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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni PA che aggiorna il proprio sistema informatico di gestione documentale deve garantire il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
  • Il principio evita che i dati storici diventino inaccessibili o inutilizzabili a causa di migrazioni tecnologiche: la continuità informativa è un obbligo, non una scelta.
  • La norma tutela sia l'ente (che deve poter ricostruire la propria storia documentale) sia i cittadini (che hanno diritto di accedere a documenti anche risalenti nel tempo).
  • Va letta in connessione con le disposizioni sulla conservazione digitale del CAD (D.Lgs. 82/2005) e con le linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 DPR 445/2000 — Aggiornamenti del sistema

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

Commento

Una norma breve con un impatto profondo

L'art. 70 DPR 445/2000 è composto di una sola frase. La sua brevità non deve trarre in inganno: contiene un principio fondamentale per la gestione dei sistemi informatici della PA e per la tutela del patrimonio documentale pubblico. Il principio è quello di continuità informativa: quando una PA aggiorna o sostituisce il proprio sistema di gestione informatica dei documenti, deve garantire che tutte le informazioni acquisite con il vecchio sistema siano pienamente recuperabili e riutilizzabili nel nuovo.

Si tratta di un obbligo assoluto, non derogabile: la PA non può scegliere di «azzerare» la storia documentale in occasione di un cambio di sistema. Questa regola risponde a esigenze concrete e plurime: la necessità di ricostruire procedimenti passati in caso di contenzioso; il diritto dei cittadini di accedere ad atti e documenti che li riguardano, anche se adottati anni prima; la corretta conservazione del patrimonio archivistico pubblico, che è bene culturale.

Il problema della migrazione dei dati

La migrazione da un sistema informatico a un altro è un'operazione tecnicamente complessa e rischiosa. I dati possono essere memorizzati in formati proprietari non compatibili col nuovo sistema; i metadati possono essere parzialmente persi; le strutture di classificazione possono non corrispondere; i documenti in formati obsoleti potrebbero non essere più leggibili con le tecnologie attuali.

L'art. 70 impone alle PA di affrontare questi rischi in sede di progettazione del sistema sostitutivo: il capitolato tecnico della gara per il nuovo software deve prevedere l'importazione completa dei dati storici e la verifica della loro integrità e usabilità dopo la migrazione. Un fornitore che garantisca solo la funzionalità del nuovo sistema «da zero» senza curarsi della migrazione dei dati storici non soddisfa il requisito dell'art. 70.

Connessione con la conservazione digitale (CAD e linee guida AgID)

L'art. 70 DPR 445/2000 deve essere letto in stretto coordinamento con la disciplina della conservazione dei documenti informatici del CAD (D.Lgs. 82/2005, artt. 43-44) e con le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, periodicamente aggiornate. Le linee guida AgID precisano i requisiti tecnici per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali: formati aperti e interoperabili, metadati di conservazione, sistemi di verifica dell'integrità.

In questo contesto, l'art. 70 ha una portata normativa specifica rispetto alla disciplina CAD: mentre il CAD regola la conservazione in sé (cioè la custodia dei documenti nel tempo, con integrità e autenticità garantite), l'art. 70 si occupa dell'aggiornamento del sistema gestionale e della continuità d'uso dei dati. I due piani si integrano: un buon sistema di conservazione digitale rende più facile soddisfare l'obbligo dell'art. 70, perché i documenti conservati in formati standard e aperti sono più facilmente «portabili» tra sistemi diversi.

Implicazioni pratiche per la PA

Concretamente, l'art. 70 richiede che, prima di ogni aggiornamento o sostituzione del sistema informatico di gestione documentale, la PA esegua un piano di migrazione dei dati che includa: la verifica dell'inventario completo dei dati storici nel vecchio sistema; la conversione nei formati compatibili col nuovo sistema; il test di recupero dei dati migrati; la verifica dell'integrità e completezza delle informazioni dopo la migrazione; la conservazione — in parallelo o in archivio storico — del vecchio sistema o dei suoi dati per un congruo periodo di transizione.

In assenza di questi accorgimenti, la PA può trovarsi nella situazione in cui un cittadino che chiede accesso a un documento del 2010 si sente rispondere che «il vecchio sistema non è più attivo e i dati non sono recuperabili»: una risposta che viola sia l'art. 70 DPR 445, sia l'art. 22 L. 241/1990 (diritto di accesso), sia i principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.) e tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., nella misura in cui la mancanza di documenti pregiudica la possibilità di difendersi in giudizio).

Responsabilità e ruolo del responsabile del servizio documentale

La responsabilità dell'adempimento dell'art. 70 ricade in primo luogo sul responsabile del servizio per la gestione informatica dei documenti (art. 61 DPR 445), che deve supervisionare le operazioni di aggiornamento del sistema e verificare la completezza della migrazione. In secondo luogo, ricade sul dirigente dell'area organizzativa omogenea e sul responsabile per la transizione al digitale dell'ente (figura prevista dall'art. 17 CAD), che deve coordinare l'attuazione delle norme digitali all'interno dell'amministrazione.

Il mancato rispetto dell'art. 70 in un'operazione di aggiornamento del sistema può configurare responsabilità disciplinare e, se genera la perdita di dati con conseguenti danni (es. impossibilità di difendersi in un giudizio per mancanza di atti), anche responsabilità erariale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

In occasione di un cambio software, la PA può 'ricominciare da zero' senza trasferire i dati storici?

No. L'art. 70 impone il pieno recupero e la riutilizzabilità delle informazioni delle versioni precedenti. L'amministrazione non può scegliere di non migrare i dati storici per ragioni di costo o convenienza. La migrazione dei dati storici deve essere contrattualizzata con il fornitore del nuovo sistema come requisito obbligatorio.

Quanto a lungo devono essere conservati i dati storici?

L'art. 70 non fissa un termine, rimandando implicitamente ai termini di conservazione archivistica generali (D.Lgs. 42/2004 per gli archivi storici, regolamenti interni, piani di conservazione). In linea generale, i documenti amministrativi non possono essere eliminati se non previa selezione da parte dell'Archivio di Stato competente. I dati del sistema informatico devono quindi essere conservati almeno fino a che i documenti a cui si riferiscono non siano stati legittimamente scartati.

Chi verifica che la migrazione sia stata correttamente eseguita?

La verifica è interna: spetta al responsabile del servizio documentale (art. 61) e al responsabile per la transizione al digitale (art. 17 CAD). AgID può svolgere ispezioni e verifiche sulla conformità dei sistemi informatici delle PA alle norme vigenti, incluso l'art. 70 DPR 445. Non esiste una procedura di certificazione esterna obbligatoria per le migrazioni.

Un documento nel vecchio formato (.doc del 2003) ancora leggibile soddisfa il requisito dell'art. 70?

L'art. 70 richiede che le informazioni siano 'recuperabili e riutilizzabili', ma non specifica il formato. In pratica, la leggibilità concreta è il test: se il documento .doc del 2003 è apribile e leggibile nel nuovo ambiente, il requisito è soddisfatto. Le linee guida AgID raccomandano però la conversione in formati aperti e standard (es. PDF/A) per garantire la leggibilità a lungo termine.

L'art. 70 si applica anche agli aggiornamenti minori del software (es. nuova versione dello stesso prodotto)?

Sì, la norma si applica a 'ogni aggiornamento del sistema', senza distinguere tra aggiornamenti maggiori e minori. Tuttavia, nella prassi, un aggiornamento di versione dello stesso prodotto (es. da versione 3.0 a 3.5) non comporta rischi di perdita dati rilevanti se il fornitore garantisce la compatibilità ascendente. Il monitoraggio ex art. 70 è più critico nelle migrazioni verso sistemi completamente diversi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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