- La Cassa delle ammende è amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal capo del DAP e composto da dirigenti del dipartimento e da un delegato del Ministero dell'economia.
- Il consiglio si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi e in via straordinaria su iniziativa del presidente o di almeno due consiglieri.
- Le deliberazioni richiedono la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- Le principali funzioni includono l'approvazione del bilancio preventivo, la deliberazione delle erogazioni e la gestione del patrimonio immobiliare e finanziario della Cassa.
- Il consiglio ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente e può istituire organi di controllo sull'impiego dei fondi erogati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 123 DPR 230/2000 — Consiglio di amministrazione
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. 1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare; b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente; d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
3. 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa; b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129; c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa; e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti; f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste; g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego; h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente. 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 123 Cod. Amb. — trasmissione delle informazioni e delle relazioni
- Art. 123 D.Lgs. 209/2005 — Natanti
- Art. 123 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
- Art. 123 Codice Civile: Simulazione
- Articolo 123 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile
Commento
La Cassa delle ammende è un ente pubblico con personalità giuridica che gestisce risorse destinate a finalità di rieducazione, reinserimento sociale e assistenza alle vittime dei reati. L'art. 123 del DPR 230/2000 disciplina la composizione e il funzionamento del suo consiglio di amministrazione, organo deliberativo che ne indirizza l'attività e ne approva le scelte gestionali più rilevanti. La norma attua l'art. 4 L. 354/1975, che istituisce la Cassa delle ammende e ne definisce le finalità, nonché il Titolo IV della legge, dedicato alle istituzioni penitenziarie.
La Cassa delle ammende: natura, finalità e collegamento con la L. 354/1975
La Cassa delle ammende è stata istituita dall'art. 121 della L. 354/1975 come ente dotato di personalità giuridica, con il compito di raccogliere e gestire le somme provenienti da ammende, oblazioni e donazioni, nonché di finanziare programmi di rieducazione e reinserimento dei detenuti e degli internati. L'art. 4 L. 354/1975 le assegna una funzione strumentale rispetto alla finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 co. 3 Cost.: i fondi della Cassa devono essere destinati a interventi concreti che sostengano il percorso di risocializzazione, dalla formazione professionale alle attività culturali, dall'assistenza alle famiglie dei detenuti alla reintegrazione post-pena. Il regolamento del 2000 ha dettagliato le regole di governance che l'art. 121 L. 354 aveva lasciato in larga parte alla fonte regolamentare.
La composizione del consiglio: bilanciamento tra expertise penitenziaria e controllo finanziario
Il primo comma disegna una composizione che riflette la duplice natura della Cassa: ente del sistema penitenziario e soggetto gestore di risorse pubbliche. La presidenza è affidata al capo del DAP o a un suo delegato, garantendo la connessione con le politiche penitenziarie. I restanti componenti interni al DAP sono i direttori (o delegati) degli uffici centrali del personale, dei detenuti e trattamento, dei beni e servizi, più un funzionario esperto in amministrazione e contabilità. Questa composizione assicura che le deliberazioni siano informate sia dai profili trattamentali sia da quelli gestionali. Il componente esterno — un dirigente designato dal Ministero dell'economia — svolge una funzione di controllo finanziario indipendente, richiesta dalla natura pubblica delle risorse amministrate.
Il funzionamento: convocazioni, quorum e deliberazioni
Il secondo comma regolamenta in dettaglio il funzionamento del consiglio. Le riunioni ordinarie si tengono ogni sei mesi — frequenza coerente con il ciclo bilancio-consuntivo — mentre le straordinarie possono essere convocate dal presidente o su richiesta di almeno due consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare. Il quorum strutturale (presenza di almeno due terzi dei componenti) e il quorum funzionale (maggioranza semplice dei presenti, con prevalenza del voto presidenziale in caso di parità) assicurano che le deliberazioni abbiano una base di consenso adeguata senza rendere il consiglio paralizzabile da assenze strumentali. Il segretario della Cassa partecipa alle sedute con facoltà di esprimere parere sulle questioni all'ordine del giorno — una previsione che rafforza la continuità istituzionale e la memoria amministrativa dell'ente. I verbali, sottoscritti da presidente e segretario, vengono approvati nella seduta successiva.
