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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il segnale «PONTE MOBILE» (fig. II.20) è obbligatorio per presegnalare qualsiasi struttura stradale mobile manovrabile, indipendentemente dal tipo di manovra.
  • Sotto il segnale può essere apposto il primo pannello distanziometrico (art. 87, comma 4) per indicare la distanza dalla struttura.
  • È ammessa l'integrazione con un pannello modello II.3, che può riportare gli orari di manovra o di funzionamento del ponte.
  • Il segnale avverte i conducenti che la struttura può essere in movimento o in posizione di apertura, con conseguente interruzione della carreggiata.
  • La presegnalazione deve essere posizionata a distanza sufficiente per consentire l'arresto in sicurezza prima della struttura mobile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 91 DPR 495/1992 — Segnale di ponte mobile

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.

In sintesi

  • Il segnale «PONTE MOBILE» (fig. II.20) è obbligatorio per presegnalare qualsiasi struttura stradale mobile manovrabile, indipendentemente dal tipo di manovra.
  • Sotto il segnale può essere apposto il primo pannello distanziometrico (art. 87, comma 4) per indicare la distanza dalla struttura.
  • È ammessa l'integrazione con un pannello modello II.3, che può riportare gli orari di manovra o di funzionamento del ponte.
  • Il segnale avverte i conducenti che la struttura può essere in movimento o in posizione di apertura, con conseguente interruzione della carreggiata.
  • La presegnalazione deve essere posizionata a distanza sufficiente per consentire l'arresto in sicurezza prima della struttura mobile.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione del segnale «PONTE MOBILE»

L'art. 91 del DPR 495/1992 disciplina l'utilizzo del segnale di pericolo «PONTE MOBILE» (fig. II.20), che appartiene alla categoria dei segnali di pericolo verticali disciplinati dagli artt. 83 e seguenti del Regolamento. Il segnale assolve una funzione di presegnalazione: avverte i conducenti — prima che la struttura sia visibile — che sono in prossimità di un ponte o di altra struttura stradale mobile comunque manovrabile (ponti levatoi, ponti girevoli, ponti fluviali aperti per il transito navale). La presegnalazione è fondamentale perché consente al conducente di adeguare la velocità e di prepararsi eventualmente all'arresto, evitando situazioni di pericolo connesse alla manovra della struttura. Il segnale rientra nella categoria dei segnali di pericolo regolati dall'art. 38 del Codice della Strada.

Pannelli integrativi: distanziometrico e orario

L'art. 91 prevede che sotto il segnale «PONTE MOBILE» possa essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'art. 87, comma 4 del Regolamento. Questi pannelli, costituiti da barre oblique, indicano progressivamente la distanza dal pericolo: il conducente che incontra il pannello a tre barre è più lontano dalla struttura rispetto a chi incontra quello a due o a una barra. La norma precisa che si tratta del «primo» pannello distanziometrico, lasciando intendere che il sistema di presegnalazione progressiva può essere completato con i pannelli successivi man mano che ci si avvicina al ponte. Inoltre, la disposizione ammette l'apposizione di un pannello integrativo modello II.3, sul quale possono essere indicate le fasce orarie di manovra del ponte (es. orari di apertura per il traffico navale nei porti o sui canali navigabili). Questa informazione è di grande utilità pratica per i conducenti abituali del percorso, che possono pianificare il transito evitando i momenti di interruzione della carreggiata.

Strutture mobili nella circolazione: rischi e cautele

I ponti mobili sono presenti soprattutto in contesti portuali e fluviali (canali navigabili, estuari, lagune) dove la necessità di garantire il transito navale impone manovre periodiche di apertura della struttura stradale. Per i conducenti, l'incontro con un segnale «PONTE MOBILE» deve indurre un comportamento di particolare prudenza: riduzione della velocità, attenzione ai segnali semaforici o alle segnalazioni degli agenti che regolano l'accesso alla struttura, disponibilità all'arresto. La violazione delle prescrizioni semaforiche o delle segnalazioni degli agenti in corrispondenza di un ponte mobile può configurare infrazioni al Codice della Strada, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 146 e seguenti del Codice. Il regolamento non indica la distanza esatta a cui deve essere collocato il segnale, rinviando ai criteri generali dell'art. 87 per i segnali di pericolo, che tengono conto del tipo di strada e della velocità di percorrenza.

Obblighi dell'ente proprietario della strada

La posa del segnale «PONTE MOBILE» è onere dell'ente proprietario della strada sulla quale insiste l'infrastruttura. Il mancato posizionamento del segnale, o il suo posizionamento a distanza insufficiente, può fondare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 del codice civile (responsabilità per custodia di cose), ove da tale omissione derivino danni a utenti della strada. È buona prassi che l'ente aggiorni tempestivamente la segnaletica ogni volta che cambino le modalità operative del ponte (es. variazioni degli orari di manovra), eventualmente aggiornando il pannello II.3 integrativo. Nei porti, la gestione coordinata tra autorità portuale, ente stradale e organi di polizia è essenziale per garantire la sicurezza sia del traffico veicolare sia di quello navale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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