- Gli occhioni sono dispositivi di traino applicati al timone delle macchine agricole trainate; si distinguono in otto categorie (E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3) in funzione della massa a pieno carico del rimorchio e del carico verticale gravante sul gancio della trattrice.
- Le categorie E e F non trasmettono carico verticale sul gancio; le varianti numerate (E1-E3, F2-F3) ammettono un carico verticale sul gancio entro valori massimi precisi.
- Le caratteristiche dimensionali, costruttive e le prove di verifica degli occhioni devono corrispondere a prescrizioni di tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
- Ogni occhione deve riportare in modo chiaro e indelebile: marchio di fabbrica, categoria, anno di fabbricazione ed estremi dell'approvazione ministeriale.
- I tipi di occhioni devono essere preventivamente approvati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
Testo dell'articoloVigente
Art. 285 DPR 495/1992 — Occhioni delle macchine agricole trainate
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: E – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg; E2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg; E3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg; F – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; F3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 285 Cod. Amb. — Caratteristiche tecniche
- Art. 285 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per le vittime della strada
- Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la
- Articolo 285 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza
- Articolo 285 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare in carcere
In sintesi
Indice dei contenuti
L'occhione come dispositivo di traino: funzione e rilevanza nella sicurezza stradale
L'art. 285 del DPR 495/1992 disciplina gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate. L'occhione è il dispositivo che, inserendosi nel gancio di traino della macchina agricola traente (la trattrice), realizza il collegamento fisico tra i due veicoli e consente il traino in sicurezza. Si tratta di un componente critico per la sicurezza: un occhione non adeguato alla massa del rimorchio o al carico verticale che il timone esercita sul gancio può cedere durante la marcia, causando il distacco incontrollato del rimorchio. La classificazione introdotta dall'art. 285 serve precisamente a garantire che l'occhione installato sia adatto alle caratteristiche del rimorchio a cui è applicato.
Le categorie E: rimorchi fino a 6.000 kg
Il comma 1 individua quattro categorie nella famiglia E, tutte destinate a macchine agricole trainate con massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg. La distinzione tra le varianti risiede nel carico verticale trasmesso al gancio della trattrice. La categoria E è destinata a rimorchi costruiti in modo da non far gravare alcuna parte della loro massa sul gancio: il timone è quindi sostanzialmente orizzontale o comunque non genera un carico verticale significativo sul punto di aggancio. La categoria E1 è invece destinata a rimorchi con massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg (quindi metà della soglia della E) che possono far gravare sul gancio un carico verticale non superiore a 250 kg. La categoria E2 — con la stessa soglia di massa della E, 6.000 kg — ammette un carico verticale sul gancio fino a 500 kg; la categoria E3 ammette un carico verticale fino a 1.500 kg, sempre per rimorchi fino a 6.000 kg. L'incremento del carico verticale ammesso corrisponde a una progressiva robustezza costruttiva richiesta all'occhione.
Le categorie F: rimorchi oltre i 6.000 kg
La famiglia F riguarda rimorchi di massa a pieno carico superiore, destinati ai lavori agricoli più gravosi. La categoria F è per rimorchi fino a 12.000 kg senza carico verticale sul gancio; la F1 sale fino a 20.000 kg, sempre senza carico verticale; la F2 è per rimorchi fino a 14.000 kg con carico verticale sul gancio non superiore a 2.000 kg; la F3 è per rimorchi fino a 20.000 kg con carico verticale non superiore a 2.500 kg. La progressione evidenzia come all'aumentare della massa trainata e del carico verticale ammesso corrisponda una crescente complessità costruttiva dell'occhione, che deve resistere a forze di trazione e di verticalizzazione significative. L'utilizzo di un occhione di categoria inferiore a quella richiesta dalla combinazione trattrice-rimorchio è una violazione delle norme tecniche e un rischio concreto per la sicurezza.
Le prescrizioni tecniche: tabelle di unificazione e approvazione ministeriale
Il comma 2 stabilisce che le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni — incluse le verifiche, le prove e le modalità di esecuzione delle stesse — devono corrispondere a prescrizioni contenute in «tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.». Le tabelle di unificazione sono documenti tecnici che standardizzano le dimensioni degli elementi di accoppiamento meccanico, garantendo l'intercambiabilità e la compatibilità tra occhioni e ganci di diversi costruttori. L'uniformità dimensionale è essenziale: un occhione che non si accoppia correttamente con il gancio della trattrice — anche se formalmente della categoria giusta — non garantisce la resistenza strutturale prevista dalle specifiche tecniche. Il richiamo esplicito alle «verifiche e prove» impone che ogni tipo di occhione sia sottoposto a test di resistenza prima di essere approvato e immesso in commercio.
La marcatura obbligatoria e l'approvazione di tipo
Il comma 3 introduce due prescrizioni distinte ma complementari. La prima riguarda l'approvazione di tipo: tutti i tipi di occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti prima di essere commercializzati. Questa approvazione preventiva garantisce che ogni modello di occhione sia stato valutato e verificato rispetto alle specifiche tecniche applicabili alla sua categoria. La seconda prescrizione riguarda la marcatura obbligatoria di ogni singolo esemplare: su ogni occhione devono essere indicati in modo «chiaro, indelebile e facilmente visibile» il marchio di fabbrica, la categoria di appartenenza, l'anno di fabbricazione e gli estremi del provvedimento di approvazione. Questa marcatura è lo strumento attraverso cui, in sede di controllo tecnico, è possibile verificare immediatamente se l'occhione montato è omologato e se la categoria corrisponde al rimorchio cui è applicato. Un occhione privo di marcatura o con marcatura illeggibile è non conforme e non può circolare.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti