- Il segnale distintivo è un disco bifacciale rifrangente (diametro 15 cm, centro rosso 10 cm, corona bianca) con manico bianco da 30 cm e matricola identificativa dell'agente.
- È riservato agli organi di polizia stradale non in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Codice della Strada.
- Serve esclusivamente per intimare l'ALT agli utenti in movimento o per segnalazioni manuali di emergenza: qualsiasi uso al di fuori di questi casi espone a responsabilità disciplinare.
- L'agente non in uniforme deve esibire il segnale distintivo in modo visibile e, prima di qualsiasi accertamento, mostrare la tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione.
- Gli agenti in uniforme possono intimare l'ALT anche con fischietto, segnale manuale o luminoso, oltre che con il disco distintivo.
- L'intimazione dell'ALT da veicolo in servizio o privato avviene sorpassando il veicolo da fermare e mostrando il disco dal finestrino.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 DPR 495/1992 — Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma
1. 3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
In sintesi
Il segnale distintivo: funzione e collocazione normativa
L'art. 24 del DPR 495/1992 disciplina in dettaglio il segnale distintivo che gli organi di polizia stradale utilizzano quando operano in abiti civili, dando attuazione all'art. 12, comma 5, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice individua i soggetti abilitati a svolgere servizi di polizia stradale — Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo forestale dello Stato — e rimette al regolamento la definizione delle modalità operative. L'art. 24 riempie questo rinvio con una disciplina tecnica puntuale.
La ratio della norma è duplice: da un lato garantire che il cittadino possa identificare con certezza chi lo sta fermando, evitando abusi o imitazioni; dall'altro fornire all'agente uno strumento riconoscibile e standardizzato, che abbia pari efficacia comunicativa dell'uniforme anche quando questa non è indossata.
Caratteristiche tecniche del disco distintivo
Il comma 1 descrive minuziosamente la morfologia del segnale: si tratta di un disco metallico o in materiale sintetico del diametro di 15 cm, interamente realizzato in materiale rifrangente su entrambe le facce — requisito essenziale per garantire visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La composizione cromatica è precisa: parte centrale rossa dal diametro di 10 cm, corona circolare bianca di 2,5 cm.
Al centro campeggia lo stemma della Repubblica Italiana in nero, elemento che attribuisce al segnale il carattere di atto pubblico. Sulla corona circolare compaiono l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente (in lettere di 1,4 cm) e l'eventuale specificazione del corpo o servizio nella parte inferiore.
Il manico — di metallo o materiale sintetico bianco, lungo 30 cm — reca un numero o matricola che consente di ricondurre il segnale all'agente che lo detiene. Questo elemento è di grande rilievo pratico: in caso di contestazioni sull'uso improprio del disco, la matricola identifica il responsabile.
Modalità d'uso: quando e come si usa il segnale distintivo
Il comma 2 circoscrive l'uso del disco a due soli casi tassativi: (a) l'intimazione dell'ALT agli utenti della strada in movimento; (b) le segnalazioni manuali di emergenza per regolare il traffico. Si tratta di un'elencazione esaustiva: l'uso al di fuori di questi casi non è soltanto irregolare sotto il profilo procedurale, ma espone l'agente a conseguenze disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Questa limitazione d'uso risponde a un principio di proporzionalità: il segnale distintivo è uno strumento di autorità pubblica, il cui impiego deve restare circoscritto alle situazioni in cui è strettamente necessario esercitare poteri coercitivi sulla circolazione.
Il procedimento di identificazione dell'agente in borghese
Il comma 3 regola il procedimento bifasico da seguire quando l'agente non è in uniforme: prima si esibisce «in modo chiaramente visibile» il segnale distintivo — per consentire all'utente di percepire immediatamente il carattere ufficiale dell'intimazione — e poi, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, si mostra la speciale tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione competente.
Questo doppio passaggio è una garanzia fondamentale per il cittadino: impedisce che persone prive di poteri di polizia si spaccino per agenti in forza della sola esibizione di un disco, e consente all'automobilista di verificare l'identità e la qualifica di chi lo ha fermato prima di subire qualsiasi verifica o sanzione. Il diritto di vedere la tessera prima dell'accertamento è un diritto soggettivo dell'utente della strada, non una facoltà discrezionale dell'agente.
Agenti in uniforme: strumenti alternativi di intimazione
Il comma 4 chiarisce che gli agenti in uniforme dispongono di una più ampia gamma di strumenti per intimare l'ALT: oltre al segnale distintivo, possono ricorrere al fischietto, al segnale manuale (il classico braccio alzato con palmo aperto verso il veicolo in avvicinamento) o al segnale luminoso (ad esempio con lampada direzionale o dispositivo portatile). Questa varietà di strumenti consente all'agente di adattarsi alle condizioni operative: nelle intersezioni affollate il segnale manuale è più efficace, di notte o in condizioni di scarsa visibilità il segnale luminoso ha maggiore incidenza.
Intimazione dell'ALT da veicolo in movimento
Il comma 5 disciplina la situazione, frequente nella polizia stradale, in cui l'organo di polizia non è posizionato fisso sul lato della strada ma si trova a bordo di un veicolo — di servizio o privato — in movimento. In questo caso il procedimento è: sorpassare il veicolo da fermare e, dal finestrino, esibire il segnale distintivo in modo visibile. Questa tecnica — analoga a quella dei controlli autostradali — presuppone che il segnale distintivo sia mantenuto esposto per tutto il tempo sufficiente a che il conducente del veicolo che deve fermarsi lo percepisca con chiarezza.
Va notato che la norma non disciplina le conseguenze per chi non ottempera all'alt: queste ricadono nell'art. 192 del Codice della Strada, che sanziona il conducente che non si ferma all'intimazione degli organi di polizia, con possibile adozione di misure coercitive proporzionate.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti