Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 248 DPR 495/1992 – Targa per ciclomotori
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di identificazione dei ciclomotori: una targa personale, non del veicolo
L'art. 248 del DPR 495/1992 disciplina la targa dei ciclomotori in attuazione dell'art. 97 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone ai ciclomotori di circolare muniti di targa e certificato di circolazione. La peculiarità del sistema italiano per i ciclomotori - storicamente distinto da quello degli altri veicoli a motore - è il carattere strettamente personale della targa: essa è agganciata al titolare, non al veicolo. Questo regime differisce nettamente da quello delle autovetture e dei motocicli, la cui targa segue il veicolo nelle compravendite.
Il comma 3 dell'art. 248 è esplicito: il titolare «applica [la targa] solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario». La targa non può essere spostata su un altro veicolo, nemmeno temporaneamente. Se il titolare acquista un secondo ciclomotore, deve richiedere una seconda targa e un secondo certificato di circolazione per quel veicolo.
Caratteristiche tecniche e unicità del codice alfanumerico
Il comma 1 rinvia all'art. 250 del regolamento per le caratteristiche tecniche della targa (materiale, dimensioni, caratteri, retrorreflettenza, colori). Il tratto distintivo della targa ciclomotori rispetto alle altre targhe italiane è il codice alfanumerico: una combinazione di lettere e numeri che identifica univocamente la targa stessa.
Il comma 2 sancisce il principio di unicità: non può essere prodotta né utilizzata una targa con un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa. Questo divieto è fondamentale per garantire la tracciabilità dei ciclomotori ai fini dell'accertamento delle infrazioni, del calcolo dei punti sulla patente (ove applicabile) e delle procedure di sequestro o fermo amministrativo. Due ciclomotori con la stessa targa renderebbero impossibile l'attribuzione corretta delle responsabilità.
La personalità della targa: implicazioni pratiche per compravendite e successioni
Il carattere personale della targa ha conseguenze pratiche importanti nelle operazioni di trasferimento di proprietà dei ciclomotori. Quando un ciclomotore viene venduto, la targa non passa all'acquirente: il venditore conserva la propria targa (o la riconsegna), e l'acquirente deve richiedere una nuova targa e un nuovo certificato di circolazione intestato a sé. Questa procedura si svolge attraverso gli uffici della Motorizzazione Civile (oggi Direzione Territoriale della Motorizzazione).
In caso di successione mortis causa, il ciclomotore può essere trasferito agli eredi, ma la targa del defunto non può essere semplicemente «ereditata»: occorre procedere alla regolarizzazione con emissione di nuova targa e nuovo certificato intestati all'erede. Acquistare un ciclomotore senza procedere alla corretta intestazione della targa significa circolare con una targa non propria, il che configura una violazione del Codice della Strada.
Obbligo di esporre la targa e conseguenze della sua mancanza
In attuazione dell'art. 97 CdS, il ciclomotore deve circolare con la targa correttamente esposta nella posizione prevista. La mancanza di targa, l'apposizione di una targa non propria o l'uso di una targa contraffatta integrano violazioni del Codice della Strada, con sanzioni pecuniarie e conseguenze accessorie (sequestro del veicolo, nei casi più gravi). Gli importi delle sanzioni e le decurtazioni di punti - se il conducente è titolare di patente - sono disciplinati dalle norme del Codice della Strada, non dal regolamento.
Evoluzione normativa: dal vecchio sistema al nuovo
Il sistema della targa personalizzata per ciclomotori ha subito evoluzioni nel corso degli anni. In origine i ciclomotori circolavano con un sistema di targa assegnata dai Comuni; successivamente è stato centralizzato e affidato alla Motorizzazione Civile. Le riforme hanno progressivamente avvicinato il regime dei ciclomotori a quello degli altri veicoli a motore, pur mantenendo alcune specificità legate alla categoria. L'art. 248 rappresenta la disciplina regolamentare di base, che va integrata con i provvedimenti ministeriali che nel tempo ne hanno specificato le modalità operative.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La targa del ciclomotore si trasferisce con il veicolo quando lo vendo?
No. La targa del ciclomotore è strettamente personale: è collegata al titolare, non al veicolo. Quando si vende un ciclomotore, il compratore deve richiedere una nuova targa e un nuovo certificato di circolazione intestati a sé. Circolare con la targa del vecchio proprietario costituisce violazione del Codice della Strada.
Posso usare la stessa targa su due ciclomotori che possiedo?
No. L'art. 248, comma 3, del DPR 495/1992 prevede espressamente che chi possiede più ciclomotori debba disporre di un certificato di circolazione e di una targa distinti per ciascun veicolo. Ogni targa è collegata a un solo veicolo identificato nel relativo certificato.
Cosa succede se circolo con una targa non mia?
Circolare con una targa non intestata a sé viola le norme di identificazione dei veicoli previste dal Codice della Strada (art. 97 CdS). Le conseguenze includono sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il sequestro del veicolo. Non è consentito nemmeno in via temporanea.
Dove si richiede la targa per un ciclomotore?
La targa del ciclomotore e il relativo certificato di circolazione si richiedono agli uffici della Motorizzazione Civile (Direzione Territoriale della Motorizzazione), presentando la documentazione richiesta (documento d'identità, titolo di proprietà del veicolo, eventuali attestazioni di conformità tecnica).
La targa del ciclomotore ha le stesse caratteristiche di quella di un'auto?
No. L'art. 248, comma 1, rinvia all'art. 250 del regolamento per le caratteristiche tecniche specifiche della targa ciclomotori: dimensioni, materiali, codice alfanumerico e retrorreflettenza sono regolate separatamente rispetto alle targhe degli altri veicoli a motore.