- I dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi sono disciplinati da decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 71, comma 3, del Codice della Strada.
- Tali decreti devono essere conformi alle direttive comunitarie europee ove esistenti, oppure, in alternativa, ai regolamenti e alle raccomandazioni dell'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite).
- In assenza di normativa comunitaria o UNECE specifica, il decreto ministeriale può fissare requisiti tecnici autonomi.
- I dispositivi di ritenuta e protezione per veicoli condotti da o destinati al trasporto di invalidi seguono una disciplina speciale fissata con provvedimento del Ministro dei trasporti.
- Il rimando alle fonti europee e internazionali garantisce l'uniformità tecnica e la libera circolazione dei veicoli omologati in altri Paesi dell'Unione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 228 DPR 495/1992 — Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 228 Cod. Amb. — pneumatici fuori uso
- Art. 228 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili
- Articolo 228 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 228 C.d.S.: Regolamentazione dei diritti dovuti dagli inter
- Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: dai decreti ministeriali alle direttive europee
L'articolo 228 del DPR 495/1992 collega la disciplina nazionale dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli alla normativa sovranazionale — europea e internazionale — in materia di omologazione. La norma costituisce una clausola di armonizzazione tecnica: stabilisce che i decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) devono conformarsi, quando esistenti, alle direttive dell'Unione Europea o, in alternativa, ai regolamenti e alle raccomandazioni dell'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).
Per «dispositivi di equipaggiamento» si intendono tutti i componenti e sistemi montati sui veicoli che non riguardano le prestazioni motoristiche ma le funzioni di sicurezza, segnalazione e protezione: freni, sistemi di illuminazione, retrovisori, cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggio del carico, dispositivi antibloccaggio, e così via. La loro uniformità tecnica è presupposto indispensabile per il mutuo riconoscimento delle omologazioni tra Stati membri dell'UE.
Il ruolo delle direttive UE e dei regolamenti UNECE
Il sistema di omologazione dei veicoli e dei loro componenti è oggi governato a livello europeo principalmente dal Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore, che ha sostituito progressivamente le precedenti direttive. A livello internazionale, i Regolamenti ECE (emessi dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra) fissano standard tecnici dettagliati per ciascuna tipologia di dispositivo: ad esempio il Reg. ECE n. 13 disciplina i freni, il Reg. ECE n. 48 i dispositivi di illuminazione, il Reg. ECE n. 44 i sistemi di ritenuta per bambini.
Il comma 1 dell'art. 228 stabilisce una gerarchia chiara: in presenza di direttive comunitarie, i decreti ministeriali italiani devono conformarsi ad esse; in assenza di direttive, possono fare riferimento ai regolamenti o alle raccomandazioni UNECE. Questa gerarchia riflette il primato del diritto europeo sul diritto nazionale e garantisce che i produttori che soddisfano i requisiti UE o UNECE non debbano ottenere omologazioni nazionali aggiuntive per i loro dispositivi.
La disciplina speciale per i dispositivi per invalidi
Il comma 2 introduce un'eccezione importante: i dispositivi di ritenuta e protezione dei veicoli destinati a essere condotti da persone con disabilità o al loro trasporto seguono una disciplina separata, fissata con provvedimento del Ministro dei trasporti. La norma rinvia alla regola dell'art. 232 del Codice della Strada per il termine di emanazione di questo provvedimento.
Questa eccezione riconosce che le esigenze di accessibilità e sicurezza per le persone con disabilità possono richiedere requisiti tecnici diversi o aggiuntivi rispetto agli standard generali, incluse ad esempio le rampe di accesso, i sistemi di fissaggio delle carrozzine, i comandi hand-control e i sistemi di ritenuta adattati. La normativa europea di riferimento in questo ambito si è sviluppata significativamente negli anni successivi all'emanazione del DPR 495/1992, con standard specifici sia a livello UE sia nell'ambito delle Convenzioni ONU sull'accessibilità.
Rilevanza pratica per produttori, importatori e proprietari
Per i produttori e gli importatori di dispositivi di equipaggiamento, l'art. 228 significa che l'omologazione ottenuta in conformità alle direttive UE o ai regolamenti UNECE applicabili è valida anche in Italia senza necessità di ulteriori procedure nazionali. È sufficiente che il dispositivo sia marcato e certificato secondo la normativa europea o internazionale pertinente.
Per i proprietari di veicoli, la rilevanza pratica dell'art. 228 si manifesta principalmente in sede di revisione periodica (art. 80 del Codice della Strada): i dispositivi di equipaggiamento vengono verificati rispetto agli standard tecnici vigenti. Un dispositivo non conforme agli standard applicabili — ad esempio un sistema di illuminazione non omologato o cinture di sicurezza non certificate — può determinare l'esito negativo della revisione e l'obbligo di ripristino della conformità prima di poter circolare.
Evoluzione della normativa e aggiornamento dei decreti
La tecnica normativa adottata dall'art. 228 — il rinvio dinamico a direttive e regolamenti sovranazionali — consente all'ordinamento italiano di aggiornarsi automaticamente al progresso tecnico senza necessità di modificare il Regolamento stesso. Quando una direttiva UE viene aggiornata o sostituita da un regolamento (come è avvenuto con il passaggio dalle direttive al Reg. 2018/858), i decreti ministeriali devono adeguarsi alla nuova fonte, e con essi i requisiti tecnici dei dispositivi. Questa flessibilità è essenziale in un settore come quello dei veicoli, dove l'evoluzione tecnologica — dai sistemi ADAS ai veicoli elettrici — rende rapidamente obsoleti i requisiti tecnici precedenti.
Casi pratici
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Domande frequenti