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La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

In sintesi

Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del part-time

Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

Le tre forme di part-time
Forma Come si articola l’orario Esempio
Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Il CCNL (artt. 77-82) fissa questi valori: durata minima della prestazione (15 ore settimanali, 64 mensili o 600 annue, salvo diversa contrattazione integrativa), lavoro supplementare fino a 180 ore annue in assenza di accordi, preavviso di almeno due giorni per le clausole elastiche, variazione in aumento della durata fino al 30% della prestazione annua.

Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

Il lavoro supplementare

È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina. Il CCNL Fiavet (art. 78) affida alla contrattazione integrativa il numero massimo di ore annue; in assenza di accordo territoriale o aziendale, con specifiche esigenze organizzative il ricorso è consentito fino a 180 ore annue. Le ore supplementari sono utili per i ratei degli istituti contrattuali; il conguaglio di tredicesima, ferie e TFR avviene in via forfetaria applicando al compenso supplementare la maggiorazione del 30%.

Le clausole elastiche

Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto e un preavviso di almeno due giorni (art. 81 CCNL). La durata può aumentare fino al 30% della prestazione annua concordata. Le ore richieste per variazione di collocazione sono pagate con una maggiorazione non inferiore all’1,5% sulla quota oraria; quelle richieste per aumento di durata con almeno il 30% più l’1,5%. In alternativa all’1,5% le parti possono concordare un’indennità annua di almeno 120 euro non cumulabili, pagata a quote mensili (art. 82). Dopo sei mesi il lavoratore può denunciare il patto, con un mese di preavviso, nei casi di tutela della salute, di altra attività lavorativa, di esigenze personali dell’art. 129, di patologie oncologiche o gravi, di figlio convivente fino a 13 anni o disabile, di studio. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

Trattamento e principio di non discriminazione

Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

Casi pratici

Tizio — clausola elastica e variazione del turno
Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e la maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate (art. 81 CCNL). Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con la maggiorazione del 30% prevista in via forfetaria dall’art. 78 del CCNL (limite di 180 ore annue in assenza di accordi di secondo livello). Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

Domande frequenti

Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse: per il supplementare il CCNL Fiavet prevede il 30% (art. 78), per lo straordinario il 30%, 40% o 50% a seconda dei casi (art. 116).
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015) e agli artt. 76-83 del CCNL del 24 luglio 2019, con le modifiche all’art. 78 dell’accordo del 26 luglio 2024.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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