Le funzioni deliberative: bilancio, erogazioni e patrimonio
Il terzo comma elenca le funzioni del consiglio in modo tassativo. La più rilevante è la deliberazione annuale del bilancio preventivo, che deve avvenire entro novembre di ogni anno: questa scadenza coincide con il ciclo di programmazione finanziaria pubblica e consente alla Cassa di operare con risorse certe dall'inizio dell'esercizio. In corso d'anno, il consiglio può deliberare variazioni di bilancio per adeguare la programmazione alle esigenze reali. La deliberazione delle erogazioni dei fondi (che rimanda all'art. 129 del regolamento) è la funzione core dell'ente: è qui che si decide a quali programmi, istituti o soggetti del terzo settore destinare le risorse raccolte. Il consiglio delibera anche sull'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni e contributi, verificando la compatibilità con le finalità istituzionali e l'assenza di condizionamenti indebiti.
Gestione patrimoniale e controllo sull'impiego dei fondi
Le funzioni di gestione patrimoniale comprendono l'acquisto, vendita, affitto e permuta di immobili, nonché l'acquisto di beni mobili e attrezzature necessari per il funzionamento. Le modalità di impiego delle disponibilità finanziarie — che possono andare oltre il semplice deposito in conto corrente — sono anch'esse deliberate dal consiglio, il che impone una riflessione esplicita sulla politica di investimento dell'ente. Di particolare rilievo è la funzione di controllo: il consiglio può istituire organi (anche collegiali) per verificare le attività dei soggetti che hanno ricevuto fondi dalla Cassa, con riferimento alle modalità e alla legittimità dell'impiego. Questo meccanismo di rendicontazione è coerente con i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
I provvedimenti urgenti del presidente e la loro ratifica
La previsione della ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente (lettera h) riflette la necessità pratica di consentire interventi rapidi in situazioni che non ammettono di attendere la convocazione del consiglio. Il presidente può deliberare in via d'urgenza, ma la ratifica consiliare è obbligatoria: questa struttura garantisce che la velocità d'azione non si traduca in un'elusione del controllo collegiale. In caso di mancata ratifica, il provvedimento presidenziale perde la sua copertura deliberativa, con le conseguenti implicazioni sul piano della responsabilità amministrativa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi nomina i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa delle ammende?
I componenti interni al DAP sono i direttori degli uffici centrali competenti, che siedono di diritto o delegano un loro rappresentante. Il componente designato dal Ministero dell'economia è nominato su indicazione del Ministro. Non è prevista una procedura formale di nomina con decreto ministeriale per i componenti DAP, che partecipano in ragione dell'ufficio ricoperto.
I fondi della Cassa delle ammende possono essere usati per pagare il personale penitenziario?
No. I fondi della Cassa delle ammende sono destinati a finalità di rieducazione, reinserimento sociale, assistenza alle famiglie dei detenuti e alle vittime dei reati, come stabilito dall'art. 4 e dagli artt. 121 ss. L. 354/1975. Non possono essere utilizzati per coprire spese di funzionamento ordinario dell'amministrazione penitenziaria o per la retribuzione del personale.
Con quale frequenza il consiglio deve approvare il bilancio?
Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro novembre di ogni anno per l'esercizio successivo. In corso d'anno possono essere deliberate variazioni di bilancio. Il consiglio si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi, ma la scadenza del bilancio preventivo può richiedere convocazioni straordinarie se quella semestrale ordinaria non cade nel periodo utile.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono soggette a controllo esterno?
Le deliberazioni della Cassa delle ammende, in quanto ente pubblico, sono soggette ai controlli generali della Corte dei conti nella misura prevista dalla normativa sugli enti pubblici. Il componente designato dal Ministero dell'economia svolge altresì una funzione di raccordo con il sistema dei controlli della finanza pubblica.
Cosa succede se il consiglio non approva il bilancio preventivo entro novembre?
Il mancato rispetto del termine di approvazione del bilancio preventivo (novembre) costituisce una disfunzione amministrativa che può comportare conseguenze sulla regolarità della gestione. In assenza di bilancio approvato, la Cassa opera in regime di gestione provvisoria, potendo sostenere solo le spese strettamente necessarie per i servizi indispensabili e quelle autorizzate dall'esercizio precedente.
Vedi anche