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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1942 c.c. – Estensione della fideiussione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

In sintesi

  • L'art. 1942 c.c. definisce l'estensione oggettiva della fideiussione.
  • Salvo patto contrario, la fideiussione copre tutti gli accessori del debito principale.
  • Si estende alle spese per la denunzia al fideiussore della causa contro il debitore.
  • Comprende anche le spese successive a tale denunzia.
  • La norma è derogabile: le parti possono limitare l'oggetto della garanzia.
Indice dei contenuti

L'art. 1942 c.c. disciplina l'estensione oggettiva della fideiussione, ossia l'ampiezza di ciò che il fideiussore garantisce oltre il capitale del debito principale. La norma stabilisce che, salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive. La disposizione precisa dunque l'oggetto della garanzia, chiarendo che essa non si limita al solo capitale, ma comprende, in via tendenziale, anche le voci accessorie che si collegano all'obbligazione garantita.

Il principio di estensione agli accessori

Il cuore della norma è l'estensione della fideiussione agli accessori del debito principale. Per accessori si intendono, in linea generale, le voci che accedono all'obbligazione principale e ne seguono le sorti, come gli interessi e gli altri oneri che maturano in dipendenza del debito garantito. La ragione di questa estensione risiede nella funzione stessa della fideiussione: garantire l'integrale soddisfacimento del creditore in caso di inadempimento del debitore principale. Sarebbe incoerente con tale funzione limitare la garanzia al solo capitale, lasciando scoperti gli accessori che pure gravano sul debitore e di cui il creditore ha diritto di pretendere il pagamento.

L'accessorietà della fideiussione

L'estensione agli accessori è espressione del principio di accessorietà che governa la fideiussione. La garanzia segue le sorti dell'obbligazione principale e ne condivide l'estensione: cresce con essa, entro i limiti pattuiti, e si estingue quando il debito principale si estingue. L'art. 1942 c.c. traduce questo principio sul piano dell'oggetto della garanzia, stabilendo che il fideiussore risponde non solo del capitale, ma anche di ciò che ad esso accede. Resta fermo, in ogni caso, il limite generale per cui la fideiussione non può eccedere quanto è dovuto dal debitore principale.

Le spese per la denunzia della causa al fideiussore

La norma menziona poi le spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale. La denunzia della lite è l'atto con cui il creditore o il debitore rendono noto al fideiussore che è stata avviata una causa relativa al debito garantito, così da consentirgli di partecipare alla difesa e di tutelare i propri interessi. L'estensione della garanzia a queste spese risponde all'esigenza di non lasciare a carico del creditore i costi connessi alla gestione del contenzioso sul debito garantito, costi che, per il loro collegamento funzionale con l'obbligazione, rientrano nell'ambito della garanzia.

Le spese successive

La disposizione include altresì le spese successive alla denunzia. Si tratta dei costi che maturano nelle fasi successive del procedimento, una volta che il fideiussore sia stato reso edotto della causa. L'estensione a tali spese completa il quadro della copertura, assicurando che il fideiussore risponda dell'intero peso economico connesso al recupero del credito garantito, sempre nei limiti del collegamento con l'obbligazione principale. Anche questa previsione si giustifica con la funzione di piena tutela del creditore propria della fideiussione.

La derogabilità: il patto contrario

Un aspetto centrale dell'art. 1942 c.c. è la sua espressa derogabilità: l'estensione opera salvo patto contrario. Le parti, dunque, possono modulare convenzionalmente l'oggetto della garanzia, limitandola al solo capitale o escludendo determinate voci accessorie. Questa flessibilità consente di adattare la fideiussione alle concrete esigenze dell'operazione, in coerenza con il principio di autonomia negoziale. È perciò di fondamentale importanza, nella prassi, definire con chiarezza nel contratto l'ampiezza della garanzia: in assenza di pattuizioni derogatorie, si applica la regola legale dell'estensione agli accessori e alle spese indicate.

Rilievo pratico nei rapporti di garanzia

Sul piano operativo, la corretta comprensione dell'art. 1942 c.c. è essenziale per chi presta o riceve una fideiussione. Il fideiussore deve essere consapevole che, salvo diversa pattuizione, la sua obbligazione non si esaurisce nel capitale, ma si estende agli accessori e alle spese indicate dalla norma; il creditore, dal canto suo, può fare affidamento su una garanzia tendenzialmente comprensiva. La possibilità di derogare consente di costruire garanzie su misura, ma impone alle parti la massima attenzione nella redazione del contratto, così da prevenire contestazioni sull'effettiva ampiezza della copertura.

L'estensione della garanzia e la tutela del creditore

L'estensione della fideiussione agli accessori e alle spese risponde a una precisa logica di tutela del creditore. La garanzia personale ha senso nella misura in cui assicura l'integrale soddisfacimento di ciò che è dovuto: limitarla al solo capitale lascerebbe scoperte voci che pure gravano sul debitore e che il creditore ha diritto di pretendere. Estendendo la copertura agli accessori e alle spese di lite collegate alla denunzia, la norma rafforza la posizione del creditore, che può confidare in una garanzia tendenzialmente comprensiva di tutto il peso economico connesso al credito garantito. Resta naturalmente fermo il limite generale per cui la fideiussione non può superare quanto effettivamente dovuto dal debitore principale.

Autonomia negoziale e redazione delle clausole di garanzia

La derogabilità della regola valorizza l'autonomia delle parti, che possono modellare l'oggetto della garanzia secondo le proprie esigenze. Questa possibilità impone, però, una particolare cura nella redazione del contratto di fideiussione. Una clausola che limiti la garanzia al solo capitale, o che escluda determinate voci, deve essere formulata in modo chiaro e inequivoco per produrre l'effetto derogatorio voluto; in mancanza di una pattuizione espressa, si applica la regola legale dell'estensione. Per il fideiussore è dunque essenziale conoscere l'ampiezza dell'impegno assunto, mentre per il creditore è importante che la garanzia sia formulata in coerenza con l'obiettivo di tutela perseguito. La chiarezza redazionale previene contestazioni e contenzioso sull'effettiva portata della copertura.

Domande frequenti

Cosa garantisce la fideiussione oltre al capitale?

Salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale e alle spese per la denunzia della causa al fideiussore e a quelle successive.

Cosa si intende per accessori del debito?

In linea generale le voci che accedono all'obbligazione principale e ne seguono le sorti, come gli interessi e gli altri oneri maturati in dipendenza del debito garantito.

Cos'è la denunzia della causa al fideiussore?

È l'atto con cui si rende noto al fideiussore che è stata promossa una causa sul debito garantito, consentendogli di partecipare alla difesa dei propri interessi.

La regola sull'estensione è inderogabile?

No: la norma opera salvo patto contrario. Le parti possono limitare l'oggetto della garanzia, ad esempio circoscrivendola al solo capitale.

Perché è importante definire l'estensione nel contratto?

Perché, in assenza di deroghe, si applica l'estensione legale agli accessori e alle spese; una chiara pattuizione previene contestazioni sull'ampiezza effettiva della garanzia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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