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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I dissuasori di sosta sono dispositivi fisici installati per impedire materialmente la sosta abusiva di veicoli in aree determinate.
  • Devono armonizzarsi con l'arredo stradale e possono svolgere funzioni accessorie (delimitazione zone pedonali, aree riservate, aiuole).
  • Possono assumere forme diverse — pali, paletti, colonne, cordolature, fioriere — scelte dall'ente proprietario in coerenza con le tradizioni locali e l'ambiente urbano.
  • Devono essere visibili, sicuri per pedoni e bambini, e realizzati con altezza e spaziatura idonee a impedire il passaggio dei veicoli.
  • I materiali ammessi includono calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno e plastica autoestinguente.
  • La loro installazione richiede l'autorizzazione ministeriale e una previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 180 DPR 495/1992 — Dissuasori di sosta

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.

4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.

5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono,, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

In sintesi

  • I dissuasori di sosta sono dispositivi fisici installati per impedire materialmente la sosta abusiva di veicoli in aree determinate.
  • Devono armonizzarsi con l'arredo stradale e possono svolgere funzioni accessorie (delimitazione zone pedonali, aree riservate, aiuole).
  • Possono assumere forme diverse — pali, paletti, colonne, cordolature, fioriere — scelte dall'ente proprietario in coerenza con le tradizioni locali e l'ambiente urbano.
  • Devono essere visibili, sicuri per pedoni e bambini, e realizzati con altezza e spaziatura idonee a impedire il passaggio dei veicoli.
  • I materiali ammessi includono calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno e plastica autoestinguente.
  • La loro installazione richiede l'autorizzazione ministeriale e una previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.
Indice dei contenuti

La funzione dei dissuasori di sosta nel sistema della sicurezza stradale

L'art. 180 del DPR 495/1992 regola i dissuasori di sosta, quegli elementi di arredo stradale che, a differenza dei segnali di divieto, agiscono non per via normativa ma per via fisica, creando un ostacolo materiale alla sosta dei veicoli. Si tratta di un approccio alla sicurezza stradale basato sul principio della prevenzione strutturale: invece di vietare e sanzionare ex post, si rende fisicamente impossibile o scomoda la condotta indesiderata.

La disciplina si innesta nel più ampio sistema delle norme sulla sosta, contenute principalmente negli artt. 157 e 158 del Codice della Strada, che definiscono le regole generali sulla sosta e i divieti specifici. Le sanzioni per la sosta abusiva sono previste dal Codice stesso. Il regolamento, all'art. 180, non aggiunge divieti ma specifica le caratteristiche tecniche dei dispositivi che gli enti proprietari possono installare per rendere concretamente difficoltosa la sosta non autorizzata.

Tipologie e materiali dei dissuasori

L'art. 180 elenca, senza carattere tassativo, le tipologie più diffuse: pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni, cassonetti e fioriere, anche integrate con altri sistemi di arredo. La varietà riflette la pluralità dei contesti urbani e stradali: un centro storico medievale richiederà soluzioni esteticamente coerenti con l'architettura circostante (blocchi in pietra, colonnine in ghisa), mentre un'area industriale potrà avvalersi di elementi in calcestruzzo o acciaio.

Sul piano dei materiali, il comma 5 ammette calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno e plastica a fiamma autoestinguente. Quest'ultimo requisito non è casuale: la plastica ordinaria in caso di incendio può alimentare le fiamme e produrre fumi tossici, ragione per cui la norma impone la caratteristica di autoestinguenza. L'uso di materiali diversi da quelli elencati non è esplicitamente vietato, ma dovrebbe comunque rispettare i requisiti di visibilità e sicurezza prescritti dalla norma.

Requisiti di efficacia: altezza e spaziatura

Il comma 4 precisa che i dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito, sia come altezza sul piano viabile sia come spaziatura tra un elemento e l'altro quando si tratta di componenti singoli disposti lungo un perimetro. Un dissuasore troppo basso potrebbe essere scavalcato dalle ruote di un veicolo fuoristrada; una spaziatura eccessiva tra paletti consentirebbe comunque il passaggio di un motociclo o di un'auto compatta.

La norma non fissa misure numeriche precise, lasciando all'ente proprietario e al progettista la responsabilità di dimensionare i dispositivi in modo appropriato al contesto. In pratica, l'esperienza suggerisce che i paletti singoli siano efficaci quando la distanza tra l'uno e l'altro è inferiore alla larghezza minima di un veicolo (circa 1,5–1,8 m), e l'altezza sia sufficiente da rendere poco comoda la manovra di superamento.

Sicurezza per pedoni e bambini

Il comma 5 impone che i dissuasori siano visibili e non debbano, per forma o altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini. Questa prescrizione è di grande rilevanza pratica: un dissuasore basso, di colore simile al manto stradale e con spigoli acuti rappresenta un rischio reale di inciampo per i pedoni distratti e di trauma per i bambini che giocano sul marciapiede.

Nella pratica progettuale questo significa preferire elementi con sommità arrotondate, colori vivaci o contrasti cromatici rispetto al fondo stradale, nonché materiali privi di spigoli taglienti. Molti Comuni, per rispettare questa prescrizione, ricorrono a colonnine con cappuccio di colore giallo o arancione, facilmente visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Procedura di autorizzazione e ordinanza

Il comma 6 stabilisce che i dissuasori devono essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture (all'epoca della redazione della norma, Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale) e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada. La doppia procedura — autorizzazione ministeriale per la tipologia del dispositivo, ordinanza dell'ente per la specifica installazione — riflette la struttura a due livelli della disciplina stradale: la standardizzazione tecnica a livello nazionale, l'applicazione concreta a livello locale.

In termini pratici, l'autorizzazione ministeriale riguarda l'omologazione dei tipi di dissuasori commercialmente disponibili, mentre l'ordinanza dell'ente proprietario è il provvedimento amministrativo che dispone l'installazione in un luogo specifico, stabilisce eventuali orari di attivazione per i dissuasori mobili (quelli retraibili) e individua le categorie di veicoli esclusi dall'impedimento (es. veicoli di emergenza, residenti autorizzati).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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