In sintesi
- I veicoli a braccia sono mossi dalla forza muscolare del conducente senza l'ausilio di pedali o dispositivi simili.
- L'art. 197 del regolamento precisa che il meccanismo di azionamento deve essere diverso da quello dei cicli: non pedali, ma spinta, tiro o altri sistemi manuali diretti.
- Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, barelle di trasporto, piattaforme manuali e simili mezzi non motorizzati e non pedalabili.
- La distinzione rileva ai fini della classificazione del veicolo e delle norme di circolazione applicabili, poiché i veicoli a braccia hanno un regime giuridico diverso dai velocipedi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 197 DPR 495/1992 — Azionamento dei veicoli a braccia
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 Cod. Amb. — competenze delle province
- Art. 197 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: i veicoli a braccia nel Codice della Strada
L'art. 197 del DPR 495/1992 è una norma di dettaglio tecnico che chiarisce il meccanismo di azionamento dei veicoli a braccia, categoria prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice, all'art. 46, include i veicoli a braccia tra i veicoli non a motore, distinguendoli dai velocipedi (biciclette e simili, mossi da pedali) e dai veicoli a trazione animale. Il regolamento, con l'art. 197, ne specifica il tratto caratterizzante: l'azionamento avviene mediante la forza muscolare del conducente in modo «diverso» dall'uso di pedali o dispositivi analoghi.
La distinzione può sembrare banale, ma ha rilevanza giuridica concreta. Le norme di circolazione — dove circolare, a quale velocità, con quali obblighi di segnalazione — applicabili ai veicoli a braccia sono diverse da quelle applicabili ai velocipedi. La categorizzazione corretta è il presupposto per identificare il regime giuridico applicabile.
Cosa si intende per «azionamento diverso dai pedali»
La formula legislativa — «deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi» — individua il criterio distintivo rispetto al velocipede. Un velocipede (bicicletta) trasmette la forza muscolare alla ruota tramite pedali collegati a un sistema di catena e pignone. Un veicolo a braccia invece non ha pedali: la forza si applica direttamente alle stanghe di traino, alle maniglie di spinta, alle impugnature laterali o a qualunque altro sistema che coinvolga le braccia e non i piedi come organo motore principale.
Rientrano tipicamente nella categoria:
Regime di circolazione applicabile
Il Codice della Strada (art. 46 e seguenti) disciplina la circolazione dei veicoli non a motore, con previsioni specifiche per i veicoli a braccia. In linea di massima, questi veicoli devono circolare sulla carreggiata il più vicino possibile al margine destro, salvo diverse indicazioni della segnaletica locale. Nelle zone pedonali e nei centri storici possono essere autorizzati su percorsi che ai veicoli a motore sono preclusi. Non è richiesta alcuna patente, targa o assicurazione obbligatoria, ma il conducente è comunque soggetto agli obblighi generali di prudenza e di non intralcio alla circolazione.
Rilevanza operativa della distinzione
La distinzione tra veicolo a braccia e velocipede ha effetti pratici nelle seguenti situazioni:
Profili di sicurezza e responsabilità
Il conducente di un veicolo a braccia, pur non essendo titolare di una patente di guida, è comunque soggetto alle norme generali del Codice della Strada in materia di prudenza, attenzione e rispetto della segnaletica. Un carretto a mano che invade la carreggiata senza segnalazione, che non rispetta i sensi di circolazione o che è condotto in modo da creare pericolo per altri utenti, integra una condotta che può dar luogo a responsabilità civile per danni causati a terzi e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per le conseguenze lesive che ne derivano.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti