o di un privilegio del settore agricolo, ma di un riconoscimento tecnico-giuridico di una realtà oggettiva: alcune macchine agricole sono progettate e costruite per scopi produttivi che mal si conciliano con i requisiti geometrici, di illuminazione, di segnalazione o di visibilità previsti per i normali veicoli stradali.

Prendiamo l'esempio dell'aratro: si tratta di un attrezzo trainato che nella sua configurazione operativa può avere larghezze superiori a quelle consentite per la circolazione stradale, organi sporgenti e taglienti che non possono essere adeguatamente protetti senza compromettere la funzione di lavorazione del terreno. La seminatrice è spesso più larga della corsia stradale in configurazione operativa. L'erpice presenta denti o dischi che sporgono in modo incompatibile con le norme di sicurezza dei normali rimorchi stradali. Per queste macchine, richiedere la piena conformità ai requisiti di circolazione sarebbe tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile.

Le categorie espressamente escluse: aratri, seminatrici, erpici

Il comma 1 identifica tre categorie specifiche di macchine agricole trainate escluse dall'obbligo di accertamento dei requisiti: gli aratri, le seminatrici e gli erpici. Si tratta degli attrezzi fondamentali della lavorazione dei terreni agricoli. L'aratro è utilizzato per l'aratura primaria del terreno, con versoi e vomeri che tagliano e rivoltano il suolo. Le seminatrici provvedono alla distribuzione e all'interramento dei semi, spesso con organi di semina molto larghi rispetto alla corsia stradale standard. Gli erpici — nelle loro varie configurazioni: a denti fissi, rotanti, a dischi — servono alla lavorazione superficiale del terreno dopo l'aratura. In tutte e tre le categorie la configurazione operativa è incompatibile con i requisiti stradali standard.

L'integrazione ministeriale: possibilità di escludere ulteriori categorie

Il comma 2 introduce un meccanismo flessibile di ampliamento dell'elenco. Con un provvedimento congiunto del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere individuate ulteriori categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo di accertamento. Lo stesso provvedimento deve indicare le modalità e le cautele per la circolazione di tali macchine su strada pubblica. Questo è un aspetto cruciale: l'esclusione dall'accertamento dei requisiti non significa libertà di circolazione senza vincoli. Le macchine escluse possono comunque essere sottoposte a prescrizioni specifiche in materia di sicurezza, segnalazione, illuminazione, velocità massima e percorsi utilizzabili, che il decreto ministeriale ha il potere di stabilire caso per caso in base alle caratteristiche di ogni categoria di attrezzo.

Implicazioni pratiche per gli operatori agricoli

Per l'agricoltore o il contoterzista che deve spostare queste macchine su strada pubblica — ad esempio per trasferirsi da un fondo all'altro — è essenziale conoscere le cautele previste per la circolazione. Anche se la macchina è esclusa dall'accertamento dei requisiti, la circolazione stradale deve avvenire nel rispetto delle norme generali del Codice della Strada: obbligo di segnalazione posteriore (pannello a strisce bianche e rosse con segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO per i veicoli lenti, come previsto dall'articolo 38 del regolamento), rispetto dei limiti di velocità, divieto di circolazione nelle ore notturne se privi di illuminazione adeguata. Il traino deve essere effettuato da un veicolo idoneo (tipicamente un trattore), rispettando le norme sul traino e sulla lunghezza massima del complesso. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di circolazione si applicano in ogni caso, indipendentemente dall'esclusione dall'accertamento dei requisiti specifici.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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