Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1970 c.c. – Lesione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

In sintesi

  • L'art. 1970 c.c. stabilisce che la transazione non può essere impugnata per causa di lesione.
  • La regola esclude l'azione di rescissione per lesione rispetto al contratto di transazione.
  • Il fondamento e' nella natura della transazione, che presuppone reciproche concessioni per porre fine a una lite.
  • L'eventuale squilibrio tra le concessioni e' insito nella logica del compromesso e non può fondare l'impugnazione.
  • Restano fermi gli altri rimedi previsti dalla legge contro la transazione, diversi dalla rescissione per lesione.
Indice dei contenuti

L'articolo 1970 del codice civile detta una regola tanto breve quanto incisiva: la transazione non può essere impugnata per causa di lesione. In poche parole il legislatore esclude che il contratto di transazione possa essere assoggettato alla rescissione per lesione, il rimedio che, in altri contesti, consente di sciogliere il contratto quando vi sia una sproporzione qualificata tra le prestazioni. La disposizione non e' frutto di una scelta arbitraria, ma discende coerentemente dalla natura stessa della transazione, contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite che può sorgere. Comprendere il perché di questa esclusione significa cogliere il senso profondo dell'istituto transattivo.

La natura della transazione

La transazione e' il contratto con cui le parti, attraverso reciproche concessioni, compongono una controversia. Il suo tratto essenziale e' l'aliquid datum, aliquid retentum: ciascuna parte rinuncia a qualcosa per ottenere la certezza della definizione del rapporto. Questo scambio di concessioni reciproche e' la struttura genetica del contratto e ne costituisce la causa. Le parti, transigendo, accettano consapevolmente di sacrificare in parte le proprie pretese in cambio della pace e della certezza, ponendo fine all'incertezza e ai rischi della lite.

Il fondamento dell'esclusione della rescissione per lesione

Proprio in questa struttura risiede la ragione dell'art. 1970. La rescissione per lesione presuppone una sproporzione tra le prestazioni che il contraente non avrebbe accettato se non per uno stato di bisogno. Ma nella transazione lo squilibrio tra ciò che si concede e ciò che si ottiene e' connaturato all'operazione: chi transige sa di rinunciare a una parte delle proprie ragioni, e proprio questa rinuncia e' il prezzo della composizione della lite. Ammettere la rescissione per lesione significherebbe consentire alla parte di rimettere in discussione, a posteriori, l'equilibrio che essa stessa aveva accettato, vanificando la funzione di certezza propria della transazione.

La certezza dei rapporti come valore tutelato

La regola dell'art. 1970 e' espressione di un valore di fondo: la stabilita' e la certezza dei rapporti definiti per via transattiva. La transazione mira a chiudere definitivamente una controversia; consentire la sua impugnazione per lesione la esporrebbe a una perenne precarieta', perché qualunque parte potrebbe sostenere a posteriori di aver concesso troppo rispetto a quanto ottenuto. Il legislatore preferisce sacrificare il rimedio per lesione pur di garantire che la composizione raggiunta sia stabile, in coerenza con l'interesse generale alla definizione delle liti e alla pace tra i contraenti.

Il sacrificio consapevole come elemento causale

Un profilo da sottolineare e' che, nella transazione, il sacrificio di una parte delle proprie ragioni non e' un effetto patologico, ma un elemento causale del contratto. La parte che transige sceglie liberamente di rinunciare a qualcosa per acquisire certezza. Questa scelta, una volta compiuta, non può essere disconosciuta invocando proprio quello squilibrio che il contraente aveva volontariamente accettato. L'art. 1970 traduce in regola positiva questa logica, impedendo che il compromesso raggiunto possa essere rimesso in discussione facendo leva sulla sproporzione tra le concessioni reciproche.

Il rapporto con gli altri rimedi contro la transazione

L'esclusione riguarda specificamente la rescissione per lesione, non ogni possibile rimedio contro la transazione. Il contratto di transazione resta soggetto ai principi generali in materia di validita' ed efficacia dei contratti e alle norme specifiche che il codice detta in tema di transazione. La disciplina dell'istituto prevede ipotesi proprie in cui la transazione può venir meno o essere caducata. ciò che l'art. 1970 esclude e' soltanto l'impugnazione per causa di lesione: gli altri rimedi, ove ne ricorrano i presupposti, restano impregiudicati e seguono il loro regime.

Coordinamento sistematico con la rescissione

Sul piano sistematico, l'art. 1970 si pone come una deroga espressa al rimedio rescissorio per lesione. Quest'ultimo, nella sua disciplina generale, opera rispetto ai contratti in cui la sproporzione tra le prestazioni e' indice di un approfittamento dello stato di bisogno. La transazione e' sottratta a tale rimedio perché lo squilibrio, in essa, non e' sintomo di una patologia ma componente fisiologica dell'accordo. La norma conferma così che l'ambito di operativita' della rescissione per lesione e' delimitato e che esistono contratti, come la transazione, la cui natura ne giustifica l'esclusione.

La distinzione rispetto ad altri vizi del consenso

E' importante non confondere l'esclusione della rescissione per lesione con un'ipotetica immunita' della transazione da ogni patologia. La lesione, nel sistema della rescissione, attiene alla sproporzione oggettiva tra le prestazioni connessa a uno stato di bisogno; e' questo specifico profilo che l'art. 1970 sottrae al sindacato, perché incompatibile con la causa della transazione. Restano invece concettualmente distinti i vizi che attengono alla formazione del consenso o ad altri presupposti di validita' del contratto, i quali seguono il regime loro proprio e non sono toccati dalla regola in esame. La norma, in altri termini, non sterilizza la transazione rispetto a qualsiasi anomalia, ma esclude unicamente che la sproporzione tra le concessioni, fisiologica in questo contratto, possa essere addotta come motivo di rescissione per lesione.

Rilievo pratico per chi transige

Sul piano operativo, la regola ha un'implicazione di grande importanza: chi sottoscrive una transazione deve essere consapevole che, in linea di principio, non potra' poi liberarsene lamentando di aver concesso troppo. La definizione della lite tramite reciproche concessioni e' tendenzialmente definitiva sotto il profilo dell'equilibrio economico. ciò impone, in fase di trattativa, di valutare attentamente la convenienza dell'accordo, perché l'eventuale sproporzione tra le concessioni, una volta accettata, non potra' essere addotta come motivo di impugnazione per lesione ai sensi dell'art. 1970.

Domande frequenti

Si puo' impugnare una transazione per lesione?

No. L'art. 1970 del codice civile stabilisce espressamente che la transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione, escludendo cosi' il rimedio della rescissione per lesione.

Perche' la transazione e' sottratta alla rescissione per lesione?

Perche' la transazione si fonda su reciproche concessioni: lo squilibrio tra cio' che si concede e cio' che si ottiene e' connaturato alla funzione compositiva del contratto e non puo' fondarne l'impugnazione.

Restano altri rimedi contro la transazione?

Si. L'art. 1970 esclude solo l'impugnazione per lesione; gli altri rimedi previsti dall'ordinamento in tema di validita' dei contratti e di transazione restano applicabili, ove ne ricorrano i presupposti.

Che cos'e' la transazione nel codice civile?

E' il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' insorta o prevengono una lite che puo' sorgere, accettando un sacrificio in cambio della certezza.

Cosa significa la regola per chi sottoscrive una transazione?

Significa che, in linea di principio, non potra' poi liberarsi dell'accordo lamentando di aver concesso troppo; occorre quindi valutare con attenzione la convenienza dell'accordo prima di transigere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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