- L'art. 219 rinvia all'appendice III del titolo per la determinazione della massa massima rimorchiabile e per le procedure di agganciamento dei rimorchi.
- Il Ministro dei trasporti può emanare disposizioni per indicare sulla carta di circolazione dei rimorchi i tipi o classi di motrici idonee al traino, in relazione alle condizioni di sicurezza del complesso.
- Gli abbinamenti che superano singolarmente o nel complesso i limiti di massa degli artt. 61 o 62 del Codice della Strada sono consentiti solo previo visita e prova presso un ufficio provinciale della MCTC.
- L'autorizzazione alla circolazione di un complesso eccezionale deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 219 DPR 495/1992 — Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l’agganciamento dei rimorchi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell' appendice III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette.
Stesso numero, altri codici
- Art. 219 Cod. Amb. — criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
- Art. 219 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni
- Articolo 219 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 219 Codice della Strada: Revoca della patente di guida
- Art. 219 c.p.c.: Redazione di scritture di comparazione
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità e struttura della norma: il rinvio all'appendice III
L'art. 219 del DPR 495/1992 è una norma a struttura mista: parte di essa contiene regole immediatamente precettive (la procedura per gli abbinamenti eccezionali), mentre la parte centrale rinvia integralmente all'appendice III del titolo per la determinazione del valore massimo della massa rimorchiabile e per le modalità e procedure di agganciamento dei rimorchi. Questo schema normativo è frequente nel regolamento del Codice della Strada, che spesso demanda a tavole tecniche, appendici e allegati la disciplina di dettaglio di materie altamente tecnico-ingegneristiche, riservando al corpo principale del testo le regole procedurali e i criteri generali.
La norma si inserisce nel contesto della circolazione dei veicoli articolati e dei complessi di veicoli, una materia regolata dal Codice della Strada agli artt. 61 e 62, che stabiliscono rispettivamente i limiti di sagoma e di massa per i veicoli circolanti su strada pubblica. L'art. 219 rappresenta quindi il raccordo operativo tra quei limiti generali e la disciplina tecnica concreta della capacità di traino.
La massa massima rimorchiabile: importanza pratica e sicurezza del complesso
La determinazione della massa massima rimorchiabile è una questione di sicurezza stradale di primaria importanza. Un'autovettura, un furgone o un autotreno che traini un rimorchio o semirimorchio di massa superiore a quella che la motrice è in grado di gestire in sicurezza mette a rischio non solo i propri occupanti ma l'intera circolazione: la frenata del complesso è compromessa, la stabilità in curva è ridotta, e il rischio di «colpo di frusta» o di perdita di controllo aumenta significativamente. Le appendici tecniche che integrano la norma definiscono i valori massimi ammissibili in funzione delle caratteristiche costruttive della motrice (potenza, freni, trazione) e del tipo di rimorchio.
Il richiamo al Codice della Strada è diretto: gli artt. 61 e 62 del Codice (D.Lgs. 285/1992) fissano i limiti generali di sagoma e di massa, e l'art. 219 si colloca come norma di raccordo tra quei limiti e la disciplina tecnica concreta. Il conducente che traina un rimorchio il cui peso eccede la massa massima rimorchiabile indicata sulla carta di circolazione della motrice viola le norme del Codice, con le conseguenze sanzionatorie ivi previste.
L'indicazione sulla carta di circolazione dei rimorchi: tipi di motrici idonee
Il comma 2 attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà di emanare disposizioni per indicare sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi i tipi o le classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi. Questa indicazione aggiuntiva consente di evitare abbinamenti impropri già in fase di utilizzo: se sulla carta di circolazione del semirimorchio è indicato che può essere trainato solo da motrici di determinate classi, l'operatore dispone di un'informazione immediatamente verificabile senza necessità di consultare tabelle tecniche. La norma subordina questa indicazione alla verifica delle «caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice».
Abbinamenti eccezionali: visita e prova presso la MCTC
Il comma 3 disciplina i casi di abbinamento eccezionale, cioè quando i veicoli, singolarmente o nel complesso, superano i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice della Strada. In questi casi — che riguardano i trasporti eccezionali — l'abbinamento è consentito a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (MCTC). La visita verifica che il complesso rispetti le condizioni di sicurezza previste dall'appendice III, con alcune esclusioni espressamente indicate (lettere b, e, f del comma 6 dell'appendice, riguardanti aspetti specifici della compatibilità tecnica).
L'autorizzazione ottenuta a seguito della visita e prova deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio, secondo le modalità previste dal Ministero dei trasporti. Questo sistema di controllo preventivo — diverso da quello della semplice verifica documentale — garantisce che complessi particolarmente pesanti o ingombranti siano verificati concretamente nella loro configurazione specifica prima di circolare su strada pubblica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti