Indice
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La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

In sintesi

Nel lavoro a squadre spetta una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto; il notturno è maggiorato del 33%. In trasferta spettano il rimborso di viaggio e spese e una diaria giornaliera stabilita tra le parti o dalle organizzazioni territoriali; la reperibilità non è regolata dal CCNL nazionale. Il trattamento fiscale segue l’art. 51 TUIR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Istituti trattati
Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
Fonte
CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica (artt. 43, 46, 85), rinnovato il 16 luglio 2024

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; nel CCNL è la maggiorazione dell’1,05% per il lavoro a squadre (art. 46)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Nell’Area Tessile-Moda il CCNL artigiano non fissa importi nazionali di trasferta: prevede il rimborso del viaggio e delle spese sostenute per conto della ditta e una diaria giornaliera stabilita tra le parti o, in mancanza, dalle organizzazioni territoriali (art. 85). Il lavoro a squadre (turni) è maggiorato dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 46); la reperibilità non è regolata dal CCNL nazionale. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

Indennità di turno e maggiorazioni

Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il lavoro a squadre (lavoratori che si avvicendano sulla stessa macchina o nelle stesse mansioni entro le 24 ore) ha un orario di 8 ore per turno, compresa mezz’ora di riposo retribuita, e una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto per le ore lavorate a squadre. Le maggiorazioni per notturno (33%), domenicale e festivo diurno (35%) e notturno festivo (50%) si calcolano sulla retribuzione di fatto comprensiva dell’1,05%; non si cumulano tra loro né con quelle dello straordinario e la maggiore assorbe la minore. I turni vanno comunicati con 24 ore di anticipo.

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Effetti sulla retribuzione differita

La maggiorazione dell’1,05% per il lavoro a squadre entra nel calcolo di ferie, gratifica natalizia e TFR in tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’anno in cui è stata pagata (le frazioni di almeno due settimane valgono un mese); la stessa regola vale per la maggiorazione notturna (art. 43 e 46).

La trasferta nel CCNL Tessile Moda Artigianato (art. 85)

Al lavoratore in trasferta spettano il rimborso del viaggio e delle altre spese sostenute per conto della ditta e una diaria giornaliera, da determinare direttamente tra le parti o, in difetto, dalle organizzazioni territoriali competenti. Il contratto nazionale non fissa la misura della diaria: le parti si sono impegnate a regolare le singole voci della trasferta durante la vigenza. Per sapere quanto spetta occorre quindi guardare all’accordo individuale o territoriale; il trattamento fiscale segue comunque l’art. 51 TUIR.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova la maggiorazione dell’1,05% per le ore di lavoro a squadre e la maggiorazione notturna del 33% sulle ore prestate tra le 22 e le 6, calcolata sulla retribuzione comprensiva dell’1,05%.
Caia — corso di formazione fuori sede
Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Il CCNL nazionale fissa la maggiorazione per il lavoro a squadre (1,05%) e quelle per notturno e festivi (33%, 35%, 50%); la diaria di trasferta è stabilita tra le parti o dalle organizzazioni territoriali, e la reperibilità da accordi aziendali o individuali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
No. Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il lavoro a squadre dà una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto; il lavoro notturno (22-6) è maggiorato del 33%, calcolato su una retribuzione che comprende l’1,05%.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Percentuali dagli artt. 43, 46 e 85 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica; la diaria di trasferta e la reperibilità dipendono da accordi individuali, territoriali o aziendali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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