- Le macchine operatrici (art. 58 del Codice) possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 114 del Codice e di quelle riportate sulla carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale M.C.T.C.
- Possono circolare con o senza le attrezzature di lavoro (installabili o asportabili) riconosciute in sede di approvazione/omologazione, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di massa accertati.
- Il rapporto minimo tra masse gravanti sugli assi anteriori e posteriori deve essere sempre rispettato, sia a pieno carico sia senza attrezzature.
- Le possibilità di circolazione con o senza attrezzature devono essere esplicitamente menzionate nella carta di circolazione: non è sufficiente che il veicolo le rispetti in concreto.
- La disciplina si coordina con quella dei veicoli eccezionali (art. 10 del Codice) quando dimensioni o masse superino le soglie tabellari ammesse.
Testo dell'articoloVigente
Art. 211 DPR 495/1992 — Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 211 Cod. Amb. — autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
- Art. 211 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
- Articolo 211 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 211 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino
- Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo
In sintesi
Indice dei contenuti
La categoria delle macchine operatrici nel Codice della Strada
L'art. 211 del DPR 495/1992 attua l'art. 58 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che definisce le macchine operatrici come veicoli destinati a compiere lavori di carattere non agricolo, non progettati per il trasporto di persone o merci ma per l'esecuzione di operazioni specifiche (scavo, compattazione, sollevamento, perforazione, pulizia stradale, ecc.). La distinzione rispetto ai mezzi d'opera di cui all'art. 10 del Codice e rispetto alle macchine agricole è rilevante sia ai fini dell'immatricolazione sia ai fini del regime di circolazione su strada. L'art. 211 si occupa delle modalità concrete in cui queste macchine possono transitare su strade pubbliche — un'attività che per loro è accessoria e funzionale al raggiungimento del luogo di lavoro — stabilendo il coordinamento tra le norme di omologazione e quelle di circolazione.
Il presupposto: le prescrizioni dell'art. 114 del Codice
Il comma 1 richiama espressamente l'art. 114 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione su strada delle macchine agricole e per uso speciale in deroga ai limiti ordinari, stabilendo le condizioni generali di ammissibilità. Le macchine operatrici devono rispettare quelle prescrizioni nonché quelle più specifiche riportate sulla carta di circolazione. Il duplice riferimento chiarisce la gerarchia: l'art. 114 del Codice fissa il quadro generale; la carta di circolazione individuale può aggiungere prescrizioni specifiche al veicolo concreto (percorsi ammessi, orari di circolazione, velocità massima), che l'operatore è tenuto a rispettare pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice.
Circolazione con e senza attrezzature di lavoro
Il comma 2 affronta la questione pratica più rilevante per gli operatori: la macchina operatrice può circolare su strada sia nella configurazione di lavoro completa (con bracci, secchi, pale, martelli, ecc.) sia in configurazione ridotta (senza le attrezzature smontabili). La norma consente entrambe le possibilità, ma subordinatamente al rispetto dei limiti dimensionali e di massa accertati in sede di approvazione o omologazione. L'omologazione, cioè, tiene conto di tutte le configurazioni ammissibili e fissa per ciascuna i parametri limite. Non è dunque il conducente a decidere liberamente quali attrezzature montare per lo spostamento: la carta di circolazione delimita le combinazioni consentite.
Un aspetto tecnico cruciale, spesso sottovalutato, è il rapporto minimo tra le masse gravanti sugli assi anteriori e posteriori. Quando un escavatore o una gru si sposta senza il contrappeso o senza un braccio pesante, la distribuzione del peso sugli assi cambia radicalmente rispetto alla configurazione di lavoro, potendo ridurre il carico sull'asse anteriore al di sotto della soglia minima richiesta per la stabilità e la frenata. Il regolamento impone che in ogni configurazione — con o senza attrezzature — il rapporto sia rispettato, e questo può limitare la possibilità di rimuovere certi componenti prima dello spostamento.
Il requisito documentale: l'esplicita menzione nella carta di circolazione
Il comma 3 introduce un requisito formale di assoluta importanza pratica: le possibilità di circolazione con o senza attrezzature devono essere esplicitamente menzionate nella carta di circolazione. Non è sufficiente che il veicolo, in concreto, rispetti i limiti: occorre che la carta di circolazione certifichi le configurazioni ammesse. In sede di controllo su strada, la Polizia stradale o gli organi di vigilanza verificheranno che la configurazione in cui circola la macchina corrisponda a quanto indicato nel documento. Una macchina operatrice che circola con attrezzature la cui installabilità non è indicata nella carta sarà considerata in violazione delle prescrizioni, anche se tecnicamente i limiti dimensionali sono rispettati.
Coordinamento con la disciplina dei trasporti eccezionali
Quando una macchina operatrice, nella sua configurazione di circolazione, supera i limiti previsti dall'art. 114 del Codice o quelli tabellari ammessi per la sua categoria, non si applica più solo l'art. 211 del regolamento, ma si entra nel campo dei trasporti eccezionali disciplinati dall'art. 10 del Codice. In tal caso occorre richiedere un'autorizzazione speciale all'ente proprietario della strada, allegando la documentazione tecnica del veicolo e il percorso previsto. Questa ipotesi si verifica frequentemente con escavatori di grandi dimensioni o gru semoventi che devono transitare su ponti o percorsi con limitazioni di massa specifiche.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti