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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le targhe provvisorie sono disciplinate in attuazione dell'art. 99 del Codice della Strada e vengono rilasciate dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (MCTC).
  • Ogni ufficio provinciale ha una sigla identificativa riportata nell'appendice XI del Regolamento, che costituisce il primo elemento della targa.
  • La targa si compone di: sigla dell'ufficio provinciale + marchio ufficiale della Repubblica Italiana + serie progressiva di cinque caratteri numerici (modificabile con caratteri alfanumerici).
  • Le sigle degli uffici provinciali possono essere aggiornate con decreto ministeriale in caso di istituzione di nuove province.
  • La targa provvisoria abilita alla circolazione in attesa di quella definitiva: è strumento essenziale per prove su strada, trasferimenti e trasferte di collaudo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 255 DPR 495/1992 — Targhe provvisorie di circolazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti: a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province; b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

In sintesi

  • Le targhe provvisorie sono disciplinate in attuazione dell'art. 99 del Codice della Strada e vengono rilasciate dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (MCTC).
  • Ogni ufficio provinciale ha una sigla identificativa riportata nell'appendice XI del Regolamento, che costituisce il primo elemento della targa.
  • La targa si compone di: sigla dell'ufficio provinciale + marchio ufficiale della Repubblica Italiana + serie progressiva di cinque caratteri numerici (modificabile con caratteri alfanumerici).
  • Le sigle degli uffici provinciali possono essere aggiornate con decreto ministeriale in caso di istituzione di nuove province.
  • La targa provvisoria abilita alla circolazione in attesa di quella definitiva: è strumento essenziale per prove su strada, trasferimenti e trasferte di collaudo.
Indice dei contenuti

Inquadramento: le targhe provvisorie nel sistema del Codice della Strada

L'articolo 255 del DPR 495/1992 attua l'art. 99 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i veicoli in attesa di immatricolazione e le targhe di prova. Le targhe provvisorie sono documenti di circolazione temporanea, che consentono a un veicolo di circolare su strada pubblica prima del rilascio della targa definitiva o in situazioni particolari, come prove tecniche, trasferimenti verso la sede di immatricolazione o collaudi.

Nel sistema italiano, la targa definitiva è un documento permanente abbinato al veicolo attraverso la carta di circolazione e il certificato di proprietà. La targa provvisoria ha invece carattere temporaneo e limitato: abilita la circolazione per un periodo definito e con finalità specifiche. La violazione delle condizioni d'uso della targa provvisoria è sanzionata dal Codice della Strada.

L'ufficio competente al rilascio: la Motorizzazione Civile provinciale

Il rilascio delle targhe provvisorie è di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione), ora confluiti nella struttura degli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La competenza è territoriale e provinciale: ogni ufficio rilascia targhe con la propria sigla identificativa.

Il riferimento all'«appendice XI» del Regolamento identifica la tabella completa delle sigle provinciali degli uffici. Questa tabella può essere aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) in caso di istituzione di nuove province: la norma è stata pensata con lungimiranza proprio per consentire l'adeguamento alla variabile geografia amministrativa italiana (riforma delle province, istituzione di nuove province a seguito di scorpori).

La struttura della targa provvisoria

Il comma 2 dettaglia la composizione della targa provvisoria, che si articola in tre elementi:

  • Sigla dell'ufficio provinciale: il codice alfanumerico che identifica l'ufficio MCTC competente (come indicato nell'appendice XI). Questa sigla svolge la funzione di codice geografico dell'ente rilasciante.
  • Marchio ufficiale della Repubblica Italiana: elemento grafico obbligatorio che conferisce carattere ufficiale al documento e ne certifica l'autenticità.
  • Serie progressiva di cinque caratteri numerici: la sequenza numerica univoca che distingue ogni targa all'interno dell'ufficio di rilascio. Il Ministero può disporre che la serie sia «modificata ed integrata da caratteri alfabetici», per evitare l'esaurimento delle serie numeriche pure in uffici ad alto volume di rilasci.

La struttura a tre elementi — identificativo geografico + marchio istituzionale + numero progressivo — garantisce sia l'unicità della targa (nessuna altra targa può avere la stessa combinazione) sia la tracciabilità (l'ufficio rilasciante è immediatamente individuabile dalla sigla).

Differenze rispetto alla targa definitiva

La targa provvisoria si distingue dalla targa definitiva non solo per la struttura formale ma anche per il regime giuridico:

  • È temporanea: ha una scadenza indicata nel relativo documento di autorizzazione alla circolazione provvisoria.
  • È limitata per finalità: può essere usata solo per le attività consentite dall'autorizzazione (prova, trasferimento, collaudo), non per la circolazione ordinaria.
  • È abbinata al soggetto che l'ha richiesta (concessionario, costruttore, riparatore) più che al singolo veicolo: la stessa targa provvisoria può essere applicata a veicoli diversi in momenti diversi, nei limiti dell'autorizzazione.

Questa flessibilità è essenziale per le attività di officina e di concessionaria: permette di spostare, provare e collaudare veicoli senza procedere alla loro immatricolazione definitiva.

Evoluzione normativa e digitalizzazione

Il sistema delle targhe provvisorie ha subito nel corso degli anni diverse evoluzioni tecnologiche. Il riferimento del Regolamento alla Motorizzazione Civile riflette l'organizzazione amministrativa dell'epoca di emanazione (1992); le norme successive hanno progressivamente digitalizzato i procedimenti, affiancando alle targhe fisiche sistemi di registrazione informatica delle autorizzazioni temporanee. L'impianto di base dell'art. 255 — sigla provinciale, marchio ufficiale, numerazione progressiva — è rimasto tuttavia sostanzialmente invariato, a testimonianza della solidità delle scelte originarie del Regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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